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Sentenza — n. 31919/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court annuls extradition order due to statute of limitations expiry under Italy-Peru treaty.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31919/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation annulled the Rome Court of Appeal's extradition order against Sanchez Barreto, who was accused of aggravated robbery. The defense argued the crimes were time-barred under Italian law, while the prosecution contended the extradition request was valid. The court ruled that the maximum prescription period expired before the arrest warrant arrived, making the extradition request mandatory to refuse under the treaty.

Regesto Legislator

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Art. 4, comma 1, lett. b), I. 3 maggio 2004, n. 135; The extradition request must be refused if the offense is time-barred under the law of the requested state at the time of the request's receipt.

Parole chiave

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extradition treaty statute of limitations prescription period Italy Peru treaty mandatory refusal time-barred offense arrest warrant date estradizione

Disposizioni normative citate

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Art. 4, comma 1, lett. b), I. 3 maggio 2004, n. 135
Violazione di legge in relazione all'art. 4 del Trattato di estradizione tra l'Italia e il Perù, sottoscritto a Roma il 24 novembre 1994 e ratificato con I.
Art. 157 cod. pen.
Orbene, l'art. 157 cod. pen., vigente all'epoca dei fatti, stabiliva, per i delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni (come il delitto di rapina aggravata, punito, ai sensi dell'art.
Art. 161 cod. pen.
Il successivo art. 161 cod. pen. prevedeva, all'ultimo comma, che l'interruzione della prescrizione non poteva aumentare i termini stabiliti nell'art.
Art. 628, comma 2 cod. pen.
pen., vigente all'epoca dei fatti, stabiliva, per i delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni (come il delitto di rapina aggravata, punito, ai sensi dell'art. 628, comma 2 cod. pen., con la pena di anni venti di reclusione), il termine ordinario di prescrizione di quindici anni.
art. 157 cod. pen
Orbene, l'art. 157 cod. pen., vigente all'epoca dei fatti, stabiliva, per i delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni (come il delitto di rapina aggravata, punito, ai sensi dell'art.
art. 628, comma 2 cod. pen
pen., vigente all'epoca dei fatti, stabiliva, per i delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni (come il delitto di rapina aggravata, punito, ai sensi dell'art. 628, comma 2 cod. pen., con la pena di anni venti di reclusione), il termine ordinario di prescrizione di quindici anni.
art. 161 cod. pen
Il successivo art. 161 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 11495 del 21/10/2013, PG in proc. Opoka
Sez. 6, n. 17999 del 29/03/2018, Reut
Sez. 6, n. 29359 del 10/06/2014, kiravliov
272892; Sez. 6, n. 29359 del 10/06/2014, kiravliov, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Sanchez Barreto Giovany Cristhiang (CUI 02QM75W) nato in Perù il 05/08/1974 avverso la sentenza del 24/04/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Federica Tondin; udite le richieste del Pubblico Ministero, Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito l'Avvocato Federica Saulli, in sostituzione dell'avvocato di Piergiuseppe Di Virgilio, difensore di fiducia del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Roma ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'estradizione verso la Repubblica del Perù di Giovany Cristhiang Sanchez Barreto, accusato di aver perpetrato, in concorso con altri, rapine aggravate dall'uso di armi.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Giovany Cristhiang Sanchez Barreto, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati. • 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 4 del Trattato di estradizione tra l'Italia e il Perù, sottoscritto a Roma il 24 novembre 1994 e ratificato con I. 3 maggio 2004, n. 135, per essere i reati ascritti al ricorrente prescritti, secondo la legge italiana vigente al momento della loro commissione (gennaio-maggio 2000). Nella prospettazione difensiva i reati ascritti all'estradando si sarebbero prescritti prima della data in cui è pervenuta la richiesta di estradizione, essendo decorso il termine massimo di 18 anni e 9 mesi (calcolato aumentando di un quarto il termine ordinario di 15 anni), e ciò a prescindere da eventuali atti interruttivi o sospensivi verificatisi in Perù, non esattamente individuati nella sentenza impugnata. 2.2.

Violazione di legge in relazione agli artt. 698, 704 e 705 cod. proc. pen. non avendo la Corte adeguatamente considerato il rischio di sottoposizione dell'estradando a trattamenti disumani e degradanti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato e ha carattere assorbente. L'art. 4, comma 1, lett. b), I. 3 maggio 2004, n. 135 (ratifica del Trattato di estradizione tra Italia e Perù), prevede il rifiuto della consegna «se alla data del ricevimento della richiesta sia prescritta, secondo la legge di una delle Parti, la pena o l'azione penale relativa al reato per il quale si richiede l'estradizione». Trattandosi di causa di rifiuto obbligatoria della consegna, l'individuazione dei presupposti è necessariamente rimessa alla valutazione dell'autorità giudiziaria dello Stato richiesto che, pertanto, vi provvede sia valutando la prescrizione secondo la normativa interna, sia verificando l'eventuale estinzione del reato secondo la normativa dello Stato richiedente.

2. La valutazione della prescrizione deve essere effettuata applicando la legge vigente al momento della commissione del fatto. La regola del tempus regit actum e dell'autonoma determinazione della prescrizione (secondo gli ordinamenti dello Stato richiedente e dello Stato richiesto) discende dal principio di doppia incriminabilità e -per ciò stesso- di doppia procedibilità, con la conseguenza che la legge applicabile a fini prescrizionali è necessariamente quella del momento di commissione del reato oggetto della domanda di estradizione (Se' z. 6, n. 11495 del 21/10/2013, PG in proc.

Opoka, Rv. 260878 - 01). • 3. Quanto al termine finale per il calcolo della prescrizione, secondo il condivisibile orientamento di questa Corte, va considerata la data in cui è pervenuta la domanda estradizionale o quella dell'arresto per fini estradizionali, che, come nel caso di specie, costituisce il primo atto della procedura estradizionale (Sez. 6, n. 17999 del 29/03/2018, Reut, Rv. 272892; Sez. 6, n. 29359 del 10/06/2014, kiravliov, Rv. 261644). Nel computo dei termini "nazionali" di prescrizione, infatti, si deve dare rilievo anche agli atti processuali dell'Autorità richiedente, sempreché tale rilevanza sia prevista dalla normativa italiana in materia di sospensione o interruzione del termine prescrizionale.

Diversamente argomentando si perverrebbe alla illogica conseguenza di far scadere il termine ordinario nello Stato richiesto, finendo così per frustrare le legittime aspettative dello Stato richiedente che intende perseguire il soggetto che nel frattempo è riparato all'estero.

4. Nel caso di specie dagli atti emerge che, per i fatti per cui è ora richiesta l'estradizione, era stato emesso un primo mandato di cattura dal Tribunale di Lima il 14 maggio 2000 e che il ricorrente è stato tratto in arresto a fini estradizionali il successivo 27 maggio 2011. La procedura si è definita con ordinanza di non luogo a provvedere del 29 agosto 2011, per revoca dell'ordine di cattura peruviano. Il ricorrente è, poi, stato nuovamente tratto in arresto, sulla base dell'ordine di cattura emesso il 6 marzo 2023, il 5 maggio 2023, poi liberato per decorso del termine di 90 giorni per la presentazione della domanda di estrazione, tardivamente presentata nell'ottobre del 2023.

5. Orbene, l'art. 157 cod. pen., vigente all'epoca dei fatti, stabiliva, per i delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni (come il delitto di rapina aggravata, punito, ai sensi dell'art. 628, comma 2 cod. pen., con la pena di anni venti di reclusione), il termine ordinario di prescrizione di quindici anni. Il successivo art. 161 cod. pen. prevedeva, all'ultimo comma, che l'interruzione della prescrizione non poteva aumentare i termini stabiliti nell'art. 157 "oltre la metà". Quindi, il termine ordinario di prescrizione per i reati ascritti al ricorrente (l'ultimo dei quali è commesso il 5 maggio 2000) è il 5 maggio 2015, mentre quello massimo è il 15 novembre 2022.Il termine massimo di prescrizione, dunque, era irrimediabilmente decorso nel momento in cui è pervenuta la domanda di arresto a fini estradizionali (6 marzo 2023), nonostante gli atti interruttivi sopra riportati.

Per questo, in applicazione dell'art. 4, comma . 1, lett. b), I. 3 maggio 2004, n. 135 (ratifica del Trattato di estradizione tra Italia e Perù), la consegna doveva essere rifiutata, essendo i reati ascritti al ricorrente prescritti secondo la legge italiana.

6. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio e che la domanda di estradizione va respinta.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e respinge la domanda di estradizione. manda alla cancelleria per gli adempime