Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to file within the strict ten-day statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed after the mandatory ten-day deadline for challenging preliminary tribunal orders. The appellant argued for a retrial regarding lack of subjective intent and excessive bail, but the procedural defect was fatal. The court ruled that the appeal was untimely, resulting in the dismissal of the request and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 311 cod. proc. pen.; Art. 99 disp. att. cod. proc. pen.: Appeals against preliminary tribunal orders must be lodged within ten days of notification; failure to meet this strict deadline results in automatic forfeiture of the right to appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Taborda Cano Oscar Marino nato a Roldanillo (Colombia) il 07/08/1976 avverso l'ordinanza del 07/05/2025 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Federica Tondin; letta la memoria con motivi aggiunti presentata dall'Avvocato Antonio Noè; lette le richieste del Pubblico Ministero, Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo che ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Catania, investito, ex art.310 cod. proc. pen., dell'appello avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta di applicazione di misura cautelare avanzata dal pubblico ministero, ha applicato Oscar Marino Taborda Cano la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, sospendendo l'esecuzione del provvedimento sino alla sua definitività.
2. Avverso tale ordinanza ha•proposto ricorso per cassazione il difensore di Oscar Marino Taborda Cano per i motivi di annullamento di seguito sintetizzati. 2.1. Difetto di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato contestato. Nella prospettazione difensiva il Tribunale per il riesame non si sarebbe confrontato con gli elementi a discarico introdotti dalla difesa e valorizzati dal Giudice per le indagini preliminari che, convalidato l'arresto, aveva respinto l'istanza di applicazione di misura cautelare per difetto di gravi indizi di colpevolezza.
Sotto questo profilo rileverebbero, in particolare, il fatto che il ricorrente non era proprietario del camion in cui lo stupefacente era stato occultato ma semplice dipendente della società proprietaria, né della merce in esso caricata, destinata a una società terza, come dimostrato dalle bolle di carico e dal documento di trasporto. Le stesse modalità di occultamento della sostanza stupefacente, nascosta tra bancali di frutta e verdura, deporrebbero per l'ignoranza della sua esistenza, non avendo il ricorrente partecipato alle operazioni di carico, come emergerebbe dai filmati relativi alle relative operazioni, di cui è stata invano chiesta l'acquisizione. 2.2.
Difetto di motivazione in relazione all'esistenza di esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere.
3. Con i motivi aggiunti il difensore ha dedotto la nullità dell'ordinanza impugnata, per violazione dell'art. 143 cod. proc. pen., in quanto, pur emergendo con certezza dagli atti del procedimento che il ricorrente non conosce la lingua italiana, non sono stati tradotti in lingua spagnola né il ricorso del pubblico ministero avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione di misura cautelare, né l'avviso di fissazione della camera di consiglio innanzi al Tribunale per il riesame, né, infine, il provvedimento del Tribunale per il riesame.
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché tardivo.• 2. Il termine per proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse dal Tribunale per il riesame, ai sensi degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., è di dieci giorni «dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento» (art. 311 cod. proc. pen.). Tale termine è stabilito a pena di decadenza. Infatti, l'art. 99 disp. att. cod. proc. pen. prevede espressamente che la disposizione di cui al comma 5 dell'art. 585 (che stabilisce espressamente che i termini previsti nei commi precedenti per l'impugnazione sono stabiliti a pena di decadenza) «si applica anche ai termini per le impugnazioni previsti dal Libro IV del codice».
Nel caso di specie il provvedimento impugnato è stato emesso dal Tribunale per il riesame il 07/05/2025 e depositato il successivo 12/05/2025. Tale provvedimento, come emerge dall'esame degli atti e come affermato dallo stesso difensore nel ricorso, è stato notificato in pari data (all'imputato, presso il difensore e al difensore). Il ricorso è stato depositato il 25/05/2025, ossia oltre il termine di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato.
3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue l'obbligo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art