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Sentenza — n. 31913/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annacquates acquittal for passenger in resistance case, finding moral complicity in dangerous driving.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31913/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica appealed an acquittal against Salvatore Iovene, arguing he was morally complicit in the crime of resistance. The court found the lower court erred by isolating the passenger's actions from the driver's dangerous maneuvers. Consequently, the acquittal was annulled and the case remitted for a new trial to assess the passenger's joint responsibility.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 593, comma 2 cod. proc. pen.: The passenger in a vehicle used for resistance to public officials is liable for the crime if they share the intent to flee and contribute to the danger posed by the driver's conduct.

Parole chiave

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moral complicity resistance to public officials dangerous driving passenger liability acquittal annulment joint criminal enterprise remittal for new trial idoneità alla guida

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, rilevando che dalla condotta complessivamente tenuta dal ricorrente emerge la sua responsabilità a titolo di concorso morale nel delitto di cui all'art. 337 cod. pen.
Art. 110 cod. pen.
Art. 593, comma 2 cod. proc. pen.
Va preliminarmente rilevato che il ricorso è ammissibile, in quanto l'art. 593, comma 2, cod.
Art. 606 cod. proc. pen.
I. 9 agosto 2024, n. 114
art. 337 cod. pen
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, rilevando che dalla condotta complessivamente tenuta dal ricorrente emerge la sua responsabilità a titolo di concorso morale nel delitto di cui all'art. 337 cod. pen.
art. 606 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 41408 del 04/07/2019, Foriglio
Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana
277137; Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv.
Sez. 6, n. 18485 del 27/04/2012, Carta
la condotta di chi, assistendo a una resistenza attiva posta in essere con violenza da altra persona nei confronti di pubblici ufficiali, rafforzi l'altrui azione offensiva o ne aggravi gli effetti (Sez. 6, n. 18485 del 27/04/2012, Carta, Rv.
Sez. 6, n. 13160 del 05/03/2020, Mirabille
252690; Sez. 6, n. 13160 del 05/03/2020, Mirabille, Rv.
Sez. 2, n. 4235 del 13/10/1982, Moretti
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento nei confronti di Iovene Salvatore, nato a Torre Annunziata il 05/08/2003 avverso la sentenza del 07/03/2025 del Tribunale di Torre Annunziata visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Federica Tondin; udite le richieste del Pubblico Ministero, Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito l'Avvocato Claudio Barbieri, difensore di Salvatore Iovene, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Torre Annunziata, con rito abbreviato, ha assolto Salvatore Iovene dal delitto di cui agli artt. 110-337 cod. pen., rilevando che la condotta da lui tenuta integra una mera resistenza passiva, in quanto non è stato l'autore delle manovre azzardate -poste in essere dal conducente dell'autovettura a bordo della quale viaggiava- che hanno messo in pericolo l'incolumità degli operanti e degli altri utenti della strada.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, rilevando che dalla condotta complessivamente tenuta dal ricorrente emerge la sua responsabilità a titolo di concorso morale nel delitto di cui all'art. 337 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente rilevato che il ricorso è ammissibile, in quanto l'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla I. 9 agosto 2024, n. 114, entrata in vigore il 25 agosto 2024, stabilisce che «il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2», con la conseguenza che l'unica impugnazione esperibile avverso tali sentenze è il ricorso per cassazione, che, in assenza di ulteriori previsioni limitative, deve ritenersi ammesso per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen.

2. Ciò premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento. 2.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra l'elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che, per sfuggire all'intervento delle forze dell'ordine, si dia alla fuga , alla guida di un'autovettura, ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida pericolosa, l'incolumità personale degli altri utenti della strada (Sez. 1, n. 41408 del 04/07/2019, Foriglio, Rv. 277137; Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765).

Si ritiene, inoltre, che integri il concorso morale nel delitto di cui all'art. 337 cod. pen. la condotta di chi, assistendo a una resistenza attiva posta in essere con violenza da altra persona nei confronti di pubblici ufficiali, rafforzi l'altrui azione offensiva o ne aggravi gli effetti (Sez. 6, n. 18485 del 27/04/2012, Carta, Rv. 252690; Sez. 6, n. 13160 del 05/03/2020, Mirabille, Rv. 279030). Con riferimento alla fattispecie concreta di fuga a bordo di una vettura, risponde, quindi, del reato anche il passeggero che, avendo manifestato la volontà di sfuggire alla cattura, ha accettato in tale modo di condividere ogni possibilità offerta dalla vettura stessa in quanto idonea a riuscire nell'intento (Sez. 2, n. 4235 del 13/10/1982, dep. 1983, Moretti, Rv. 158908). 10_6/ 2.2.

Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione di tali principi, in quanto ha segmentato la condotta, valutandone solo la prima parte. Ha, quindi, rilevato che solo il conducente dell'autovettura può rispondere della condotta consistente nel porre in essere manovre azzardate, con cui ha messo in pericolo l'incolumità dei passanti, essendo inseguito dalla polizia giudiziaria per una decina di minuti prima di essere costretto a interrompere la marcia a causa della viabilità ostruita. Non ha, però, considerato se la condotta tenuta in quel momento dall'imputato, che è sceso precipitosamente dall'auto, dileguandosi a piedi e facendo perdere le proprie tracce, mentre il passeggero seduto dietro ha puntato una pistola contro l'operante che cercava di avvicinarsi, così consentendo al conducente di riprendere, con manovra spregiudicata, la fuga, sia indicativa del concorso morale nel delitto di resistenza.

Come correttamente evidenziato dal Procuratore ricorrente, al fine di valutare la sussistenza del concorso morale dell'imputato è necessario valutare la condotta complessivamente tenuta al fine di stabilire, alla luce di tutti gli elementi del fatto e del contesto in cui esso si è sviluppato, se possa essere interpretata come condivisione del comune progetto di sottrarsi al controllo, inizialmente attuato a bordo dell'autovettura e, poi, proseguito mediante l'allontanamento a piedi.

3. In conclusione, quindi, la sentenza va annullata con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata in diversa composizione per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Torre Annunz