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Sentenza — n. 31533/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31533/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31533/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Ancona disponeva la consegna alle autorità giudiziarie rumene di Bance Danut Liviu ai fini dell’esecuzione della pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il reato di guida in stato di ebbrezza. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell’interessato, avv. Maurizio Cacaci e avv. Giannino Voltattorni, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 31533/2025 Roma, lì, 19/09/2025 denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 2 l. n. 69 del 2005 e 2, 3 e 4 CEDU. La Corte di appello ha omesso di interpellare le autorità rumene per conoscere le condizioni di detenzione riservate al ricorrente, una volta consegnato, nonostante l’esistenza di elementi oggettivi in ordine al pericolo di trattamenti inumani e degradanti. A tal fine si richiamano le sentenze della Suprema Corte del marzo e dell’aprile 2021 e la Relazione del CTP del 14 aprile 2022 sulla situazione carceraria in Romania.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31533/2025 — snpen · Corte di Cassazione: La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che sia onere della difesa prospettare alla Corte di appello “attendibili, specifiche ed aggiornate” informazioni su cui poter fondare la ragionevole affermazione dell'esistenza di un concreto pericolo di trattamento inumano e degradante determinato dalle condizioni di detenzione vigenti nello Stato di emissione (tra tante, Sez. 6, n. 41075 del 10/11/2021, Rv. 282120 – 01) e che non sia consentito presentare la medesima prospettazione per la prima volta in sede di legittimità. Ciò risponde alla tipologia di controllo affidato alla Corte di cassazione dall’art. 22 l. n. 69 del 2005, limitato ai soli vizi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen.

Parole chiave

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divieto di trattamenti inumani allontanamento malgrado rischio di persecuzione condizioni della detenzione preventiva controllo periodico della detenzione consegna di carcerati traffico grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Giannino Voltattorni, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 31533/2025 Roma, lì, 19/09/2025 denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
69 del 2005, limitato ai soli vizi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Pierluigi Di Stefano Ersilia Calvanese Maria Silvia Giorgi Paola Di Nicola Travaglini Mariella Ianniciello - Presidente – - Relatore - Sent. n. sez. 1231/25 CC – 17/09/2025 R.G.N. 29165/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Bance Danut Liviu (CUI 07AFZXR), nato in Romania il 25/01/1992 avverso la sentenza del 26/08/2025 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ersilia Calvanese; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; udito il difensore, avv. Claudia Guerriero, in sostituzione dell'avv. Maurizio Cacaci, che ha concluso chiedendo l‘accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Ancona disponeva la consegna alle autorità giudiziarie rumene di Bance Danut Liviu ai fini dell’esecuzione della pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il reato di guida in stato di ebbrezza.

2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell’interessato, avv. Maurizio Cacaci e avv. Giannino Voltattorni, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 31533/2025 Roma, lì, 19/09/2025 denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 2 l. n. 69 del 2005 e 2, 3 e 4 CEDU. La Corte di appello ha omesso di interpellare le autorità rumene per conoscere le condizioni di detenzione riservate al ricorrente, una volta consegnato, nonostante l’esistenza di elementi oggettivi in ordine al pericolo di trattamenti inumani e degradanti. A tal fine si richiamano le sentenze della Suprema Corte del marzo e dell’aprile 2021 e la Relazione del CTP del 14 aprile 2022 sulla situazione carceraria in Romania.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La Corte di appello ha rilevato che la difesa del ricorrente non aveva fornito elementi oggettivi e precisi a sostegno del pericolo di trattamenti inumami e degradanti, sia in termini generali che in concreto. Effettivamente la difesa con la memoria presentata in udienza aveva soltanto richiamato, a sostegno, i principi generali affermati nel 2016 dalla Corte di giustizia e dalla Corte di cassazione in tema di consegna verso Stati dell’Unione europea in cui vi sia il pericolo di trattamenti carcerari contrari all’art. 3 CEDU, limitandosi a rilevare che la Romania non si conformava a tali principi.

3. La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che sia onere della difesa prospettare alla Corte di appello “attendibili, specifiche ed aggiornate” informazioni su cui poter fondare la ragionevole affermazione dell'esistenza di un concreto pericolo di trattamento inumano e degradante determinato dalle condizioni di detenzione vigenti nello Stato di emissione (tra tante, Sez. 6, n. 41075 del 10/11/2021, Rv. 282120 – 01) e che non sia consentito presentare la medesima prospettazione per la prima volta in sede di legittimità. Ciò risponde alla tipologia di controllo affidato alla Corte di cassazione dall’art. 22 l. n. 69 del 2005, limitato ai soli vizi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen.

L’accertamento della violazione dell’art. 2 l. n. 69 del 2005, ovvero della violazione dei principi supremi dell'ordine costituzionale dello Stato e dei diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, dei diritti fondamentali e dei fondamentali principi giuridici sanciti dall’art. 6 CEDU richiede per la questione del trattamento carcerario verifiche di merito, incompatibili con il giudizio di cassazione.

4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all'art. 22, comma 5, l. n. 69 del 2005. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, l. n. 69 del 2005. Così deciso il 17/09/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Ersilia Calvanese Pierluigi Di Stefano