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Sentenza — n. 31118/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31118/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31118/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Caltanissetta, con l'ordinanza di cui in epigrafe, ha rigettato l'istanza di ricusazione della Giudice, •Lorena Santacroce, proposta da Salvatore Azzarelli, Giuseppe Domicoli, Rocco Grillo e Mirko Rapisarda nell'ambito del procedimento RGNR n. 742/2018 pendente dinanzi al Tribunale di Caltanissetta, per la celebrazione del giudizio abbreviato dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti dei coimputati. L'istanza di ricusazione, presentata il 14 marzo 2025, era fondata sul fatto che la menzionata Giudice aveva composto il collegio del Tribunale del riesame di Caltanissetta che si era pronunciato sull'appello cautelare proposto dal coimputato Gioacchino Giorgio che, a sua volta, aveva ricusato la Dottoressa Santacroce e la Corte di appello, con ordinanza del 5 marzo 2025, aveva sollevato questione di legittimità costituzionalità dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. attesa la mancata astensione della dottoressa Santacroce, con sospensione del processo.

Regesto Legislator

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art. 425 cod. proc. pen, art. 429 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31118/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Inoltre, non era ravvisabile alcuna incompatibilità della Giudice a decidere in sede di rito abbreviato in relazione a detto ultimo profilo anche in base alla nuova formulazione dell'art. 425 cod. proc. pen., in adesione alle motivazioni della sentenza della Corte di cassazione n. 41474 del 2024.

Parole chiave

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istanza di ricusazione tardiva ritardo scusabile atto tardivo ricusazione del pubblico ministero ritardo del ministero pubblico rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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art. 425 cod. proc. pen
Inoltre, non era ravvisabile alcuna incompatibilità della Giudice a decidere in sede di rito abbreviato in relazione a detto ultimo profilo anche in base alla nuova formulazione dell'art. 425 cod. proc. pen., in adesione alle motivazioni della sentenza della Corte di cassazione n.
art. 429 cod. proc. pen
Inoltre, anche l'art. 429 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Azzarelli Salvatore, nato a Gela il 15/06/1977;

2. Domicoli Giuseppe, nato a Catania il 12/10/1989;

3. Grillo Rocco, nato a Gela il 22/10/1992;

4. Rapisarda Mirko, nato a Gela il 13/04/1982 avverso l'ordinanza del 3 aprile 2025 emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi; lette le conclusioni dell'Avvocato Davide Limoncello, difensore dei ricorrenti, in cui ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Caltanissetta, con l'ordinanza di cui in epigrafe, ha rigettato l'istanza di ricusazione della Giudice, •Lorena Santacroce, proposta da Salvatore Azzarelli, Giuseppe Domicoli, Rocco Grillo e Mirko Rapisarda nell'ambito del procedimento RGNR n. 742/2018 pendente dinanzi al Tribunale di Caltanissetta, per la celebrazione del giudizio abbreviato dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti dei coimputati. L'istanza di ricusazione, presentata il 14 marzo 2025, era fondata sul fatto che la menzionata Giudice aveva composto il collegio del Tribunale del riesame di Caltanissetta che si era pronunciato sull'appello cautelare proposto dal coimputato Gioacchino Giorgio che, a sua volta, aveva ricusato la Dottoressa Santacroce e la Corte di appello, con ordinanza del 5 marzo 2025, aveva sollevato questione di legittimità costituzionalità dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. attesa la mancata astensione della dottoressa Santacroce, con sospensione del processo.

Ad avviso della Corte di appello l'istanza di ricusazione era tardiva in quanto il dies a quo per la sua presentazione doveva essere l'udienza del 14 febbraio 2025 in cui il difensore di Salvatore Azzarelli, Giuseppe Donnicoli, Rocco Grillo e Mirko Rapisarda aveva formulato l'invito ad astenersi e la Giudice, dopo avere comunicato alle parti il rigetto del presidente del Tribunale di Caltanissetta della sua richiesta di astensione relativamente alla posizione di Giorgio - con decorrenza quindi dei tre giorni, secondo il dictum delle Sezioni Unite Della Gatta - si era riservata di decidere, sciogliendo la riserva, con provvedimento di diniego, all'udienza dell'Il marzo 2025 relativamente all'incompatibilità determinata dall'emissione del decreto che dispone il giudizio per i coimputati.

Inoltre, non era ravvisabile alcuna incompatibilità della Giudice a decidere in sede di rito abbreviato in relazione a detto ultimo profilo anche in base alla nuova formulazione dell'art. 425 cod. proc. pen., in adesione alle motivazioni della sentenza della Corte di cassazione n. 41474 del 2024.

2. Avverso tale ordinanza hanno presentato un comune ricorso Salvatore Azzarelli, Giuseppe Domicoli, Rocco Grillo e Mirko Rapisarda, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 38, comma 2, cod. proc. pen., in quanto il vero motivo della ricusazione non era il primo invito all'astensione della Giudice, avanzato all'udienza del 14 febbraio 2025, dovuto alla decisione assunta in sede di appello cautelare del coimputato, ma l'effetto estensivo della pronuncia di accoglimento dell'istanza di ricusazione promossa da Gioacchino Giorgio coimputato di Salvatore Azzarelli, Giuseppe Domicoli, Rocco Grillo e Mirko Rapisarda, -nel delitto associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 8), conosciuta all'udienza dell'Il marzo 2025 in cui la dottoressa Santacroce rigettava l'invito all'astensione delle difese. 2.2.

Violazione di legge, in relazione agli artt. 34, comma 2, e 429 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello ha omesso di pronunciarsi sull'incompatibilità della dottoressa Santacroce quale componente del collegio del riesame per la posizione del coimputato Gioacchino Giorgio nel reato associativo in forza della pronuncia delle Sezioni unite Gerbino per cui l'incompatibilità per le precedenti funzioni svolte hanno natura oggettiva e si estendono a tutti i coimputati. Inoltre, il ricorso non condivide l'esclusione dell'incompatibilità tra il giudice che ha emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti di alcuni imputati e il giudice chiamato a decidere sul giudizio abbreviato degli altri in base, nei termini indicati dalla sentenza della Corte di cassazione, Sez. 6, n. 41474 del 25 settembre, atteso il tenore letterale degli artt. 34, comma 2, e 36 cod. proc. pen. anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 425 cod. proc. pen., che impone il vaglio delle accuse e degli atti di indagine per la ragionevole previsione di condanna.

Inoltre, anche l'art. 429 cod. proc. pen. impone necessariamente il vaglio degli elementi raccolti e dunque il condizionamento sulla decisione.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza.

2. Dalla lettura dell'ordinanza impugnata risulta che a fronte di un'istanza di astensione presentata, all'udienza del 14 febbraio 2025, dal difensore degli odierni ricorrenti alla Dottoressa Lorena Santacroce, questa si era riservata la decisione sciogliendo la riserva, con il rigetto, all'udienza dell'Il marzo 2025. In detta udienza non vi era stata una esplicita formulazione della dichiarazione di ricusazione, in quanto il difensore di Salvatore Azzarelli, Giuseppe Donnicoli, Rocco Grillo e Mirko Rapisarda si era limitato a farsi rilasciare la procura speciale per presentarla ed aveva solo anticipato la successiva formalizzazione, cui aveva provveduto il 14 marzo 2025 con il deposito in Cancelleria.3.

La Corte di appello ha correttamente ritenuto tardiva la dichiarazione di ricusazione, la cui causa era già nota all'udienza del 14 febbraio 2025 in cui, infatti, il difensore degli odierni ricorrenti, associandosi all'avvocato di Gioacchino Giorgio, aveva invitato la Giudice dell'udienza preliminare ad astenersi, così da rendere applicabile la consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sul tema secondo la quale «In tema di ricusazione, qualora la parte opti per il preventivo invito all'astensione rivolto al giudice e questi riservi sul punto la decisione, il termine di tre giorni per la dichiarazione di ricusazione decorre comunque dal momento in cui la parte stessa è venuta a conoscenza della causa d'incompatibilità, indipendentemente dalla sopravvenuta decisione di rigetto dell'invito assunta dal giudice a scioglimento della riserva.» (Sez. 1, n. 5229 del 28/10/2020, dep. 2021, Cerisano, Rv. 280973;

Sez. 2, n. 23902 del 23/04/2024, Di Puppo). Non è fondata la tesi difensiva basata sull'asserita mancata applicazione del principio sancito dalle Sezioni Unite Della Gatta (Sez. U, n. 36847 del 26/06/2014, Della Gatta, Rv. 260096), che riguarda la diversa ipotesi in cui il giudice sia stato invitato ad astenersi e, sciogliendo la riserva, si sia effettivamente astenuto. Nel caso in esame, invece, la dott.ssa Santacroce è stata invitata ad astenersi, si è riservata, ma poi, a scioglimento della riserva, ha rigettato l'istanza, con il logico corollario che il termine per proporre la ricusazione decorreva dalla data dell'invito all'astensione e non dal successivo provvedimento di rigetto.

Inoltre, la tesi difensiva comporterebbe un effetto non consentito dall'ordinamento in quanto, attesa la già menzionata autonomia tra i termini della procedura di astensione e quelli della procedura di ricusazione (Sez. 6, n. 49080 del 03/12/2013, Pagnotta, Rv. 258364), ove si permettesse al difensore di avanzare in qualsiasi momento una richiesta al giudice di astenersi, atto non contemplato dal sistema processuale, il mancato accoglimento dell'invito all'esito dello scioglimento della riserva determinerebbe una rimessione in termini per presentare istanza di ricusazione con contestuale aggiramento del termine perentorio previsto dall'art. 38, comma 1, cod. proc. pen. posti a presidio, invece, della indispensabile celerità della decisione sull'imparzialità del giudice che decide.

Peraltro, nella specie, il difensore pur avendo espresso genericamente la volontà di presentare istanza di ricusazione per i propri assistiti, neanche in quell'udienza assolse all'onere di provvedervi prima del termine dell'udienza, con apposita dichiarazione e riserva di allegazione dei documenti nei tre giorni successivi (Sez. U, n. 36847 del 26/06/2014, Della Gatta, cit.), avendo depositato l'istanza di ricusazione solo il 14 marzo 2025.4. La decisività dell'argomento preliminare relativo alla tardività dell'istanza proposta dai ricorrenti rende inammissibili gli altri motivi relativi sia all'effetto estensivo della ricusazione proposta con successo dal coimputato Giorgio che, come è noto, non si applica in modo automatico neppure nei reati a concorso necessario (Sez. 3, n. 804 del 30/11/2021, dep. 2022, Bonaparte, Rv. 282635); sia all'incompatibilità del giudice chiamato a decidere, con il rito abbreviato, sulla posizione dei ricorrenti in base alla sola emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti degli altri coimputati, atteso il corretto richiamo operato dall'ordinanza impugnata all'articolato ragionamento della sentenza di questa Sezione, n. 41474 del 25 settembre 2024, Rv. 287121, che va qui integralmente ribadito.

5. Alla stregua di tali rilievi, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa