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Sentenza — n. 31114/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31114/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31114/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Essendo state acquisite agli atti, come meglio specificato in premessa, una valida e rituale remissione di querela e la successiva accettazione della stessa, il reato di cui all'imputazione, procedibile a querela, è pertanto estinto, non emergendo, da un'analisi delle sentenze di merito, elementi perché si possa e si debba pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 392 cod. pen, art. 161-ter cod. pen, art. 162-ter cod. pen, art. 124 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31114/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorrono avverso la sentenza Zanzola e Cudillo, articolano, con un unico atto, i seguenti motivi. 2.1. Violazione dell'art. 604, n. 6 cod. proc. pen. in relazione all'art. 162-ter cod. pen. e 554-bis cod. proc. pen. 2.2. Violazione di legge con riferimento all'art. 554-quater, commi 2 e 6 cod. proc. pen. 2.3. Vizio di motivazione in ordine al raggiungimento della prova della penale responsabilità. 2.4. Violazione di legge in relazione all'art. 124 cod. pen.

Parole chiave

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restituzione del termine azione di contestazione restituzione e risarcimento decisione incidentale impugnabile riesame di una decisione precedente estensione della procedura

Disposizioni normative citate

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art. 392 cod. pen
art. 161-ter cod. pen
pen., per avere il primo Giudice dichiarato estinto il reato ai sensi dell'art. 161-ter cod. pen.
art. 162-ter cod. pen
in relazione all'art. 162-ter cod. pen.
art. 124 cod. pen
Violazione di legge in relazione all'art. 124 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. Zanzola Lucia nato a Genova il 01/10/1957.

2. Cudillo Vittorio Enrico Vincenzo nato a Genova il 17/11/1953 avverso la sentenza del 16/12/2024 della Corte d'appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela; lette la remissione di querela da parte di Nicosia Ernesto e la accettazione della stessa da parte degli imputati.

RITENUTO IN FATTO

1.Zanzola Lucia e Cudillo Vittorio Enrico Vincenzo ricorrono per cassazione avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Genova, che ha dichiarato la nullità della sentenza emessa dal Tribunale di Genova il 17 novembre 2021, condannando gli imputati al risarcimento del danno in relazione al reato di cui all'art. 392 cod. pen. In particolare, il Tribunale di Genova, riteneva la congruità della somma offerta a titolo di risarcimento, pur se non accettata dalla persona offesa, e ne disponeva la consegna a quest'ultima. Dichiarava, infine, estinto il reato contestato agli imputati. A seguito di appello proposto dalla parte civile, Nicosia Ernesto, la Corte territoriale ha dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale, ai sensi dell'art. 604, comma 6, cod. proc. pen., per avere il primo Giudice dichiarato estinto il reato ai sensi dell'art. 161-ter cod. pen. con sentenza emessa all'esito dell'istruttoria dibattimentale, laddove una tale pronuncia è consentita solo con sentenza predibattirnentale.

2. Ricorrono avverso la sentenza Zanzola e Cudillo, articolano, con un unico atto, i seguenti motivi. 2.1. Violazione dell'art. 604, n. 6 cod. proc. pen. in relazione all'art. 162-ter cod. pen. e 554-bis cod. proc. pen. 2.2. Violazione di legge con riferimento all'art. 554-quater, commi 2 e 6 cod. proc. pen. 2.3. Vizio di motivazione in ordine al raggiungimento della prova della penale responsabilità. 2.4. Violazione di legge in relazione all'art. 124 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Essendo state acquisite agli atti, come meglio specificato in premessa, una valida e rituale remissione di querela e la successiva accettazione della stessa, il reato di cui all'imputazione, procedibile a querela, è pertanto estinto, non emergendo, da un'analisi delle sentenze di merito, elementi perché si possa e si debba pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

2. La sentenza impugnata va /dunque, annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. Le spese processuali devono essere poste a carico del querelante, non essendo intervenuto alcun diverso accordo fra le parti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna il querelante al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26 giugno 2025 Il Consig