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Sentenza — n. 30615/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30615/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30615/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lecce ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di Christian Suma avverso il provvedimento emesso il 05.03.2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi che aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare degli arresti dorniciliari con l'obbligo di dimora nel comune di residenza, anche eventualmente associato all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 30615/2025 — snpen · Corte di Cassazione: In assenza di istanza di trattazione orale il Procuratore generale ha concluso con requisitoria scritta come in epigrafe.

Parole chiave

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reati qualificati contro gli stupefacenti tossicodipendenza pericolo di traffico di stupefacenti dipendenza da sostanze sostanze soggette a restrizione somministrazione coatta di farmaci
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Suma Christian, nato a Francavilla Fontana il 04/01/2004 avverso la ordinanza del 25/03/2025 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lecce ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di Christian Suma avverso il provvedimento emesso il 05.03.2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi che aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare degli arresti dorniciliari con l'obbligo di dimora nel comune di residenza, anche eventualmente associato all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

2. Avverso la ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di Christian Suma deducendo, con unico motivo, vizio cumulativo della motivazione in ordine alle esigenze cautelari, tenuto conto che, decaduta la misura in relazione alla detenzione a fine di spaccio di droga c.d. leggera, il pericolo cautelare afferisce alla contestazione di detenzione di 7 grammi lordi di MDMA tali da confezionare una dose circa di stupefacente, priva di qualsiasi gravità.

3. E' intervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte del difensore munito di procura speciale.

4. In assenza di istanza di trattazione orale il Procuratore generale ha concluso con requisitoria scritta come in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen., per l'intervenuta rinuncia ad esso.

2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Cos