Cassation court dismisses appeal regarding insufficiently detailed evidence request for minor victims in abuse case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's rejection of a specific evidence request for minor victims did not constitute a nullity. Although the Public Prosecutor argued the request lacked specific facts, the court noted the charge was detailed and the minor victims had not yet been heard. Consequently, the prosecutor may retry the request with greater precision, rendering the procedural step correctable without invalidating the entire proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 392, comma 1-bis cod. proc. pen.; Art. 393 cod. proc. pen.: A request for evidence must be specific, but if the underlying charge is detailed, a minor omission does not create a nullity if the evidence can be clarified later without stalling the trial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
’oggetto e le ragioni della sua rilevanza per la decisione dibattimentale».
4. Deve sottolinearsi che, nel caso in esame, il G.i.p. ha rigettato la richiesta di incidente probatorio avanzata ai sensi dell’art. 392, comma 1-bis cod. proc. pen. ed avente ad oggetto l’esame di tre minori, persone offese del reato di maltrattamenti e lesioni aggravate perché priva della indicazione dei fatti sui quali doveva vertere l'esame, fatti non esplicitati e non evincibili nel corpo della richiesta e, non superabile non essendo mai stati sentiti - sui fatti oggetto dell'imputazione - i minori in audizione protetta. Ciò, a detta del G.i.p., in violazione dell'art 393 cod. proc. pen., che prevede che la richiesta di incidente probatorio debba contenere indicazioni analitiche sull'oggetto della prova da assumere sui fatti che ne costituiscono l'oggetto e sulle ragioni della sua rilevanza, nonché sulle circostanze che rendono la prova da assumere non rinviabile al futuro dibattimento.
In realtà, come evidenziato dal Pubblico ministero, nella richiesta di incidente probatorio, il capo di incolpazione è specifico e dettagliato e, quindi, effettivamente, ha errato il G.i.p. allorchè ha sostenuto che la Procura aveva effettuato solo un generico riferimento ai fatti non superabile, non essendo mai stati sentiti i minori in audizione protetta. 5.Ciò detto, però, non vertendosi nelle circostanze indicate dalle Sezioni Unite, come coperte da presunzione di legge, nel caso di specie il Pubblico ministero potrà procedere all’audizione protetta o reiterare la richiesta con indicazioni ancora più precise, e, allo stato, non è ravvisabile alcuna carenza di potere in concreto, o alcuna stasi processuale per uscire dalla quale il ricorrente dovrebbe compiere un atto nullo.
E’ stato, piuttosto, posto in essere un provvedimento illegittimo che ha determinato, sicuramente, una indebita regressione del procedimento, le cui conseguenze sono però innocue in quanto risolvibili per mezzo di successive attività propulsive. In altre parole, il Collegio non ravvisa alcuna abnormità del provvedimento, il quale non è, conseguentemente ricorribile per cassazione. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Così è deciso, 15/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MARIA SABINA VIGNA GIORGIO FIDELBO