Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 30556/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30556/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30556/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il ricorso è inammissibile in quanto, oltre a non confrontarsi con la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di ricusazione per la mancata allegazione di atti relativi al processo cui la stessa si riferisce, è generico e confutativo. La Corte territoriale, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, completamente trascurata dal ricorrente, che si limita ad insistere nella propria tesi, ha escluso che le argomentazioni contenute nella sentenza che ha definito il processo "Nemea" costituiscano una anticipazione del giudizio di responsabilità in ordine alle imputazioni contestate nel presente procedimento in quanto i passaggi relativi al ricorrente e al suo ruolo di "Boss di Zungri" si inseriscono nel contesto ricostruttivo del contenuto delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia in merito, peraltro, alla sola vicenda dell'omicidio di Roberto Soriano risalente agli anni '90.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 30556/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ad avviso del ricorrente, dunque, con la motivazione nel processo "Nemea" si è sostanzialmente anticipato il giudizio sulla sua responsabilità nel procedimento in corso.

Parole chiave

Generato dall'IA
censure procedurali ritardo del ministero pubblico procedimento in corso ricusazione del pubblico ministero decisioni incidentali articolo del CPC
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Accorinti Giuseppe Antonio nato a Zungri il 27/03/1959 avverso l'ordinanza emessa il 21 febbraio 2025 dalla Corte d'appello di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Olga Mignolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RILEVATO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato la richiesta di ricusazione proposta da Giuseppe Antonio Accorinti nei confronti del giudice Loredana De Franco, presidente del Collegio investito del giudizio di appello nei procc. riuniti n. 2344/2023 e n. 2022/2024 R.G. (cd. "Rinascita Scott").

Tale richiesta era fondata sul fatto che il medesimo giudice aveva concorso a pronunciare, quale presidente del Collegio, la sentenza di appello nel proc. n. 1206 2021 nei confronti di Leone Soriano e altri, processo denominato "Nemea", avente ad oggetto l'imputazione di partecipazione all'associazione di stampo mafioso dei Soriano di Filandari, contrapposta alla cosca Accorinti di Zungri, sentenza nella quale la posizione di Accorinti sarebbe stata incidentalmente valutata con riferimento alla contestazione associativa e alla ricostruzione dei rapporti conflittuali tra le due consorterie, attribuendo ad Accorinti la veste di esponente di vertice della omonima cosca.

2. Giuseppe Antonio Accorinti ricorre per cassazione, deducendo con un unico motivo di ricorso i vizi di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché di violazione degli artt. 34, 36, lett. g), e 37 cod. proc. pen. Rileva, in primo luogo, la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, da un lato, afferma che la dichiarazione di ricusazione è inammissibile per mancato assolvimento dell'onere di produzione documentale e, dall'altro lato, esamina nel merito l'istanza, rigettandola. Sotto altro profilo, si deduce il vizio di violazione di legge in considerazione del fatto che le medesime fonti di prova utilizzate nel processo "Nemea" per affermare la responsabilità di Soriano in relazione alla cosca di appartenenza (contrapposta a quella di Zungri che, in più parti della motivazione, si afferma guidata dal ricorrente) sono state utilizzate anche per l'affermazione di responsabilità di Accorinti in relazione alla contestazione associativa mossa nel processo "Rinascita Scott".

Ad avviso del ricorrente, dunque, con la motivazione nel processo "Nemea" si è sostanzialmente anticipato il giudizio sulla sua responsabilità nel procedimento in corso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto, oltre a non confrontarsi con la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di ricusazione per la mancata allegazione di atti relativi al processo cui la stessa si riferisce, è generico e confutativo. La Corte territoriale, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, completamente trascurata dal ricorrente, che si limita ad insistere nella propria tesi, ha escluso che le argomentazioni contenute nella sentenza che ha definito il processo "Nemea" costituiscano una anticipazione del giudizio di responsabilità in ordine alle imputazioni contestate nel presente procedimento in quanto i passaggi relativi al ricorrente e al suo ruolo di "Boss di Zungri" si inseriscono nel contesto ricostruttivo del contenuto delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia in merito, peraltro, alla sola vicenda dell'omicidio di Roberto Soriano risalente agli anni '90.

Appare, dunque, evidente, sulla base di tale ineccepibile argomentazione, che non vi è stata alcuna anticipazione del giudizio di responsabilità del ricorrente.2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 maggio 2025