Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 30549/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on resistance charges, rejecting claims of no resistance and insufficient substitution of sentence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30549/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Sottile inadmissible, upholding the lower court's conviction for continued resistance to a public official. The appellant argued he merely resisted a drug control without threatening violence and deserved a non-custodial sentence based on his criminal record. The court rejected these claims, finding the appellant's behavior constituted a violent and threatening reaction to a legitimate control, and determined that non-custodial penalties were inappropriate given his habitual delinquency and personality profile.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 337, 81, 393-bis, 59, 546-bis cod. pen.; Art. 546-bis cod. proc. pen.: The court may reject an appeal challenging the characterization of resistance if the facts demonstrate a violent or threatening reaction to a legitimate control, and non-custodial sentences may be denied when the offender's personality and habitual delinquency render such penalties ineffective for reeducation.

Parole chiave

Generato dall'IA
resistance to public official continued resistance substitution of sentence habitual delinquent inadmissible appeal violent reaction drug control criminalità persistente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 337 cod. pen.
Art. 81 cod. pen.
In primo luogo, deve rilevarsi che correttamente è stato ritenuto l'aumento di pena a titolo di concorso formale, ex art. 81 cod.
Art. 393-bis cod. pen.
Art. 59 cod. pen.
Art. 546-bis cod. proc. pen.
Con il quarto motivo, si deduce la violaZione dell'art. 546-bis cod.
art. 546-bis cod. proc. pen
Con il quarto motivo, si deduce la violaZione dell'art. 546-bis cod. proc. pen.
art. 81 cod. pen
In primo luogo, deve rilevarsi che correttamente è stato ritenuto l'aumento di pena a titolo di concorso formale, ex art. 81 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez.2, n. 45859 del 22.01.2024, Peluso
Sez.5, n. 17959 del 26.01.2024, Avram
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente t. SENTENZA •• sul ricorso proposto da Sottile Giuseppe, nato ad Agrigento il 6/5/1987 avverso la sentenza del 16/10/2024 emessa dalla Corte di appello di Palermo visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Perla Lori, che chiesto l'annullamento con rinvio; letta la memoria dell'Avvocato Davide Casà, che conclude per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Palermo confermava la condanna dell'imputato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale continuata, negando la sussistenza dei presupposti per ottenere la sostituzione della pena detentiva, stabilità in mesi 7 di reclusione.

2. Nell'interesse del ricorrente sono stati formulati quattro motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo si censura la violazione degli artt. 337 e 81 cod. pen., nonché il travisamento della prova, in ordire alla ricostruzione del fatto, sostenendosi che il ricorrente non avrebbe posta in essere alcuna condotta di resistenza, non potendosi così qualificare il mero divincolarsi a fronte del controllo posto in essere dalle forze dell'ordine. Anche le frasi rivolte all'agente Piscopo non erano qualificabili quali minacce, essendo consistite in mere manifestazioni di contrarietà rispetto all'ennesimo controllo subito nel medesimo contesto temporale.

Difetterebbe anche l'elemento soggettivo del reato. In ordine al riconoscimento della continuazibne, si eccepisce che l'imputato non ha posto in essere alcuna condotta, violenta o minacciosa, nei confronti degli altri pubblici ufficiali diversi da Piscopo. 2.2. Con il secondo motivo si censura la violazione degli artt. 393-bis e 59 cod. pen. Assume il ricorrente di essere stato immotivatamente sottoposto a controllo per ben due volte, nel corso della medesima serata, mentre si trovava lungo la pubblica via e senza che vi fosse alcuna ragione kie giustificasse tale condotta.

In particolare, si evidenzia che non vi era alcuna necessità di identificare il ricorrente, essendo stato questi definito come soggetto "noto" alle forze dell'ordine. 2.3. Con il terzo motivo, si censura il vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio, anche con specifico riferimento all'aumento della pena disposto a titolo di continuazione. 2.4. Con il quarto motivo, si deduce la violaZione dell'art. 546-bis cod. proc. pen. in relazione alla mancata concessione dì ,ufia pena sostitutiva, ritenendo insufficiente il mero riferimento al curriculum criminale del ricorrente, in mancanza di una valutazione in ordine all'idoneità dell'applicazione di una pena diversa da quella detentiva.

3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.2. I primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, in quanto sollecitano una inammissibile rivisitazione del fatto a fronte di censure già adeguatamente esaminate da parte del giudice di appello. In particolare, i giudici del fatto hanno evidehziato come l'imputato non si sia limitato a "divincolarsi", bensì abbia opposto u•rm violenta reazione rispetto al controllo avviato dall'agente Piscopo, al punto che questi doveva chiedere l'ausilio di colleghi e procedere ad ammanettare il ricorrente.

Ancor più eloquente è la natura minacciosa delle frasi rivolte dal ricorrente agli agenti, avendo questi dichiarato di sapere bene ove abitavano, in tal modo prospettando ritorsioni, avvalorando l'effetto intimidatorio mediante il richiamo al fatto di avere molti fratelli, evidentemente sottirrendendo una acuita capacità di esercitare forme di reazione violenta. Parimenti infondata è la presunta natura artidraria del controllo. Il ricorrente, infatti, si limita a valorizzare il fatto che, nel corso della stessa sera, era stato attenzionato per due volte dalle forze dell'ordine.

Tuttavia, tale dato va letto alla luce delle ragioni che hanno condotto a tali controlli e, in particolare, all'ultimo nel corso del quale si manifestava la condotta di resistenza. L'agente Piscopo, infatti, ha dichiarato di aver chiaramente notato il ricorrente che, mentre si trovava in palese "atteggiamento' dispaccio", occultava celermente in bocca un involucro, nel momento in cui si avvedeva del sopraggiungere delle forze dell'ordine. Ne consegue che il ricorrente ha posto in essere una reazione violenta e minacciosa a fronte di un legittimo controllo antidroga, realizzato a fronte di elementi fattuali tipicamente denotanti una condotta di spaccio.

3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamentinfondato. In primo luogo, deve rilevarsi che correttamente è stato ritenuto l'aumento di pena a titolo di concorso formale, ex art. 81 cod. pen., posto che la ricostruzione in punto di fatto ha dato atto che le condotte, violente e minacciose, sia pur principalmente commesse ai danni dell'agente Piscbpo, hanno avuto ad oggetto anche gli altri pubblici ufficiali intervenuti a supporto di quest'ultimo. Per quanto concerne, invece, la complessiva determinazione della pena, anche in relazione all'aumento ex art. 81 cod. pOR., la Corte di appello ha fornito . , una motivazione puntuale, fornendo una valutazione di elementi fattuali e relativi alla personalità dell'imputato, non sindacabile per manifesta illogicità o contraddittorietà.4.

Il quarto motivo di ricorso, relativo al diniego dell'accesso a pene sostitutive, è infondato. Occorre premettere che la sostituzione dell) pena detentiva è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito e, Mel caso di specie, sia quello di primo grado che il giudice di appello hanno concordemente ritenuto l'inidoneità della sostituzione rispetto alla personalità dell'imputato. A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, infatti, l'esclusione non è motivata esclusivamente sulla base dei precedenti [5enali, ma anche sui fatto che il ricorrente è stato dichiarato delinquente abituale.

Sulla base della personalità dell'imputato, la, Corte di appello ha ritenuto che le pene sostitutive richieste fossero inidonee; à consentire la rieducazione, desumendone anche l'insussistenza dei presupposti per formulare una prognosi favorevole rispetto al rischio di reiterazione di analoghe condotte oltre che al rispetto delle prescrizioni. Ne consegue che il rigetto della richiesta non è basato sulla mera constatazione dei precedenti penali, bensì ha correttamente tratto elementi di valutazione dalla natura e dal numero di esii, oltre che dalle modalità di commissione del fatto (Sez.2, n. 45859 del 220.0/2024, Peluso, Rv. 287348;

Sez.5,. n. 17959 del 26/1/2024, Avram, Rv. 28644.9). Si tratta di una valutazione in punto di fatto, correttamente argomentata e fondata sull'indicazione di parametri oggettivi, il che rende la motivazione immune da censure.

5. Traendo le conclusioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle àmmende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d