Sentenza — n. 30462/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria — rigettando l'appello dell'indagato — ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata a Domenico Cutrì per il reato ex artt. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 per avere concorso, come funzionario doganale, nella illecita importazione di 2.227 chilogrammi di cocaina giunta nel porto di Gioia Tauro proveniente dalla Colombia, come descritto nella imputazione provvisoria.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30462/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Pertanto il ricorso risulta infondato e dal suo rigetto deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Cutrì Domenico, nato a Palmi, il 27/07/1979 avverso l'ordinanza del 29 aprile 2025 del Tribun&e di P.eggio Calabria udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi l'Avvocato Luigi Luppino e l'Avvocato Giuseppe Milicia, che, in difesa di Cutrì si riportano ai motivi di ricorso e ne chiedono l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria — rigettando l'appello dell'indagato — ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata a Domenico Cutrì per il reato ex artt. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 per avere concorso, come funzionario doganale, nella illecita importazione di 2.227 chilogrammi di cocaina giunta nel porto di Gioia Tauro proveniente dalla Colombia, come descritto nella imputazione provvisoria.
2. Nel ricorso presentato dal difensore di Cutrì si chiede l'annullamento della ordinanza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione nel trascurare l'incidenza sulle attualità delle esigenze cautelari del tempo (due anni e sette mesi) trascorso dall'applicazione della misura, nonchè del licenziamento, della incensuratezza e della resipiscenza di Cutrì. 't 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione nel valutare la necessità della custodia cautelare in carcere nonostante che le condizioni prima indicate mostrino, comunque, una attenuazione delle esigenze cautelari tale da consentire di sostituire la custodia in carcere con gli arresti domiciliari (in un Comune distante dai luoghi del delitto e con l'applicazione di un dispositivo di vigilanza elettronica), del resto concessi ai coindagati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale ha rilevato che l'appello presentatogli reitera argomenti già considerati dal Tribunale, procedente nel giudizio di primo grado, nel rigettare l'istanza relativa a una condizione per la quale si era già formato il giudicato cautelare. Ha valutato che il ruolo di Cutrì nella realizzazione del grave reato non è stato marginale e che il decorso del tempo è un fattore di per sé neutro e ha osservato che l'adozione di una misura meno restrittiva nei confronti di coimputati non costituisce un elemento di valutazione sopravvenuto rilevante.
Circa l'avvenuto licenziamento di Cutrì, ha considerato che questo non esclude che egli possa reiterare condotte inerenti al traffico di stupefacenti in modi non implicanti lo sfruttamento di un ruolo professionale, stanti i rapporti con soggetti appartenenti alla associazione a delinquere, con ripercussioni, peraltro anche su rischi di inquinamento delle prove. Su queste basi — adottando pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità — ha ritenuto che l'incensuratezza (che ha agevolato la commissione del reato) e la prospettata collocazione agli arresti in un domicilio lontano dal luogo dei fatti non valgono a elidere il rischio di contatti con ambienti criminali, non salvaguardabile se non con la custodia in carcere.
2. Pertanto il ricorso risulta infondato e dal suo rigetto deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c