Sentenza — n. 30461/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza impugnata il Tribunale di Caltanissetta, giudicando sull'appello, ha rigettato la richiesta di Morena Milazzo di revocare la misura — peraltro mai eseguita perché Milazzo risulta detenuta per altro — degli arresti domiciliari e di applicare una misura meno restrittiva in relazione al reato ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 per il quale nei suoi confronti si procede.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30461/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Nel ricorso presentato dal difensore di Milazzo si chiede l'annullamento dell'ordinanza per vizio della sua motivazione consistito nel trascurare la disparità di trattamento fra la ricorrente e alcuni dei suoi coimputati nel medesimo procedimento per i quali — nonostante che gli stessi siano accusati anche del reato ex art. 416-bis cod. pen. — la misura è stata sostituita con misure meno restrittive, ritenendo le esigenze cautelari affievolitesi per il decorso del tempo.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale ha osservato che non emergono elementi di novità circa le esigenze cautelari che possano condurre a accogliere l'appello. 1.1.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Milazzo Morena, nata a Canicattì il 26/09/1986, avverso l'ordinanza del 10/04/2025 del Tribunale della libertà di Caltanissetta udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Caltanissetta, giudicando sull'appello, ha rigettato la richiesta di Morena Milazzo di revocare la misura — peraltro mai eseguita perché Milazzo risulta detenuta per altro — degli arresti domiciliari e di applicare una misura meno restrittiva in relazione al reato ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 per il quale nei suoi confronti si procede.
2. Nel ricorso presentato dal difensore di Milazzo si chiede l'annullamento dell'ordinanza per vizio della sua motivazione consistito nel trascurare la disparità di trattamento fra la ricorrente e alcuni dei suoi coimputati nel medesimo procedimento per i quali — nonostante che gli stessi siano accusati anche del reato ex art. 416-bis cod. pen. — la misura è stata sostituita con misure meno restrittive, ritenendo le esigenze cautelari affievolitesi per il decorso del tempo.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale ha osservato che non emergono elementi di novità circa le esigenze cautelari che possano condurre a accogliere l'appello. 1.1.
Ha correttamente ribadito che lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa — perché nel vigente ordinamento penitenziario non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostativi alla possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione di libertà (Sez. 1, n. 3793 del 27/07/2023; Sez. 4, n. 484 del 12/11/2021, dep. 2022, Rv. 282416) — e che l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura (Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, Rv. 265652). 1.2.
Ha richiamato le valutazioni sulle base delle quali nei precedenti provvedimenti si sono ravvisate le esigenze cautelari (pluralità degli acquisti e delle cessioni illecite di cocaina, collegamenti con criminali di spicco della mafia locale, inserimento in circuiti criminali, già manifestata professionalità nel delinquere) e ha considerato che la emanazione del decreto di rinvio a giudizio costituisce un dato dalla valenza neutra. 1.3. Relativamente alla avvenuta mitigazione della misura cautelare nei confronti di alcuni coindagati ha osservato (precisando di prescindere da ogni valutazione giuridica sul provvedimento adottato) che questa è avvenuta per la imminenza del decorso dei termini di durata della misura e, quindi, per una situazione peculiare non valevole per la ricorrente (per la quale l'esecuzione della misura non ha ancora avuto corso).
2. Nel suo appello il ricorrente non ha offerto al Tribunale elementi di valutazione nuovi circa le esigenze cautelari già adeguatamente vagliate nei precedenti provvedimenti e, né con il ricorso in esame si confronta con quanto dal Tribunale correttamente osservato circa le altre questioni (come prima argomentato sub 1.1. e 1.2.).
3. Ne deriva che il ricorso risulta inammissibile con conseguente condanna della ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de