Sentenza — n. 30458/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 28 dicembre 2024 il Tribunale di Palermo ha confermato il provvedimento emesso il 5 dicembre 2023 dal Giudice per le indagini preliminari della stessa città, con cui è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere a Ignazio Di Vita, indagato per il delitto di partecipazione all'associazione mafiosa "cosa nostra" e, in particolare, al mandamento mafioso di Mazara del Vallo (capo 1 della rubrica).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416-bis cod. pen; Sentenza — n. 30458/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Per di più, se per un verso il riconosciuto ruolo di referente e dominus darebbe la stura all'integrazione della condotta di partecipazione ex art. 416-bis cod. pen., per altro verso, la rilevata sussistenza di stretti rapporti operativi con la famiglia mafiosa Mattarella - Gondola potrebbe dar luogo all'autonoma fattispecie di concorso esterno all'associazione mafiosa o, ancora, potrebbe non rilevare penalmente, in caso di una mera contiguità compiacente o di una vicinanza all'anzidetta famiglia. Non risulterebbe chiaro se la condotta del ricorrente fosse stata funzionale 'ad agevolare l'attività delittuosa dell'intero sodalizio ovvero a realizzare gli interessi dei ritenuti singoli appartenenti ad esso e per meri fini individuali degli stessi.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di Vita Ignazio, nato a Mazara del Vallo il 4/4/1972 avverso l'ordinanza emessa il 28/12/2024 dal Tribunale di Palermo Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; udito il Sostituto Procuratore Generale Francesca Ceroni, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. Ludovico Bisconti, anche in sostituzione dell'Avv. Tommaso De Lisi, difensori di fiducia del ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 28 dicembre 2024 il Tribunale di Palermo ha confermato il provvedimento emesso il 5 dicembre 2023 dal Giudice per le indagini preliminari della stessa città, con cui è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere a Ignazio Di Vita, indagato per il delitto di partecipazione all'associazione mafiosa "cosa nostra" e, in particolare, al mandamento mafioso di Mazara del Vallo (capo 1 della rubrica).
2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'indagato.
3. L'Avv. Ludovico Bisconti ha dedotto violazione di legge, per avere il Tribunale travisato le intercettazioni ambientali, da cui ha desunto che Ignazio Di Vita era referente della consorteria con potere decisionale nell'assegnazione delle terre nonché nella risoluzione di controversie. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che l'intercettazione tra Ferrantello e Billardello, in cui il primo lasciava intendere che dietro la spartizione del terreno vi fosse "Ignazieddu", riguardasse l'indagato, mentre concerneva il cugino omonimo, classe '74.
In essa si faceva riferimento a una mungitura avvenuta il 23 febbraio 2021, ma, in tale data, l'indagato era al lavoro, quale personale ATA, presso l'istituto comprensivo Alcide de Gaspari, dalle 7,38 fino alle 15,30. Inoltre, il Tribunale ha evidenziato che un servizio di osservazione aveva identificato Di Vita, ma tale servizio riguarderebbe un periodo successivo. Peraltro, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che l'indagato aveva fatto entrare nel sodalizio Centonze e avrebbe travisato anche l'intercettazione da cui ha desunto che l'indagato aveva assegnato le terre ai Barraco.
Dall'intercettazione tra Centonze e Di Vita si evincerebbe non che quest'ultimo aveva il potere di assegnare le terre, ma che Barraco aveva preteso e ottenuto la terra dove Di Vita faceva pascolare le pecore. Anche l'intercettazione tra Burzotta e Di Vita sarebbe stata erroneamente interpretata poiché Burzotta aveva chiamato Di Vita, per sapere del confine del terreno di Di Cascio, solo perché Di Vita è un allevatore di lungo corso e conosce il territorio. Una diversa interpretazione non spiegherebbe come mai Burzotta, dopo aver chiesto a Di Vita del confine, aveva poi incaricato un terzo soggetto, ossia Aurelio Anzelmo, per dirimere la controversia.
Peraltro, non sarebbero stati individuati i singoli ed effettivi proprietari dei terreni e non sarebbe stato indicato l'elemento da cui il Tribunale ha ricavato che i terreni fossero di terze persone e gestiti in maniera disancorata dalla volontà dei proprietari effettivi o dalle legittime pretese, vantate dai terzi. . . . . .
4. L'Avv. Tommaso De Lisi ha dedotto i motivi di seguito indicati. 4.1. Vizi della motivazione, atteso che, nell'interpretare la conversazione tra Ferrantello e Bilardello, il Tribunale non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione delle captazioni di conversazioni, non avendo vagliato con rigore le deduzioni difensive, secondo cui l'indagato si trovava sul posto di lavoro la mattina del 23 febbraio 2021 ed è omonimo di tale Ignazio Di Vita, nato nel 1974 e figlio di Melchiorre Di Vita, egli titolare di una ditta individuale di allevamento di ovini e caprini.
Inoltre, nell'informativa, depositata il 28 giugno 2022, non si rinverrebbe alcun dato circa il riferito servizio di osservazione che sarebbe stato effettuato dalla polizia giudiziaria il 23 febbraio 2022 e che avrebbe condotto all'individuazione del ricorrente. 4.2. Vizi della motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso di Mazara del Vallo e, segnatamente, alla famiglia Gondola - Mattarella. Sarebbe illogico, da un lato, ritenere l'indagato referente e dominus delle spartizioni delle terre da destinare a pascolo e, dall'altro, registrare che in una conversazione intercettata il 26 aprile 2021 l'indagato aveva sollecitato l'intervento di Pietro Burzotta per dirimere la contesa e regolamentare il confine di contrada Spatolilla.
Per di più, se per un verso il riconosciuto ruolo di referente e dominus darebbe la stura all'integrazione della condotta di partecipazione ex art. 416-bis cod. pen., per altro verso, la rilevata sussistenza di stretti rapporti operativi con la famiglia mafiosa Mattarella - Gondola potrebbe dar luogo all'autonoma fattispecie di concorso esterno all'associazione mafiosa o, ancora, potrebbe non rilevare penalmente, in caso di una mera contiguità compiacente o di una vicinanza all'anzidetta famiglia. Non risulterebbe chiaro se la condotta del ricorrente fosse stata funzionale 'ad agevolare l'attività delittuosa dell'intero sodalizio ovvero a realizzare gli interessi dei ritenuti singoli appartenenti ad esso e per meri fini individuali degli stessi.
Infine, non vi sarebbe alcun significativo elemento a carico dell'indagato con riferimento ai contrasti registrati tra i familiari di Vito Gondola e tale Luigi Frenci, aventi ad oggetto l'entità delle somme che mensilmente quest'ultimo avrebbe dovuto versare a Rosaria Gondola, moglie di Mattarella.
5. Sono pervenuti motivi aggiunti a firma dell'Avv. Ludovico Bisconti, con cui si deduce che l'ordinanza impugnata si pone in aperto ed insanabile contrasto con altra ordinanza emessa nei confronti del coimputato Aurelio Anzelmo. Nell'impugnato provvedimento il Tribunale del riesame ha affermato che Aurelio Anzelmo era un appartenente al sodalizio mafioso di Mazara del Vallo e gestiva con metodo mafioso le terre da pascolo con Ignazio Di Vita. Nell'ordinanza emessa nei confronti di Aurelio Anzelmo il Tribunale ha ritenuto che non vi fossero elementi tali da far ritenere sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico del medesimo Anzelmo in ordine alla contestazione di cui al capo 1).CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Deve ribadirsi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti o si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178 - 01).
Correlativamente, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame, a questa Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni del decisum e se abbia adottato una motivazione congrua rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.
3. Alla luce di quanto precede va rilevato che l'ordinanza impugnata è esente da vizi rilevabili in questa sede. Il Tribunale di Palermo, sulla base di sentenze passate in giudicato, servizi captativi in ambientale e telefonici, sevizi di videoripresa e osservazione, dopo avere ricostruito la genesi della consorteria di stampo mafioso, riconducibile a Vito Gondola (attualmente deceduto), fedelissimo di Totò Riina e Matteo Messina Denaro, ed operativa sul territorio di Mazara del Vallo, ha dato atto che in tale Comune, a prevalente vocazione agraria e rurale, il sodalizio criminoso era solito manifestare la propria egemonia attraverso la gestione degli affari relativi alla spartizione tra le famiglie mazaresi delle aree di pascolo.
Erano state così individuate tre grosse aree, ricomprese nelle contrade Grinnesi, Spatullilla e Aquila, che il sodalizio controllava e decideva di assegnare, anche previa risoluzione di contrasti interni, a persone di fiducia, segnalate dai sodali e/o dalla stessa compagine associativa, e ciò a prescindere dall'effettiva volontà dei . . . proprietari terrieri. Il Tribunale ha poi passato in rassegna gli elementi dai quali ha desunto — nella prospettiva dei gravi indizi di colpevolezza che qui rileva — la partecipazione del ricorrente al sodalizio, quale indiscusso referente e dominus della spartizione delle terre da destinare al pascolo nella zona di competenza.Il Collegio della cautela ha aggiunto che detto convincimento non poteva essere smentito dall'assunto difensivo che adombrava l'errore di persona in cui sarebbero incorsi gli inquirenti nell'individuare l'odierno indagato, che sarebbe stato confuso con l'omonimo cugino, che svolgeva l'attività di allevatore presso un'azienda agricola.
In particolare, secondo la prospettazione difensiva, l'indagato, la mattina del 23 febbraio 2022, si sarebbe trovato sul posto di lavoro quale personale scolastico, come documentato dal registro che ne attestava la • presenza dalle 08:00 in poi, così che non corrisponderebbe alla realtà, come invece ritenuto dal Tribunale, che, terminata la mungitura dei bovini, egli aveva imbracciato il fucile per cacciare Bellomo dalle aree del pascolo. La necessità di eseguire la mungitura dei bovini solo in orario mattutino risulterebbe inconciliabile con la contestuale presenza presso l'istituto scolastico dell'indagato che giocoforza non avrebbe potuto, quindi, a quel punto imbracciare il fucile.
Al riguardo, il Tribunale ha sottolineato che l'assunto non coglieva nel segno «fondandosi su una fallacia logica argomentativa, che postula, quale dato assiomatico, la circostanza per cui la mungitura del bestiame debba potersi eseguire solo ed esclusivamente in orario mattutino. Evenienza, questa, indimostrata, erroneamente supposta quale rigorosa e inderogabile massima di esperienza e, pertanto, non suscettibile di essere valorizzata quale base di un ragionamento deduttivo come quello imbastito dalla difesa». Per di più, l'argomento • risultava smentito dal doppio riscontro operato dalla polizia giudiziaria, che, nell'informativa, aveva dato conto di aver intercettato proprio l'odierno indagato, avendolo peraltro individuato durando il servizio di osservazione, controllo e appostamento, «conferendo quindi pubblica fede al riconoscimento di polizia operato contestualmente alla parallela attività di intercettazione compiuta da altro personale di Polizia Giudiziaria.
Era quindi plausibile che l'indagato avesse abbracciato il fucile dopo aver provveduto a mungere i bovini e che detta mungitura fosse stata compiuta in orario pomeridiano o serale». In definitiva, il Giudice della cautela ha ritenuto che il vincolo del ricorrente andava ricondotto a pieno titolo nell'alveo della stabile partecipazione organica all'associazione mafiosa indicata nel capo 1) dell'imputazione provvisoria, essendo stato accertato che egli era referente del sodalizio per il controllo delle terre di pascolo nel territorio di competenza e che gli era riconosciuta autorità . . tanto all'interno quanto all'esterno del sodalizio, anche avuto riguardo al potere arbitrale conferito al predetto nella soluzione di controversie insorte fra i privati.
A fronte della motivazione del provvedimento impugnato va rilevato che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, il Collegio del riesame ha adeguatamente delineato l'effettivo e consapevole contributo fornito dal medesimo ricorrente all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione descritta al capo 1) dell'imputazione provvisoria, che consente di ritenere realizzato — a livello di gravità indiziaria — il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. Come affermato dalla sentenza n. 36958 del 27/05/2021 delle Sezioni unite di questa Corte (Modaffari, Rv. 281889 - 01), sulla scia della precedente sentenza sempre del Massimo Consesso n. 33748 del 12/7/2005 (Mannino, Rv. 231670 - 01), la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza non per l'assunzione di úno status, ma per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua "messa a disposizione" in favore del sodalizio, per il perseguimento dei comuni fini criminosi.
Di contro, il ricorrente, in entrambi gli atti di impugnazione proposti, si è limitato ad ipotizzare letture delle intercettazioni alternative e minimizzanti rispetto a quelle delineate dall'ordinanza impugnata con argomenti completi e convincenti e ha trascurato che l'interpretazione del contenuto delle intercettazioni costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, sottratta al giudizio di legittimità se, come nella specie accaduto, la valutazione risulti logica.
4. Va aggiunto che l'esito del procedimento instaurato a carico di Aurelio Anzelnno non ha rilievo decisivo, sia perché concerne un diverso indagato sia perché il ricorrente non ha illustrato la decisività del dato prospettato rispetto alla tenuta logica dell'ordinanza impugnata, avendo omesso di indicare le ragioni per le quali la decisione concernente Anzelnno sarebbe stata capace di disarticolare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, valendo a dimostrare la reclamata estraneità dell'odierno ricorrente. Va infatti rilevato che il dato che si assume travisato od omesso deve avere carattere di decisività non essendo possibile da parte della Corte di cassazione una rivalutazione complessiva delle prove che sconfinerebbe nel merito (ex plurimis Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 - 01; Sez. 6 n.5146 del 16.1.2014, Del Gaudio, Rv. 258774).
5. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché — non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) — della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.6. La Cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. attuaz. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro