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Sentenza — n. 30431/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30431/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30431/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte. L’ordinanza impugnata, infatti, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha adeguatamente argomentato in merito alla esclusiva adeguatezza della misura applicata, illustrando, in particolare, le ragioni per cui ha ritenuto il ricorrente incapace di osservare spontaneamente le prescrizioni di una misura meno afflittivae di controllare le spinte criminali. Come correttamente rilevato dal Procuratore Generale, Il Tribunale, senza incorrere in alcuna manifesta illogicità, ha attribuito preminente rilievo al la personalità violentae aggressiva del ricorrente , desunta dalle condotte tenute in danno della moglie e dei figli minori, dai precedenti per reati commessi con uso della violenza, nonché dall’abuso di sostanze alcoliche.

Regesto Legislator

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art. 94 cod. pen; Sentenza — n. 30431/2025 — snpen · Corte di Cassazione: d) al pericolo di una ripresa della convivenza desunta dal fatto che la persona offesa ha rimesso la querela. In buona sostanza, si rileva che il Tribunale ha solamente indicato le ragioni per cui sussiste il pericolo di reiterazione del reato, ma non si è confrontato specificamente con la richiesta formulata dal ricorrente.

Parole chiave

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legittimazione a contestare licenza considerazioni di protezione ambientale oltraggio alla corte massima inquisitoria misura meno grave mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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art. 94 cod. pen
b) all'abuso di sostanze alcolicheda parte del ricorrente, benché non sia contestato l’art. 94 cod. pen.
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Testo completo

a Calvanese R.G.N. 16636/2025 Debora Tripiccione - Relatore - Federica Tondin ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Mangano Massimo nato aTaormina il 03/11/1984 avverso l'ordinanza emessa il 21marzo 2025 dal Tribunale di Messina Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Antonio Balsamo, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le richieste del difensore, Avv. Andrea Lo Presti, che ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con o senza rinvio. RILEVATO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Messina ha confermato la misura degli arresti domiciliari applicata a Mangano Massimo per il reato di maltrattamenti ai danni della compagna e dei figli minori.

2. Massimo Mangano ricorre per cassazione deducendo, con un unico motivo di ricorso, la violazione dell'art. 282-ter, commi 1 e 2, e 282-bis, comma 2, cod. proc. pen., nonché la mancanza e l'illogicità della motivazione con la quale è stata negata l'applicazione della misura del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico. Si rileva, in particolare, l'illogicità delle argomentazioni relative:

a) alla reiterazione delle condotte , insita nell'abitualità del reato di maltrattamenti;

b) all'abuso di sostanze alcolicheda parte del ricorrente, benché non sia contestato l’art. 94 cod. pen. ;

c) ai precedenti del Mangano che sono risalenti nel tempo e non specifici;

d) al pericolo di una ripresa della convivenza desunta dal fatto che la persona offesa ha rimesso la querela. In buona sostanza, si rileva che il Tribunale ha solamente indicato le ragioni per cui sussiste il pericolo di reiterazione del reato, ma non si è confrontato specificamente con la richiesta formulata dal ricorrente.

3. Il Procuratore Generale, nel concludere per il rigetto del ricorso, ha sottolineato che le conclusioni cui sono pervenuti i Giudici di merito si fondano su specifici elementi quali:

a) la reiterazione di comportamenti di sopraffazione e sopruso ai danni delle vittime; b)l'indole aggressiva del ricorrente, dimostratosi incapace di reprimere i propri impulsi violenti;

c) la sua abitudine di fare sistematico abuso di sostanze alcoliche (univocamente desumibile dal contenuto della querela presentata dalla T omasello ) ;

d) la sua tendenza a sfogare immotivatamente la propria ira nei confronti della compagna e dei figli minori ricorrendo in alcune occasioni alla violenza fisica;

e) la presenza di precedenti penali (per resistenza a pubblico ufficiale, rissa e minaccia) che denotano una personalità violenta; f)la non risalenza nel tempo delle condotte contestate al ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte. L’ordinanza impugnata, infatti, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha adeguatamente argomentato in merito alla esclusiva adeguatezza della misura applicata, illustrando, in particolare, le ragioni per cui ha ritenuto il ricorrente incapace di osservare spontaneamente le prescrizioni di una misura meno afflittivae di controllare le spinte criminali. Come correttamente rilevato dal Procuratore Generale, Il Tribunale, senza incorrere in alcuna manifesta illogicità, ha attribuito preminente rilievo al la personalità violentae aggressiva del ricorrente , desunta dalle condotte tenute in danno della moglie e dei figli minori, dai precedenti per reati commessi con uso della violenza, nonché dall’abuso di sostanze alcoliche.

2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così decisol’8 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Debora Tripiccione Pierluigi Di Stefano Dispone, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull’originale del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso