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Sentenza — n. 30315/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as crimes extinguished by remitted complaint accepted after first instance judgment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30315/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court annulled the lower court's conviction because the underlying crimes were extinguished by the remitted complaint accepted after the first instance judgment. The appellant argued that the crimes ceased to exist due to this procedural development occurring before the cassation deadline. The court ruled that the appeal was admissible solely to introduce the remitted complaint, thereby extinguishing the offenses and necessitating the annulment of the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 644 c.p.p.; Art. 388, 388-bis c.p.: The criminal appeal is admissible solely to introduce a remitted complaint accepted after the first instance judgment, which extinguishes the crimes and mandates the annulment of the conviction.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility remitted complaint acceptance crime extinction acquittal by remission cassation procedure corruzione nell'esecuzione forzata ripetizione dell'indebito domanda di continuazione dell'esecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 644 c.p.p.
Art. 388, comma quinto, c.p.
Art. 388-bis c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Buonocore Giuseppe nato a Tramonti il 20/08/1968 avverso la sentenza emessa il 10 dicembre 2024 dalla Corte d'appello di Trieste Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mariella De Masellis, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per rimessione della querela; lette le richieste del difensore, Avv. Franco Crevatin, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Giuseppe Buonocore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 388, comma quinto, e 388-bis cod. pen. Con un unico motivo di ricorso, deduce la sopravvenuta estinzione di entrambi i reati per rimessione della querela, contestualmente accettata, avvenuta dopo la pronuncia della sentenza impugnata e nelle more della decorrenza del termine per la presentazione del ricorso per cassazione.

2. Il ricorso è fondato. Va, innanzitutto, premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, che sia intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello, Rv. 283584). Ciò è quanto accaduto nel caso in esame/in cui la rimessione della querela e la sua accettazione sono intervenute nelle more del termine per la presentazione del ricorso per cassazione.

3. Alla luce di quanto sopra esposto, va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per intervenuta rinnessione della querela. In assenza di un diverso accordo tra le parti, le spese processuali vanno poste a carico dell'imputato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per intervenuta remissione della querela. Pone le spese processuali a carico dell'imputato. Così deciso il 4 luglio 2025 Il Consigliere estensore I