Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 30192/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30192/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30192/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il Tribunale del riesame confermava l'ordinanza con la quale il ricorrente, indagato per i reati di falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen., veniva sottoposto agli arresti domiciliari. In base alla ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito, il ricorrente sarebbe stato contattato da Cracolici Domenico, soggetto di spicco della locale associazione di 'ndrangheta, concordando di rendere una falsa testimonianza in favore di Cracolici Mario (fratello di Domenico), nell'ambito del procedimento pendente nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. In cambio della falsa testimonianza, l'indagato riceveva la somma di €100,00 e, al momento dell'escussione dibattimentale, forniva un alibi al predetto Cracolici Franco, affermando che questi non era in grado di muoversi autonomamente per effetto delle lesioni subite in un precedente incidente.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 319-ter cod. pen; Sentenza — n. 30192/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Si è affermato, pertanto, che prima dell'assunzione della qualifica di testimone, il delitto di cui all'art. 319-ter cod. pen. non è configurabile, in quanto il "corrotto" non ha assunto la qualifica soggettiva richiesta dalla norma incriminatrice. Le affermazioni contenute nella richiamata pronuncia sono pienamente applicabili al caso di specie, dovendosi ribadire che il reato di corruzione in atti giudiziari, stante la natura di reato proprio, non è configurabile in assenza della preventiva acquisizione della qualifica pubblicistica del corrotto.

Parole chiave

Generato dall'IA
falsa testimonianza testimonianza della vittima protezione dei testimoni interrogatorio formale di testimoni testimone a carico pericolo di collusione con testimoni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 319-ter cod. pen
Si è affermato, pertanto, che prima dell'assunzione della qualifica di testimone, il delitto di cui all'art. 319-ter cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Molea Andrea, nato a Catanzaro il 9/8/1960 avverso l'ordinanza del 26/11/2024 emessa dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'Avvocato Arturo Bova che insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame confermava l'ordinanza con la quale il ricorrente, indagato per i reati di falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen., veniva sottoposto agli arresti domiciliari. In base alla ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito, il ricorrente sarebbe stato contattato da Cracolici Domenico, soggetto di spicco della locale associazione di 'ndrangheta, concordando di rendere una falsa testimonianza in favore di Cracolici Mario (fratello di Domenico), nell'ambito del procedimento pendente nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. In cambio della falsa testimonianza, l'indagato riceveva la somma di €100,00 e, al momento dell'escussione dibattimentale, forniva un alibi al predetto Cracolici Franco, affermando che questi non era in grado di muoversi autonomamente per effetto delle lesioni subite in un precedente incidente.

2. Nell'interesse del ricorrente sono stati formulati quattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 319-ter cod. pen., evidenziando che il momento in cui si sarebbe perfezionato l'accordo corruttivo era di molto antecedente rispetto all'assunzione della qualifica pubblicistica di testimone. In base alla ricostruzione operata dal Tribunale, infatti, Molea sarebbe stato contattato da Cracolici Domenico, il quale gli chiedeva la disponibilità a testimoniare in favore del fratello, convenendo che avrebbe concordato con il difensore le risposte da dare in sede di esame.

Tale accordo si collocava in un momento antecedente rispetto alla richiesta di ammissione della testimonianza e, quindi, in una fase in cui non era configurabile la qualifica pubblicistica richiesta dalla norma incriminatrice. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce il vizio di motivazione in ordine alla prospettazione difensiva volta a contestare l'avvenuta dazione della somma di €100,00, posto che nel corso della conversazione intercettata e ritenuta come prova dell'accordo, emergeva unicamente che Cracolici offriva il denaro quasi a titolo di riconoscenza per la disponibilità dell'indagato il quale, tuttavia, rifiutava per ben due volte di accettare denaro, senza che vi fossero ulteriori elementi che deponessero in senso contrario. 2.3.

Con il terzo motivo, si deduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, evidenziando come il ricorrente non era a conoscenza che il processo nel quale avrebbe dovuto falsamente deporre era relativo a condotte di detenzione di stupefacente, né poteva diversamente avvedersi che, con la propria condotta, avrebbe agevolato l'associazione. A ben vedere, Molea non aveva neppure consapevolezza dell'esistenza dell'associazione di 'ndrangheta e, tanto meno, che a capo della stessa vi fosse Cracolici Domenico.2.4.

Con il quarto motivo, si contesta la sussistenza delle esigenze cautelari e l'esclusiva adeguatezza della misura custodiale.

3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.

2. Il primo motivo di ricorso pone una controversa questione di diritto, dovendosi stabilire se il reato di cui all'art.319-ter cod. pen., allorchè consista in un accordo per rendere falsa testimonianza, richieda o meno che la promessa o la dazione del prezzo del reato intervengano dopo che il corrotto abbia assunto la qualifica di testimone. La difesa ha invocato l'applicazione di una recente sentenza di questa Corte con la quale si è affermato che ai fini della configurabilità del delitto di corruzione in atti giudiziari, il testimone acquisisce la qualifica di pubblico ufficiale a seguito del provvedimento del giudice di ammissione delle prove, sicché le condotte tenute prima di tale momento, quand'anche accompagnate dalla dazione di denaro o dall'offerta di utilità, non possono costituire indizi di tale delitto (Sez.6, n. 2231 del 14/10/2024, dep. 2025, De Vivo, Rv. 287454 - 01).

Si è affermato, pertanto, che prima dell'assunzione della qualifica di testimone, il delitto di cui all'art. 319-ter cod. pen. non è configurabile, in quanto il "corrotto" non ha assunto la qualifica soggettiva richiesta dalla norma incriminatrice. Le affermazioni contenute nella richiamata pronuncia sono pienamente applicabili al caso di specie, dovendosi ribadire che il reato di corruzione in atti giudiziari, stante la natura di reato proprio, non è configurabile in assenza della preventiva acquisizione della qualifica pubblicistica del corrotto.

In base alla ricostruzione del fatto, confermativa dell'editto accusatorio, l'accordo, volto a ottenere la disponibilità dell'indagato a rendere falsa testimonianza, si sarebbe definitivamente perfezionato con la dazione del denaro ben prima dell'ammissione del teste e, quindi, dell'assunzione della qualifica pubblicistica. 2.1. Una volta esclusa la sussistenza della qualifica, ne consegue l'inconfigurabilità del reato di corruzione ex art. 319-ter cod. pen., pertanto, in relazione a tale imputazione, l'ordinanza impugnata e quella genetica devono essere annullate senza rinvio.3.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale ricorrente censura la ricostruzione in fatto secondo cui, sulla base dell'intercettazione nel corso della quale Cracolici offriva all'indagato la somma di €100,00, non emergerebbe affatto l'effettiva accettazione della somma di denaro, è assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

4. È fondato il terzo motivo di ricorso, relativo alla ritenuta configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa. Sul punto, la motivazione resa dal Tribunale è meramente apparente, in quanto fondata sulla presunta consapevolezza dell'indagato di agevolare, mediante la sua falsa deposizione, l'associazione capeggiata da Cracolici. Invero, il Tribunale non ha adeguatamente valutato che il tenore delle interlocuzioni era tale da dimostrare la volontà di Molea di compiacere Cracolici, anche in considerazione della remunerazione ricevuta, senza che ciò debba necessariamente presuppore la consapevolezza della condotta agevolatrice in favore dell'associazione.

Esaminando l'ambito applicativo dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa in relazione all'ipotesi del favoreggiamento, si è affermato che l'aggravante è configurabile solo qualora risulti provato che la condotta sia caratterizzata dalla coscienza e volontà di favorire, unitamente ai singoli indagati, anche le rispettive cosche di appartenenza (Sez.6, n. 24883 del 15/5/2019, Crocitta, Rv. 275988). Il principio è estensibile anche all'ipotesi della falsa testimonianza, dovendosi distinguere il caso in cui il teste abbia agito esclusivamente per favorire l'indagato, ovvero se la condotta abbia avuto di mira anche l'agevolazione dell'associazione, soprattutto qualora non vi sia una sicura e diretta correlazione tra il procedimento nell'ambito del quale è stata resa la falsa testimonianza e l'ambito operativo dell'associazione stessa.

Ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., la finalità perseguita dall'autore del delitto, onde evitare il rischio della diluizione della circostanza nella semplice contestualità ambientale, dev'essere oggetto di rigorosa verifica sotto il duplice profilo della dimostrazione che il reato è stato commesso al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e della consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio (Sez.3, n. 45536 del 15/9/2022, Coluccio, Rv. 284199-02). 4.1.

Applicando tali principi al caso di specie, si impone l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, dovendo il Tribunale verificare i presupposti dell'aggravante, così come sopra indicati, valutando se la falsa testimonianza sia stata resa essenzialmente per compiacere Cracolici Domenico, anche in considerazione della dazione di denaro ricevuto, ovvero se Molea avesse la consapevolezza che, con la propria condotta, andava ad avvantaggiare non già il solo Cracolici Mario (nel processo a suo carico), ma la stessa associazione di stampo mafioso.

Quest'ultima verifica, peraltro, presuppone anche l'accertamento della consapevolezza in capo a Molea dell'esistenza dell'associazione, del ruolo in esso ricoperto da Crocolici Domenico e della strumentalità dell'assoluzione di Cracolici Mario rispetto ai fini associativi. 4.2. L'accoglimento del motivo relativo alla sussistenza dell'aggravante contestata, nonché l'esclusione del reato di corruzione in atti giudiziari, impongono al Tribunale del riesame di rivalutare nel loro complesso la sussistenza delle esigenze cautelari, anche in relazione alla scelta della misura eventualmente ritenuta maggiormente idonea, con conseguente assorbimento del quarto motivo di ricorso.

PQM Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e l'ordinanza emessa in data 14/10/2024 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro nei confronti di Molea Andrea limitatamente al reato di cui al capo 7 e rinvia per nuovo giudizio, in relazione al capo 6, al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi d