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Sentenza — n. 30131/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against European arrest warrant detention due to final conviction irrevocability.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30131/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of legal interest. The appellant argued that the lower court ignored his willingness to serve the sentence and his stable ties in Italy, but the Court ruled that the final conviction had become irrevocable. Consequently, the protective function of the detention measure ceased to exist, rendering any challenge to the execution order legally pointless.

Regesto Legislator

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Art. 656, comma 10, cod. proc. pen.; When a foreign conviction becomes irrevocable, the provisional detention loses its legal basis, making appeals against the execution order inadmissible due to the absence of interest.

Parole chiave

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European arrest warrant provisional detention irrevocable conviction lack of legal interest cassation inadmissibility execution phase custodial measure estradizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 656, comma 10, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri
Ne consegue che, qualora sia pendente impugnazione cautelare, dovendo persistere l'interesse alla sua definizione fino al momento della decisione, l'impugnazione stessa è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse (Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv.
Sez. 6, n. 10786 del 09/02/2018, Privitera
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Celea Sebastian, nato in Romania il 03/02/1981 avverso l'ordinanza emessa il 07/04/2025 dalla Corte di Appello di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri udito il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Lori Perla, che ha concluso chiedendo l'annullamento della impugnata ordinanza; uditi gli avv.ti Giuseppe Vitiello e Liborio Di Nicola, difensori di fiducia del ricorrente, che hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;

RITENUTO IN FATTO

La Corte di appello di Roma ha applicato la misura custodiale in carcere nei confronti di Cela Sebastian, destinatario di un mandato di arresto internazionale emesso dalla Francia in relazione alla sentenza con cui è stato condannato per i reati associazione a delinquere, riciclaggio, autoriciclaggio, truffa e altro Ha ritenuto la Corte che pur essendo il consegnando residente in Italia e con carta di identità italiana, i "punti di riferimento socio familiari e lavorativi sul territorio" non sarebbero di per sé idonei a scongiurare il pericolo di fuga attesa la gravità dei fatti e il carattere esecutivo del mandato e ciò renderebbe inadeguata ogni altra misura meno afflittiva.E' stato proposto ricorso per cassazione con cui, attraverso un unico motivo, articolato in plurime doglianze, si deduce violazione di legge.

Si assume che non solo non sarebbero stati indicati gli elementi da cui far discendere il concreto e attuale pericolo di fuga, ma la Corte non avrebbe nemmeno valutato una serie di elementi di fatto dimostrativi della inesistenza di detto pericolo. Celea avrebbe manifestato la volontà di sottoporsi alla pena e in tal senso avrebbe presentato due istanze finalizzate a ottenere il riconoscimento in Italia della sentenza definitiva di condanna. La Corte avrebbe inoltre ignorato il contenuto della stessa sentenza di condanna in cui si darebbe atto come il comportamento di Celea non avrebbe rivelato un intento di fuga e invece sarebbe stato dimostrativo di una concreta disponibilità di collaborare con la giustizia (si cita pag. 113 della sentenza).

In ragione di ciò, si aggiunge, il Tribunale francese aveva disposto che l'ordine di carcerazione avesse effetto differito al fine di consentire al ricorrente di organizzarsi "adeguatamente sotto il profilo familiare e abitativo prima dell'inizio della detenzione" (così il ricorso) Anche il Mandato di arresto europeo, emesso il 2.4.2025, darebbe atto di detta circostanza. Si aggiunge che Celea sarebbe titolare di un contratto di locazione relativo all'immobile in cui ha fissato la residenza, anche familiare, regolarmente comunicato alla Questura Sotto altro profilo si deduce che il ricorrente sarebbe stato in custodia cautelare in Francia per un periodo complessivo di circa 362 giorni ai quali dovrebbero sommarsi i giorni in cui è stato privato della liberta per effetto della esecuzione del mandato di arresto; resterebbe da eseguire, alla data del ricorso una pena di tre anni, undici mesi e venticinque giorni, dunque, inferiore a quella di quattro anni per la quale, secondo l'ordinamento interno sarebbe in astratto consentito l'accesso a misure alternative alla detenzione carceraria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile.

2. Non è in contestazione che sia irrevocabile dal 29/4/2025 la sentenza con cui, la Corte di appello di Roma, rigettata la richiesta di consegna, ha riconosciuto quella di condanna per la quale è stato emesso il mandato di arresto europeo e il titolo cautelare per cui si procede.Le Sezioni unite della Corte hanno già chiarito come la questione cautelare perda rilevanza quando diviene irrevocabile la sentenza di condanna a pena detentiva superiore al presofferto perché la definitività dell'accertamento del merito, aprendo la fase esecutiva del processo, esclude la possibilità della rimessione in libertà.

Ne consegue che, qualora sia pendente impugnazione cautelare, dovendo persistere l'interesse alla sua definizione fino al momento della decisione, l'impugnazione stessa è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse (Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228167). Si è spiegato che l'irrevocabilità della sentenza di condanna a pena detentiva determina il venir meno della funzione della misura custodiale ed impedisce la rimessione in libertà del condannato garantendo l'esigenza di non creare, anche in caso di sospensione dell'esecuzione disposta ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., una soluzione di continuità tra l'applicazione della misura e l'esecuzione della condanna; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione cautelare in quanto la definitività del titolo esecutivo apre una fase ontologicamente incompatibile con la verifica demandata al tribunale ordinario a fini cautelari (Sez. 6, n. 10786 del 09/02/2018, Privitera, Rv. 272764 nella specie l'appello avverso il rigetto della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere).

Ne discende che, per effetto del riconoscimento irrevocabile della sentenza straniera di condanna per la quale il mandato di arresto era stato emesso, il ricorrente, in ragione della definitività del titolo esecutivo, non è più in stato di detenzione cautelare, ormai non più esistente, e non ha interesse a sollecitare una verifica della ordinanza impugnata.

3. Le ragioni sottese al ricorso giustificano la non condanna alle spese. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att., cod. p