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Sentenza — n. 30127/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention order, upholding mafia participation aggravating circumstance.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30127/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Mario Cracolici's appeal against a detention order issued by the Catanzaro Review Tribunal. The lower court confirmed the measure based on Cracolici's alleged leadership of the 'Cracolici' mafia clan, his cultivation of cannabis, and provision of secure phone lines for detained relatives. The Court upheld the decision, ruling that the appeal regarding the aggravating circumstance of mafia participation was inadmissible because the lower court had already established the defendant's criminal responsibility for the underlying offenses.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 416-bis c.p.: A cassation appeal against a review tribunal order recognizing a mafia participation aggravating circumstance is inadmissible if the defendant does not contest the underlying criminal responsibility, as the aggravating circumstance has no independent effect on the detention measure.

Parole chiave

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mafia participation aggravating circumstance detention order review tribunal inadmissible cassation appeal criminal responsibility prerequisite ndrangheta leadership evidence traffico di cocaina attività criminosa organizzazione criminale

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 416-bis c.p.
'71 — (capo 1), nonché organizzatore della connessa associazione dedita al narcotraffico (capo 2) e di avere commesso i relativi reati fine, tutti aggravati ex art. 416-bis 1.
Art. 74 D.P.R. 309/90
E' inammissibile il secondo motivo di ricorso, posto che non si contesta la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, ma unicamente la sussistenza della circostanza aggravante ex art.
art. 238-bis cod. pen
Trattasi di sentenza definitiva che deve essere valutata ai sensi dell'art. 238-bis cod. pen.
art. 74 d.P.R. 309/90
E' inammissibile il secondo motivo di ricorso, posto che non si contesta la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, ma unicamente la sussistenza della circostanza aggravante ex art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022
Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018
2023, Renna, Rv.284489 - 01; Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, dep.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Cracolici Mario nato a Vibo Valentia il 9/04/1974 avverso la ordinanza del 3/12/2024 del Tribunale del riesame di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'avvocato Sergio Rotundo, nell'interesse di Cracolici Mario, che si è riportato ai motivi di ricorso; letti i motivi nuovi depositati dall'avvocato Rotundo.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Catanzaro ha annullato, limitatamente ad alcuni capi (14, 34, 41, 43, 68, 82, 87, 90, 135 e 149), l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 14 ottobre 2024 che disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti di Cracolici Mario, confermando la misura cautelare in atto per i capi di incolpazione relativi ai reati di cui agli art., 416-bis, 648 cod. pen., 73 e 74 d.P.R. 309/90 e violazione della legge armi. 1, 2, 15 , 31, 33, 41, 67, 79, 83, 107, 137). Si contesta, in particolare a Cracolici di essere partecipe della cosca "Cracolici" di Lametia Terme - con a capo Cracolici Domenico cl. '71 — (capo 1), nonché organizzatore della connessa associazione dedita al narcotraffico (capo 2) e di avere commesso i relativi reati fine, tutti aggravati ex art. 416-bis 1. cod. pen., per essersi avvalso del metodo mafioso, nonchè per avere agevolato l'associazione mafiosa.

2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione Cracolici Mario deducendo i seguenti motivi: 2.1. Vizio di motivazione in ordine alla esistenza sul territorio del sottogruppo - del quale il ricorrente sarebbe a capo - di una non meglio identificata associazione più articolata esistente nel territorio calabrese. Non è sufficiente fare riferimento alla sentenza "Crimine" e alle numerose altre sentenze che hanno accertato l'esistenza di plurime associazioni mafiose sul territorio calabrese. La sentenza "Crimine" è passata in giudicato nel 2014 e la sentenza di primo grado è stata pronunciata nel 2012.

Essendo l'associazione delinquere un reato permanente, deve ritenersi che, con la sentenza di primo grado, sia interrotta la permanenza dell'associazione, e, pertanto, il riferimento a tale procedimento è del tutto inconferente ai fini che qui interessano. Del pari ininfluente è la sentenza "Rinascita Scott", che, non essendo passata in giudicato, non può costituire il postulato giurisdizionale da cui trarre conseguenze rispetto all'attuale thema probandum. A ulteriore conferma di quanto sostenuto, assume rilevanza dirimente la sentenza con la quale il Tribunale di Vibo Valentia, nel giudicare Mancuso Luigi quale capo della associazione mafiosa principale operativa in tutta la Calabria e, in particolar modo, nel vibonese, affrontando lo specifico tema relativo alla sussistenza, in Calabria, di un'associazione unitaria, ne ha escluso la sussistenza.

In nessuno dei procedimenti sopra richiamati viene cristallizzata e accertata l'esistenza della cosca di 'ndrangheta "Cracolici" (intesa quale omonima famiglia operante sul territorio vibonese legata al presunto sodalizio del quale si discute da rapporti di parentela). Inoltre, il fatto che i numerosi collaboratori di giustizia non abbiano riferito dell'esistenza della associazione a delinquere di stampo 'ndranghetistico "Cracolici", costituisce un elemento escludente la semplice possibilità di ritenere l'esistenza dell'organizzazione.2.2.Vizio di motivazione in relazione alla circostanza aggravante ex art. 416- bis.1 cod. pen.

Il Tribunale non ha indicato da quali elementi ha tratto, in capo all'odierno ricorrente, la consapevolezza di agevolare una associazione mafiosa e in che modo tale agevolazione si sia realizzata. In particolare, nei motivi di riesame era stato evidenziato come non vi fosse alcun indizio che gli eventuali profitti ricavati dalle singole cessioni di droga, fossero destinati per i fini perseguiti dalla associazione, invece che in favore del singolo soggetto; inoltre, si era evidenziato che l'attività di indagine non aveva condotto all'individuazione della c.d. bacinella, strumento che rappresenta il mezzo attraverso il quale la consorteria fa fronte alle esigenze degli affiliati.

Il Collegio della cautela nulla ha detto sul punto.

3. La difesa ha depositato motivi nuovi nei quali insiste sulla inidoneità delle sentenze citate nell'ordinanza impugnata a dimostrare l'esistenza dell'associazione "Cracolici" e sull'importanza della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia 117424/2023 (c.d. Petrolmafia), che ha escluso l'esistenza di una organizzazione unitaria di 'ndrangheta in Calabria. Trattasi di sentenza definitiva che deve essere valutata ai sensi dell'art. 238-bis cod. pen. Sotto altro profilo, ribadisce l'insussistenza della condotta di partecipazione del ricorrente all'associazione. La vicenda delle schede telefoniche è rimasta del tutto incompiuta e, nel provvedimento impugnato, laddove si delineano le condotte di collegamento con altri soggetti appartenenti a consorterie investigate, l'odierno ricorrente non compare mai. Il ragionamento del Tribunale si sofferma solo sulla figura di Cracolici Domenico classe '71 e, dalla caratura criminale del predetto, fa discendere l'esistenza dell'associazione. Mancano gli indici fattuali tipici dai quali desumere la condotta partecipativa del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.

2. Il primo motivo, oltrechè aspecifico, è infondato. Esso non tiene conto della puntuale motivazione dell'ordinanza impugnata, che evidenzia come il gruppo Cracolici sia stato correttamente ritenuto una articolazione 'ndranghetistica autonoma attiva sul territorio lametino (Maida e Cortale), ma legata sia alla omonima famiglia di 'ndrangheta già operante nel territorio vibonese (nei territori di Maierato e Filogaso), sia ai massimi vertici della cosca "Anello-Fruci" di Filadelfia.Il Collegio della cautela ripercorre le vicende criminali che hanno interessato la famiglia di ‘ndrangheta "Cracolici", valorizzando le statuizioni giurisdizionali che ne hanno sancito l'esistenza e la operatività.

In particolare, il riferimento è ai procedimenti "Rinascita Scott" e "Impedimento", laddove si fa riferimento ai tratti salienti concernenti la storia della consorteria in oggetto, alludendosi alle vicende che hanno coinvolto gli esponenti di vertice (tra cui gli omicidi di Alfredo e Raffaele Cracolici nel corso della faida con la contrapposta cosca dei Bonavota di Sant'Onofrio), nonché ai rapporti di parentela tra il ramo familiare dell'odierno indagato, radicato nella zona di Cortale e Maida, e quelli rimasti stanziati nel vibonese, nonché agli ulteriori componenti trasferitisi nel corso degli anni nel Nord Italia, in particolare in Piemonte.

Si fa riferimento, infine, alle sentenze emesse all'esito delle operazioni "Conquista" e "Scacco al killer" dove sono stati individuati come capi storici della cosca i defunti fratelli Cracolici Francesco, Cracolici Raffaele e Cracolici Alfredo, l'eredità dei quali è stata raccolta da Cracolici Domenico e Cracolici Francesco. L'ordinanza sottolinea, inoltre, che le indagini hanno rivelato come la cosca fosse impegnata nelle attività di coltivazione e spaccio di stupefacenti e nel settore della gestione degli appalti per il taglio boschivo. Il clan Cracolici viene correttamente indicato come facente capo, allo stato, a Domenico Cracolici, cl. 1971, impegnato nella creazione e mantenimento in vita dei rapporti tra i sodali (ai quali procurava, essendo ristretti agli arresti domiciliari schede telefoniche); nella gestione di una cassa comune, in cui affluivano i guadagni illeciti, per mantenere gli associati detenuti, le spese legali e il mantenimento delle famiglie dei detenuti e nella soluzione di contrasti sul territorio. 2.1.

L'ordinanza impugnata si sofferma, inoltre, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, sul coinvolgimento del ricorrente negli affari associativi e nella detenzione di armi funzionali alla realizzazione del programma delittuoso comune. Il Tribunale del riesame evidenzia, poi, ulteriori elementi sintomatici della partecipazione del ricorrente all'associazione e in particolare il fatto che il predetto si sia attivato per il reperimento di utenze telefoniche sicure per consentire ai cugini detenuti di mantenere i contatti con l'esterno. Viene infine, puntualmente, sottolineato l'impegno profuso da Cracolici Mario nella coltivazione di 3.000 piante di cannabis indica in serra per la produzione di circa 300 chili di marijuana nel sito di Maida, contrada Corazzo.

3. E' inammissibile il secondo motivo di ricorso, posto che non si contesta la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, ma unicamente la sussistenza della circostanza aggravante ex art. 416-bis 1. cod. pen.Occorre evidenziare che la giurisprudenza ammette il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che abbia ritenuto sussistente una circostanza aggravante a effetto speciale, sempre che da questa conseguano immediati riflessi sull'an o sul quomodo della misura (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv.284489 - 01; Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, dep. 2019, Fucito, Rv. 275028 -01). Nel caso in esame, stante il riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione all'associazione di 'ndrangheta, l'aggravante non può dispiegare alcun effetto. 4.11 ricorso deve, in conclusione, essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di c