Cassation court annuls appeal judgment for failure to properly apply non-prosecution ground of minor offense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court annulled the Rome Court of Appeal's judgment regarding the defendant's escape from home detention. The defendant argued that the offense lacked social alarm sufficient for prosecution under the minor offense ground, noting he was found near his home and no prior ineligibility judgment existed. The Court ruled the lower court erred by citing mere violation of rules rather than assessing the specific social alarm threshold, thus requiring a new trial on this specific legal point.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Art. 596 cod. proc. pen.: When a lower court excludes a ground for non-prosecution based solely on the existence of a crime without analyzing the statutory social alarm threshold, the judgment is vitiated in motivation and must be annulled for remittal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Joia Costantin Cristian, nato in Romania il 05/05/1987 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 04/03/2024; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Perla Lori, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'Avv. Marilena Cardone, difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del motivo di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui gola Constantin Cristian è stato condannato per il reato di evasione, per essersi allontanato senza autorizzazione dal luogo presso il quale era ristretto agli arresti domiciliari.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, negata perchè la condotta sarebbe di rilevante allarme sociale, in quanto rivelerebbe la mancanza di qualsiasi rispetto per le prescrizioni delle Autorità (così testualmente la Corte).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Con l'atto di appello era stata dedotta in modo specifico la questione del mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, e si era evidenziato come, da una parte, la condotta non fosse di particolare allarme sociale, essendo stato trovato il ricorrente nei pressi della propria abitazione, e, dall'altra, che alla violazione non fosse conseguito nemmeno un giudizio di inidoneità della misura cautelare in corso, che non era stata aggravata e che aveva continuato ad essere eseguita. Né, si era aggiunto, poteva attribuirsi valenza al rilievo del Tribunale secondo cui la causa di non punibilità non avrebbe potuto essere riconosciuta in ragione della pendenza di un procedimento penale per un fatto analogo, trattandosi, in realtà, di un fatto non definitivamente accertato.
3. A fronte del motivo specifico a lei devoluto la motivazione è viziata, essendosi limitata la Corte, come detto, ad escludere la invocata causa di non punibilità in ragione del particolare allarme sociale della condotta, fatto derivare dalla "mancanza di rispetto per le prescrizioni", cioè, sostanzialmente, dall'avere l'imputato violato le prescrizioni a lui imposte. Una motivazione con cui di fatto si è esclusa la causa di non punibilità in ragione della mera esistenza del reato di evasione.
4. Ne consegue che l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, limitatamente alla valutazione della sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso in Roma 1'8 maggio 2025 on