Italian Court annuls resistance conviction where threat of legal action was deemed a legitimate right, not an unjust harm.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the second-instance judgment convicting two brothers for resisting a municipal police officer. The defendants argued that threatening to file a criminal complaint constituted only an exercise of their legal rights rather than a threat of unjust harm. The court held that the lower court failed to verify factual elements regarding the legitimacy of the claimed right and the connection between the threat and the alleged abuse, ruling that a mere possibility of reporting does not automatically constitute a criminal threat.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 341 bis cod. pen.; Art. 630 cod. pen.: A threat of criminal prosecution constitutes an unjust harm only if it is extraneous to the claimed right; otherwise, it represents the exercise of a legitimate legal faculty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1.Lo Presti Valentino, nato a Piazza Armerina il 26/04/1954 2. Lo Presti Benedetto, nato a Piazza Armerina il 07/05/1955 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta 1'08/04/2024; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Perla Lori, che ha chiesto per Lo Presti Benedetto l'assorbimento del reato previsto dall'art. 341 bis cod. pen. in quello di resistenza a pubblico ufficiale, con conseguente rideterminazione della pena e il rigetto dei ricorsi per il resto: lette le conclusioni e le note di trattazione dell'Avv. Francesco Leandro Alberghina, difensore degli imputati, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza con cui Lo Presti Valentino e Lo Presti Benedetto sono stati condannati rispettivamente per resistenza a pubblico ufficiale e per i reati previsti dagli artt. 337 - 341 bis cod. pen.A Lo Presti Valentino è contestato di essersi opposto al comandante della Polizia Municipale, Paolo Gabrieli, mentre procedeva alla redazione di un verbale di accertamento per violazione delle norme in materia di commercio, usando minaccia consistita nell'uso di frasi del tipo "perché tuo compare Pronio non lo controlli? Ricordati che puoi vincere una battaglia ma perderai la guerra, in galera vai a finire-- sei finito".
A Lo Presti Benedetto è contestato, quanto al reato di resistenza, di essersi opposto al comandante della Polizia Municipale, Paolo Gabrieli, e all'agente Rosario Chessari mentre procedevano al sequestro della merce abusivamente posta in vendita, usando minaccia consistita con frasi del tipo "voi non potete sequestrarmi questa merce perché vi denuncio... voi la dovere finire di venire qui... io la stavo aspettando comandante, ora la posso denunciare per estorsione, non dovete fare il sequestro.... vedere quello che succede, finalmente finirete di rompere".
2. Ha proposto ricorso per cassazione Lo Presti Valentino articolando due motivi, che possono essere descritti congiuntamente, e con i quali si deduce violazione di legge e vizio di motivazione; il tema attiene alla configurabilità della minaccia e del dolo del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Si assume che "avvertire" di adire le vie legali, dopo avere subito diversi controlli e sequestri a distanza di tempo, non equivarrebbe a prospettare un male ingiusto. Le frasi sarebbero state pronunciate non con l'intento di impedire le operazioni di polizia quanto, piuttosto, come manifestazioni di volgarità ingiuriosa (così il ricorso) in ragione del fatto che i controlli venivano compiuti sempre solo nei suoi confronti e non anche nei riguardi degli altri commercianti della zona.
3. Ha proposto ricorso per cassazione Lo Presti Benedetto articolando tre motivi. 3.1. I primi due sono sostanzialmente coincidenti con quelli del coimputato. 3.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge quanto al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 341 bis cod. pen. Le frasi sarebbero state conseguenti all'attività di sequestro e non sarebbero state indirizzate verso la persona.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati.
2. Non è in contestazione sul piano fattuale che gli imputati fossero titolari di un regolare permesso e licenza per poter vendere libri e brochure presso l'area della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina e, che, a causa della chiusura dell'area di vendita, perché dichiarata inagibile, avevano montato le loro bancarelle a ridosso dell'ingresso del sito (cfr., sentenza di appello pag. 1).In tale contesto, il giudizio di responsabilità è stato fatto discendere dalla Corte di appello da alcuni assunti costitutivi e cioè: -quanto a Lo Presti Valentino, che questi avrebbe usato minaccia verso il pubblico ufficiale, avendo prospettato a questi la possibilità di "farlo finire in galera" sulla base di una denuncia "evidentemente volta ad attribuire al predetto favoritismi nei confronti del suo "compare Pronio" e che, a dire dell'imputato, non veniva sottoposto ai controlli che invece avrebbe dovuto subire.
La minaccia di incolpare il Comandante integra certamente una condotta penalmente rilevante" (così testualmente la Corte a pag. 1 della sentenza impugnata); - quanto, invece, a Lo Presti Benedetto, che questi usava minaccia non tanto per "avere minacciato di adire le vie legali a fronte di un controllo ritenuto ingiusto", quanto, piuttosto, per "avere minacciato i predetti di denunciarli per estorsione e, dunque, per averli minacciati .... di un male ben preciso ... una condotta minacciosa idonea a coartare la volontà e la libertà di azine dei pubblici ufficiali (così la Corte a pag. 2 della sentenza).
3. Si tratta di un ragionamento viziato. La Corte di cassazione ha in più occasioni spiegato come, ai fini dell'integrazione del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, non sia necessaria una minaccia espressa, cioè la prospettazione di un male ingiusto, diretta o personale, essendo invece sufficiente l'uso di qualsiasi coazione, anche morale, ovvero una minaccia anche indiretta, purché sussista la idoneità a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale. Si è chiarito che la prospettazione di una denuncia penale diretta a far desistere taluno da un comportamento illegittimo o ad indurlo ad una prestazione dovuta non costituisce male ingiusto se correlata, in modo non implausibile, con il diritto preteso.
La prospettazione di un male futuro ed ingiusto integrativa del reato di minaccia può infatti derivare anche dall'esercizio di una facoltà legittima che, tuttavia, sia utilizzata per scopi diversi da quelli per cui è tipicamente preordinata dalla legge (Sez. 5, n. 8251 del 26/01/2006, Bochicchio, Rv. 233226). Solo il preannuncio di denuncia che risulti del tutto estraneo alla pretesa esercitata, così rivelandosi non funzionale alla realizzazione del preteso diritto, costituisce prospettazione di un male ingiusto (Sez. 6, n. 57231 del 09/11/2017, Longo, Rv. 271672; sul tema, cfr., Sez. 6, n. 24774 del 06/06/2022, Calafiore, Rv. 283607).
4. La Corte di appello non ha fatto corretta applicazione di detti principi. Ciò che infatti non è stato chiarito sul piano fattuale è:
a) se le frasi pronunciate dagli imputati e, in particolare, le accuse di favoritismi rivolte ai pubblici ufficiali fossero pretestuose e slegate dal contesto in cui i fatti si verificarono;
b) se, in particolare, la minaccia di sporgere denuncia fosse del tutto slegata dagli avvenimenti;
c) se, dunque, il comportamento dei pubblici agenti fu abusivo;
d) se quel giorno vi fossero altri soggetti nei cui riguardi i controlli non furono compiuti ovvero furono compiuti in modo diverso;
d) quale fosse il rapporto tra i pubblici ufficiali e il soggetto "Pronio," che invece gli imputati ritenevano ingiustamente favorito. Si tratta di accertamenti fattuali decisivi rispetto ai quali la sentenza è silente. Diversamente dagli assunti della Corte di appello, rappresentare la possibilità di denunciare un pubblico ufficiale non costituisce di per sé una minaccia: è necessario verificare sul piano fattuale le ragioni e il fondamento della prospettata denuncia al fine di verificare se si tratta della prospettazione di un male ingiusto ovvero il tentativo di esercitare un proprio diritto.
5. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata; la Corte di appello applicherà i principi indicati e verificherà se e in che limiti sia configurabile il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Lo Presti Benedetto è assorbito. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta. C