Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing exceeding ten-day statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the ten-day deadline required by law. The appellant submitted the request on April 26, 2025, after the notice of the contested order was delivered on April 11, 2025. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine for the intentional delay.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 311 cod. proc. pen.: A cassation appeal filed after the expiration of the ten-day period following notification is inadmissible de plano, and the appellant is condemned to pay costs and a fine.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Giorgi Bruno nato a Locri il 15/05/1995 avverso l'ordinanza emessa il 20 marzo 2025 dal Tribunale di Messina Visti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorso udita la reazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione OSSERVA Rilevato che Bruno Giorgi ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Messina con la quale è stato rigettato l'appello proposto avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di sostituzione della misura custodiale con gli arresti donniciliari in comunità terapeutica; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta tardivamente; rilevato, infatti, che l'avviso di deposito dell'ordinanza impugnata è stato notificato sia ai difensori del ricorrente che a quest'ultimo in data 11 aprile 2025, mentre il ricorso per cassazione è stato depositato telematicamente il 26 aprile 2025; ritenuto, dunque, che detto deposito è avvenuto dopo la scadenza del termine di dieci giorni previsto dall'art. 311 cod. proc. pen. ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Pres