Cassation court dismisses appeal against detention order due to inadmissible procedural grounds and non-syndicable factual assessments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The defense argued that the lower court failed to critically assess the current necessity of detention given the passage of time since the 2017-2018 crimes and the nature of the association charge. The court rejected these claims as they ignored the statutory presumption of danger linked to the conviction and relied on secondary arguments rather than challenging the core factual assessment of the appellant's criminal personality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 575, cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the grounds fail to critically engage with the statutory presumption of danger or merely re-read factual findings without challenging the essential core of the lower court's judgment on criminal personality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Pace Angela nata a CINQUEFRONDI il 12/09/1995 avverso l'ordinanza del 06/05/2025 del Tribunale di Reggio Calabria Udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o comunque l'infondatezza del ricorso in subordine rigetto.
RITENUTO IN FATTO
E DIRITTO Rilevato che con l'ordinanza descritta in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l'appello proposto da Angela Pace avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Palmi ha rigettato la richiesta di sostituzione, con gli arresti domiciliari, della custodia in carcere allo stato applicata alla predetta, condannata, con sentenza di primo grado, ad anni tredici e mesi sei di reclusione per partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico e tre diversi fatti sanzionati ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; rilevato che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso la difesa dell'imputata, proponendo tre diversi motivi di impugnazione; rilevato che, con il primo motivo, è stata contestata la valutazione resa in punto di attualità delle esigenze cautelari, alla luce del tempo trascorso dai fatti, risalenti agli anni 2017 e 2018, nonché della natura del reato associativo ascritto alla ricorrente, estraneo alle implicazioni logico,giuridiche in genere correlate alla diversa associazione sanzionata ex art 416-bis; ritenuto che la doglianza è inammissibile perché, per un verso , trascura un effettivo confronto critico con il riferimento, operato nel provvedimento gravato, alla presunzione di legge quanto alla sussistenza delle esigenze da cautelare correlata al titolo di reato e alle conseguenze che ne derivano sul piano della puntuale individuazione degli elementi che possano scardinarne il portato mentre, per altro verso, non inficia la linearità logica e la puntualità dell'argomentare svolto dal giudice dell'appello cautelare nel dare (anche) contenuti concreti alla detta presunzione, attraverso significativi riferimenti alle ragioni indicative della consolidata intraneità della ricorrente nel relativo contesto associativo siccome rassegnate dalla situazione in fatto accertata a fondamento della rilevante condanna irrogata alla Pace:aspetti fattuali puntualmente valorizzati nel dare concretezza alla rilevante personalità criminale della Pace, fattore apprezzato a supporto della conferma della misura applicata a dispetto della incensuratezza dell'imputata, del tempo trascorso dalle condotte (coerentemente ritenuto indifferente in sede di verifica successiva alla emissione del titolo cautelare genetico) e del corretto comportamento tenuto in esecuzione della misura, argomenti tutti ritenuti recessivi secondo un giudizio di merito non sindacabile in questa sede, perché puntuale ed estraneo a manifeste incongruenze logiche; rilevato che, con il secondo motivo, si contesta sia il particolare rilievo ascritto dal Tribunale alla ricorrente nell'ambito del relativo contesto associativo, apprezzato anche facendo leva sulla contiguità ad ambienti di matrice "ndranghestica" malgrado l'assoluzione della Pace dalla imputazione ex art 416- bis cod. pen., sia l'inesistente motivazione quanto alla possibilità di applicare il dispositivo di controllo ex art 275, comma 3-bis, cod. proc. pen. ritenuto che il motivo in questione è inammissibile perché il riferimento al contesto nel quale si muoveva l'associazione partecipata dalla ricorrente è stato effettuato solo per meglio inquadrare il rilievo da assegnare alla relativa azione criminale nella quale risultava innestata la condotta della ricorrente e che le critiche mosse alle valutazioni rese dal Tribunale nel rimarcare il protagonismo della ricorrente in quel determinato ambito criminale si risolvono in una non consentita rilettura alternativa del dato fattuale apprezzato dal Tribunale, non in grado di inficiare quella privilegiata nel provvedimento impugnato, mentre il riferimento alle modalità di attuazione della misura cautelare domiciliare risultano solo affermate nella rubrica, ma non trovano conferme argomentative all'interno del relativo motivo; rilevato, infine, che con il terzo motivo si contesta la manifesta illogicità delle ragioni argomentative volte a valorizzare un asserito pericolo di fuga in tesi incompatibile con la adozione della restrizione domiciliare;ritenuto che anche tale motivo è inammissibile perché, oltre a fare inconferente riferimento ad una esigenza affatto valorizzata a sostegno del mantenimento della misura custodiale di maggior rigore, pone al centro del rilievo critico prospettato aspetti solo secondari del ritenere gravato da impugnazione, senza mettere in crisi il nucleo essenziale della motivazione contrastata, riguardante l'affermata incapacità della ricorrente di attenersi spontaneamente alle prescrizioni correlate alla misura di minor rigore sollecitata dalla difesa alla luce della sua personalità criminale, definita, per quanto già rimarcato, con giudizio prognostico, puntuale, privo di manifeste incongruenze e intrinseche contraddizioni e dunque non sindacabile in questa sede; ritenuto, infine, che alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendeXanda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 09/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente BENEDETTO PATERNO' RADDUSA GAETANO DE AMIC