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Sentenza — n. 29712/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention for drug trafficking based on strong circumstantial evidence of possession and intent to sell.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29712/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by the defense lawyer against the Palermo Tribunal's confirmation of pre-trial detention. The defense argued that mere possession of keys to a shared storage unit and a scale did not prove the defendant's involvement in trafficking cocaine found there. The court upheld the detention order, ruling that the specific discovery of keys at the defendant's home alongside the drugs and weighing equipment constituted grave presumptions of guilt under Italian law.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 73 D.P.R. n. 309/90: The court established that the presence of keys to a storage facility containing large quantities of drugs, combined with possession of a precision scale, constitutes grave presumptions of guilt sufficient to justify pre-trial detention when the evidence logically excludes innocent explanations.

Parole chiave

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pre-trial detention grave presumptions drug trafficking circumstantial evidence custodia in carcere possession of keys weighting scale detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Art. 73 d.P.R. n. 309/90
Secondo il ricorrente, la sola detenzione della chiave, che forniva la possibilità di fare ingresso nel fondo, riconducibile anche ad altri soggetti e ove era occultata la sostanza stupefacente, non varrebbe a far sussumere la condotta, ascritta all'indagato, nell'alveo della norma di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.
art. 73 d.P.R. n. 309/90
Secondo il ricorrente, la sola detenzione della chiave, che forniva la possibilità di fare ingresso nel fondo, riconducibile anche ad altri soggetti e ove era occultata la sostanza stupefacente, non varrebbe a far sussumere la condotta, ascritta all'indagato, nell'alveo della norma di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90.
art. 616 cod. proc. pen
Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 26115 dell'11/6/2020, Pesce, Rv. 279610 - 01
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da La Mattina Antonino, nato a Palermo il 29/10/1992 avverso l'ordinanza del 28/2/2025 del Tribunale di Palermo Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Francesca Ceroni, che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata; udito l'Avv. Marco Clementi, difensore del ricorrente, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 28 febbraio 2025 il Tribunale di Palermo ha confermato il provvedimento emesso il 12 febbraio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, con cui ad Antonino La Mattina è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato cóntestato. Secondo il ricorrente, la sola detenzione della chiave, che forniva la possibilità di fare ingresso nel fondo, riconducibile anche ad altri soggetti e ove era occultata la sostanza stupefacente, non varrebbe a far sussumere la condotta, ascritta all'indagato, nell'alveo della norma di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza, essendo stata ritrovata, in un magazzino di cui l'indagato aveva le chiavi, una busta di plastica con 397 grammi di cocaina, non compatibili con un uso strettamente personale, ma destinati alla cessione a terzi; come confermato da t contestuale ritrovamento di uno strumento idoneo al confezionamento di singole dosi. Alla luce del dato concreto e specifico rappresentato dall'avere rinvenuto le chiavi del magazzino proprio presso l'abitazione dell'indagato, il Tribunale ha disatteso le deduzioni difensive, tese a mettere in risalto che l'uso del magazzino, all'interno del quale era stata ritrovata la cocaina, non era esclusivo ma riconducibile anche ad altri soggetti contitolari dell'immobile, come comprovato dalla documentazione prodotta all'udienza del 28 febbraio 2025.

Si tratta di motivazione che, in quanto logica e non contraddittoria, sfugge ad ogni rilievo consentito in questa sede. Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, la disponibilità delle chiavi dell'anzidetto magazzino da parte dell'indagato e l'indiscussa detenzione di un bilancino di precisione costituiscono indizi che possono essere qualificati gravi, secondo la definizione data da questa Corte, secondo cui un indizio è grave quando è pertinente al fatto da provare e in grado di esprimere, nella sua valenza qualitativa, una elevata probabilità di derivazione dal fatto noto da quello ignoto (Sez. 6, n. 26115 dell'11/6/2020, Pesce, Rv. 279610 - 01) Per di più, il ricorrente non ha neanche specificato in cosa consistesse la documentazione prodotta dinanzi al Tribunale e le ragioni per cui dovesse 9/7 ritenersi che il fondo fosse nti9 nella disponibilità non solo formale ma - ed è ciò che più rileva nel caso in esame - anche di fatto di altre persone.

3. Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

4. La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.