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Sentenza — n. 29710/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against bail order, ruling time served and prison conduct do not justify reduced custody.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29710/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the applicant's claim that time served and good behavior in prison warrant a return to maximum custody. The applicant argued that the lower court ignored new mitigating factors like his role as a prison cook and mediation efforts, while the prosecution contended the original risk assessment remained valid. The court held that mere passage of time and compliance with prior measures are insufficient to alter the established cautionary framework without new evidence of changed circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 275 c.p.p.; Art. 388 c.p.p.: Appeals based on the passage of time or the applicant's good conduct while under a less severe precautionary measure are inadmissible if the original risk assessment remains valid and no new facts justify a change in the intensity of cautionary needs.

Parole chiave

Generato dall'IA
precautionary measure custody intensity cautionary judgment inadmissible appeal risk of recidivism time served prison conduct domanda d'asilo di cittadino albanese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 275 c.p.p.
Violazione dell'art. 275 cod.
Art. 388 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
Sez. 5, n. 45843 del 14/06/2018
Sez. 5, n. 45843 del 14/06/2018, Rv.
Sez. 5, n. 39792 del 29/05/2017
274133; Sez. 5, n. 39792 del 29/05/2017, Saracino, Rv.
art. 74 d.P.R. 309/1990
Vyzaj Xhuljan ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia che, accogliendo l'appello del Pubblico ministero avverso l'ordinanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari (in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R.
art. 275 cod. proc. pen
Violazione dell'art. 275 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 45843 del 14/06/2018
Sez. 5, n. 45843 del 14/06/2018, Rv.
Sez. 5, n. 39792 del 29/05/2017
274133; Sez. 5, n. 39792 del 29/05/2017, Saracino, Rv.
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Vyzaj Xhuljian nato in Albania il 09/03/1997 avverso l'ordinanza emessa il 13 novembre 2024 dal Tribunale di Venezia Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mariella De Masellis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RILEVATO IN FATTO 1. Vyzaj Xhuljan ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia che, accogliendo l'appello del Pubblico ministero avverso l'ordinanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari (in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990), ha disposto il ripristino della misura di massimo rigore inizialmente applicata.

Deduce due motivi, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione. 1.1.Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Sostiene il ricorrente che la motivazione dell'ordinanza impugnata è carente, nella parte in cui richiama il giudicato cautelare senza considerare che l'ordinanza risale al 31 luglio 2023, e contraddittoria, là dove ritiene insufficiente il mero decorso del tempo, senza considerare che tale fattore è stato valutato dal Giudice per le indagini preliminari alla luce del mutamento dell'atteggiamento del ricorrente all'interno dell'istituto, avendo costui conseguito un encomio per la mediazione occasionale svolta in carcere e svolgendo al suo interno l'attività di cuoco.

Il Tribunale ha, inoltre, omesso di valutare la situazione personale del ricorrente e l'attuale permanenza del pericolo di recidiva, posto che gli stessi operanti hanno riferito che lo stesso lavora dal 2017 e che nel 2020 ha acquistato l'azienda bar Casablanca a Verona. Si deduce, inoltre, l'insufficienza, ai fini del ripristino della misura custodiale, della mera ipotesi che il domicilio dell'indagato possa essere frequentato da soggetti gravitanti nel mondo dello spaccio, atteso che il pericolo di recidiva può essere eliso dal controllo elettronico.

Si rileva, infine, che il Pubblico Ministero non ha argomentato in ordine pericolo di fuga e che anche quando il ricorrente era sottoposto agli arresti domiciliari, nel periodo precedente il suo arresto, lo stesso ha comunque scelto di rimanere nel territorio italiano. 1.2. Violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione sulla idoneità esclusiva della misura custodiale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, sono inammissibili in quanto generici e manifestamente infondati. L'ordinanza impugnata, infatti, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici o giuridici, completamente trascurata dal ricorrente, ha, innanzitutto, ricostruito le fasi dell'incidente cautelare, richiamando sia l'ordinanza genetica che i provvedimenti emessi dal Tribunale del riesame e dalla Corte di cassazione. In particolare, ha sottolineato che le condotte criminose sono state poste in essere dal ricorrente anche quando si trovava sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Rispetto alla cristallizzazione del quadro indiziario e delle esigenze cautelari con la formazione del "giudicato cautelare", il Tribunale ha ritenuto, in termini ineccepibili, che le circostanzi, valorizzate dal Giudice per le indagini preliminari non potessero considerarsi quali elementi nuovi idonei ad indurre ad una riconsiderazione della intensità delle esigenze cautelari, trattandosi di un encomio per una mediazione occasionale e dell'attività (di cuoco) svolta all'interno del carcere.Siffatta argomentazione, indicativa anche della implicita valutazione della idoneità esclusiva della misura custodiale illegittimamente sostituita, appare non solo immune da vizi logici, ma anche giuridicamente corretta, dovendosi ribadire che il mero decorso del tempo, quand'anche accompagnato dalla corretta osservanza degli obblighi della misura cautelare applicata (nel caso in esame, l'attività all'interno del carcere) non rappresentano elementi nuovi idonei a giustificare una attenuazione delle esigenze cautelari e la rimodulazione in melius della misura cautelare (cfr.

Sez. 5, n. 45843 del 14/06/2018, Rv. 274133; Sez. 5, n. 39792 del 29/05/2017, Saracino, Rv. 271119 - 01).

2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 4 lugl