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Sentenza — n. 29630/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29630/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29630/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso, con un unico motivo, deduce violazione di legge in relazione all’art. 4, comma 1, lett. a), b) e c) D.Lgs 159/2011 per totale apparenza della motivazione dell’impugnato decreto: in particolare - dopo aver ricordato che tale vizio è ravvisabile anche quando la motivazione stessa risulti priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; che per tutte le categorie di soggetti indicati dal citato art. 4 è imprescindibile la valutazione del requisito di attualità della pericolosità sociale; che risulta estranea al concetto di pericolosità la mera collateralità che non si sostanzi in sintomi di un apporto individuale– la difesa della ricorrente contesta il provvedimento impugnato in quanto fondato esclusivamente su due imputazioni ex art. 512-bis cod. pen. aggravate dall’art. 416-bis 1 cod. pen. (per condotte risalenti al 2018 e al 2019), per le quali è intervenuto il rinvio a giudizio senza però che fosse stata richiesta cautela personale (ma solo reale), nonchè su una pregressa condanna per favoreggiamento aggravato dalla finalità di agevolare la cosca Molè risalente al 2012.

Regesto Legislator

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art. 512-bis cod. pen; Sentenza — n. 29630/2025 — snpen · Corte di Cassazione: La ricorrente deduce specificamente l’insufficienza probatoria, ai fini del giudizio di pericolosità, sia della cautela reale (stante il “basso gradino del fumus”), sia del mero rinvio a giudizio, essendo l’una e l’altro inidonei a configurare nel caso di specie la previsione di cui all’art. 4 lett. a), b), e c); contesta, altresì, la ritenuta attualità della pericolosità sociale, a suo dire del tutto insussistente considerato che il sequestro delle aziende oggetto delle imputazioni di intestazione fittizia, avvenuto nel 2021, «destruttura oggettivamente il concetto di attualità odierna».

Parole chiave

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misure cautelari espropriazione preventiva assunzione di prove a titolo cautelare prestazioni assicurative correnti minaccia attuale favoreggiamento

Disposizioni normative citate

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art. 512-bis cod. pen
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Testo completo

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RITENUTO IN FATTO

Il ricorso, con un unico motivo, deduce violazione di legge in relazione all’art. 4, comma 1, lett. a), b) e c) D.Lgs 159/2011 per totale apparenza della motivazione dell’impugnato decreto: in particolare - dopo aver ricordato che tale vizio è ravvisabile anche quando la motivazione stessa risulti priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; che per tutte le categorie di soggetti indicati dal citato art. 4 è imprescindibile la valutazione del requisito di attualità della pericolosità sociale; che risulta estranea al concetto di pericolosità la mera collateralità che non si sostanzi in sintomi di un apporto individuale– la difesa della ricorrente contesta il provvedimento impugnato in quanto fondato esclusivamente su due imputazioni ex art. 512-bis cod. pen. aggravate dall’art. 416-bis 1 cod. pen. (per condotte risalenti al 2018 e al 2019), per le quali è intervenuto il rinvio a giudizio senza però che fosse stata richiesta cautela personale (ma solo reale), nonchè su una pregressa condanna per favoreggiamento aggravato dalla finalità di agevolare la cosca Molè risalente al 2012.

La ricorrente deduce specificamente l’insufficienza probatoria, ai fini del giudizio di pericolosità, sia della cautela reale (stante il “basso gradino del fumus”), sia del mero rinvio a giudizio, essendo l’una e l’altro inidonei a configurare nel caso di specie la previsione di cui all’art. 4 lett. a), b), e c); contesta, altresì, la ritenuta attualità della pericolosità sociale, a suo dire del tutto insussistente considerato che il sequestro delle aziende oggetto delle imputazioni di intestazione fittizia, avvenuto nel 2021, «destruttura oggettivamente il concetto di attualità odierna».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

2. Rileva il Collegio che, nell’aderire alla prospettiva del Giudice di primo grado, la Corte di merito: - ha descritto gli esiti investigativi relativi all’operatività della cosca Molè nello specifico settore della regolazione del mercato del pesce nel territorio di Gioia Tauro, attuata attraverso vere e proprie estorsioni contrattuali ai danni degli operatori del settore ittico gioiese e tramite la società Ulisse S.r.l., prima, e la società NGT S.r.l., poi (quest’ultima aperta da Albanese Carmelina il 14 giugno 2019 nella stessa sede della Ulisse S.r.l.); in particolare, ha illustrato le modalità con le quali la famiglia Molè, tramite dette società, imponeva ai pescatori di non smerciare i loro prodotti ittici in autonomia e li costringeva a conferirli all’asta da loro gestita, obbligando, poi, i rivenditori al dettaglio a rifornirsi presso di sé senza poter contrattare direttamente con i pescherecci; - ha dato atto dei sequestri preventivi, intervenuti nell’ambito del proc. pen. 5183/2019 RGNR nei confronti della ricorrente, relativi alle società NGT S.r.l., di cui l’Albaense risultava proprietaria per il 100% delle quote, e Ulisse S.r.l., formalmente ceduta nel 2019 al prestanome Longordo Gesuele; - ha indicato gli elementi fattuali -sia documentali che derivanti dal contenuto dei colloqui telefonici intercettati- che descrivono il ruolo attivo svolto dalla ricorrente sia nella gestione della Ulisse S.r.l., che della -GNT S.r.l., entrambe impegnate nelle aste del pesce e nella sua vendita all’ingrosso, sia nell’attività di protezione di tali società dall’aggressione patrimoniale dello Stato, attraverso il concorso nel trasferimento fraudolento della formale titolarità a terzi: la Albanese, invero, risulta aver gestito, anche per conto di altri gestori sostanziali appartenenti alla cosca Molè, prima la Ulisse S.r.l. (che, come detto, nel 2019 veniva fittiziamente intestata al prestanome Longobardo Gesuale) e, poi, la GNT S.r.l., in maniera tale da schermare la conduzione occulta del marito Madaffari Ernesto, del padre Albanese Antonio e di Molè Rocco; - ha tratto da tali evenienze fattuali la conclusione che la ricorrente sia persona dedita, a far data almeno dal 2012 - data di consumazione del reato di favoreggiamento aggravato oggetto di condanna irrevocabile e, quindi, per un significativo intervallo di vita - alla commissione di reati finalizzati ad avvantaggiare la descritta attività monopolistica illecita posta in essere dalla ndrangheta di Gioia Tauro; - ha ricordato che il concetto di appartenenzaad un'associazione mafiosa, in sé sufficiente per l'applicazione delle misure di prevenzione, si differenzia dal concetto di partecipazione alla stessa, il primo comprendendo la condotta che, pur non riconducibile alla partecipazione, si sostanzia in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale; - ha, altresì, ricordato che gli elementi di fatto su cui deve basarsi il giudizio di pericolosità non sono solo quelli derivanti da sentenze di condanna ma, più in generale, anche tutti quelli emergenti dai processi penali pendenti per reati a tal fine significativi; sicchè nel giudizio di prevenzione ben possono essere valorizzati ai fini della valutazione di pericolosità sia il rinvio a giudizio sia l’adozione di misure cautelari reali. 2.1.Trattasi di motivazione convincente che si contrappone in modo effettivo e adeguato alle allegazioni difensive con le quali, in sostanza, la difesa della ricorrente, nel disconoscere la valenza ai fini del giudizio di pericolosità degli elementi di fatto illustrati dalla Corte territoriale – di cui, però, non contesta la sussistenza in sé – più che segnalare una violazione di legge esprime, in realtà, un dissenso valutativo.

Ma, com’è noto, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente ma non il mero vizio della motivazione che, quindi, non può essere dedotto quando l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione risultino smentite dal discorso giustificativo espresso dal provvedimento (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 24272 del 15/01/2013, Pascali, Rv. 256805). 2.2.E anche in punto di attualità della pericolosità sociale, le conclusioni del provvedimento impugnato non meritano censura: la Corte territoriale - dopo aver ribadito che le condotte sintomatiche di pericolosità (favoreggiamento e intestazione fittizia, entrambi aggravati dalla agevolazione mafiosa) sono state poste in essere la prima nel 2012 e le altre negli anni 2018-2019 e che queste ultime si sono protratte fino alla data del sequestro delle aziende, ovvero fino al novembre 2021 - ha osservato come nel caso di specie non ci si trovi di fronte a fatti illeciti discontinui, sporadici e del tutto episodici ma, piuttosto, a comportamenti che si collocano tutti all’interno del medesimo contesto delinquenziale di stampo mafioso e che, quindi, proprio in quanto omologhi e reiterati, sono tali da far ritenere immutate nel tempo le coordinate criminose dell’agire della ricorrente, sistematicamente orientate a rafforzare l’operatività della cosca Molè.

Dunque, l’interpretazione in termini di attualità degli indici sintomatici di pericolosità da parte della Corte di merito è tutt’altro che irragionevole e, in tale direzione, la motivazione posta a base del provvedimento in esame non può dirsi affatto apparente. Né essa appare scalfita decisivamente dal rilievo dell’intervenuto sequestro delle aziende attraverso le quali la ricorrente ha realizzato le sue più recenti condotte criminose, circostanza che, ad avviso della ricorrente, sarebbe tale da escludere la pericolosità attuale. Il motivo di ricorso così declinato non convince, perché le deduzioni difensive non attestano alcuna evoluzione positiva della personalità della ricorrente né, tantomeno, l’ablazione reale delle aziende rappresenta un elemento di fatto concretamente dimostrativo dell’abbandono da parte della predetta delle logiche criminali sistematicamente condivise nel corso degli anni; sicchè - come correttamente osservato dalla Corte di merito - in assenza di elementi significativi di un mutamento di vita della ricorrente, il breve periodo temporale intercorso dal sequestro delle società ad oggi non può ritenersi idoneo ad elidere il giudizio di attualità, a fronte delle descritte coordinate oggettive e soggettive dell’agire illecito, protrattosi per un ben più significativo intervallo di vita.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ri