Sentenza — n. 29610/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA7/2025 ANNA CRISCUOLO R.G.N. 14610/2025 MASSIMO RICCIARELLI PIETRO SILVESTRI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GhianiMarcello, nato a S ettimo San Pietro, il 03/05/1982 , avverso la sentenza del 01/04/2025 della Corte d'appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Marco Paternelloche ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso ; lette le conclusioni scritte con le quali l’Avvocato Viviana Cau, del Foro di Cagliari, in difesa della parte civile costituita Elena Porcu, chiede che i ricorso sia dichiarato inammissibile e che Ghiani sia condannato alla rifusione delle spese processuali ala parte civile da distrarre all’erario perché la stessa è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 29610/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Cagliari ha dichinato inammissibilel’appello di Marcello Ghiani contro la sentenza con cui il Tribunale di Cagliarilo ha condannato per i resto ex artt. 99, 61 n. 11 - quinquies e 572 cod. pen. descritto nellaimputazione. 2.Nel ricorsopresentato dal difensore di Ghiani si chiede l’annullamento della sentenza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art . 591 cod. proc pen. nel ritenere l’appello inammissibile per aspecificità dei motivi trascurando che l’appellante aveva chiesto , argomentandone le ragioni, la rinnovazionedell’istruttoria con l’audizione dei familiari dell’imputato che avevano vissuto per moltianni con la sua famiglia. 2.2.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
7/2025 ANNA CRISCUOLO R.G.N. 14610/2025 MASSIMO RICCIARELLI PIETRO SILVESTRI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GhianiMarcello, nato a S ettimo San Pietro, il 03/05/1982 , avverso la sentenza del 01/04/2025 della Corte d'appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Marco Paternelloche ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso ; lette le conclusioni scritte con le quali l’Avvocato Viviana Cau, del Foro di Cagliari, in difesa della parte civile costituita Elena Porcu, chiede che i ricorso sia dichiarato inammissibile e che Ghiani sia condannato alla rifusione delle spese processuali ala parte civile da distrarre all’erario perché la stessa è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Cagliari ha dichinato inammissibilel’appello di Marcello Ghiani contro la sentenza con cui il Tribunale di Cagliarilo ha condannato per i resto ex artt. 99, 61 n. 11 - quinquies e 572 cod. pen. descritto nellaimputazione. 2.Nel ricorsopresentato dal difensore di Ghiani si chiede l’annullamento della sentenza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art . 591 cod. proc pen. nel ritenere l’appello inammissibile per aspecificità dei motivi trascurando che l’appellante aveva chiesto , argomentandone le ragioni, la rinnovazionedell’istruttoria con l’audizione dei familiari dell’imputato che avevano vissuto per moltianni con la sua famiglia. 2.2.
Con i l secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge nella mancata accettazione del concordato con richies ta di sanzioni sostitutive , erroneamente assumendo che il difensore non aveva formulato la richiesta di sostituzione della pena detentiva ex artt. 53 e 56 legge n. 689 del 1971 ma trascurando la condotta dell’imputato successiva al reato e la sentenza di estinzione del precedente reato per esito positivo della messa alla prova che avrebbe consentito di concedere le circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.LaCorte di appello ha rigettato la richiesta di concordato perché la sentenza di primo gradoè stata emessa dopo la vigenza del d.lgs 19 marzo 2024 n. 31 che, modificandogli art . 598 - bis e 599 - bis con proc pen., prevede che sia la richiesta di concordato che il consen s o dell’imputato o del suo procuratore speciale al la sostituzione della pena detentiva debbano intervenire , a pena di decadenza, almenocinque gi or ni prima dell’udienza . 2.Inoltre, la Corte ha ritenuto che, comunque, l’appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi perché ─ a fronte di una sentenza puntualmente argomentata ─ si concentra sulla rilevanza di alcune dich iarazioni testimoniali favorevoli all’imputato ma trascura quelle non favorevoli, mentre la richiesta di rinnovazione del l’istruttoria non è sostenuta da argomentazione che ne indichi l’assolutanecessità.
Sotto altro aspetto, nel disconoscere le circostanze at tenuan ti generiche , la sentenzanon irragionevolmente considera che l’atto di appello , mentre attribuisce valenza positivaal percorso terapeutico intrapreso da Ghiani,non si confronta co n la valutazione del comportamento negativo dell’imputato nel corso d el procedimento ( violazione del divieto di avvicinamento al la persona offesa commessa anchemunendosi di un coltello, di due bastoni e d i un piccone).
3. Pertanto, il ricorso è infondato e dal suo rigetto deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato,nei termini indicati nel dispositivo. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che saràliquidata dalla Corte di appello di Cagliari con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello stato. Così decisoil 03/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Costanzo P ierluigi Di Stefano Dispone ex art. 52 d. lgs. 30 giugno 2023 n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull’originale del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, nel caso di riproduzione della presen