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Ordinanza — n. 29196/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29196/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29196/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorrente impugna l'ordinanza con la quale il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava l'istanza di sospensione con messa alla prova, ritenendo tale esito incompatibile con la gravità delle condotte e il mancato tentativo di risarcimento dei danni arrecati. f 2. La difesa del ricorrente lamenta che il rigetto non si fonderebbe sulla valutazione di tutti i presupposti legittimanti l'accesso alla messa alla prova, nonché l'impossibilità di provvedere al risarcimento del danno, stante le precarie condizioni economiche dell'imputato. 3.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, in quanto proposto avverso provvedimento insuscettibile di impugnazione con ricorso in cassazione, come affermato da Sez.U, n. 33216 del 31/3/2016, Rigacci, Rv. 267237, secondo cui l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod proc. pen., in quanto l'art. 464-quater, comma settimo, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29196/2025 — snpen · Corte di Cassazione: f 2. La difesa del ricorrente lamenta che il rigetto non si fonderebbe sulla valutazione di tutti i presupposti legittimanti l'accesso alla messa alla prova, nonché l'impossibilità di provvedere al risarcimento del danno, stante le precarie condizioni economiche dell'imputato. 3.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, in quanto proposto avverso provvedimento insuscettibile di impugnazione con ricorso in cassazione, come affermato da Sez.U, n. 33216 del 31/3/2016, Rigacci, Rv. 267237, secondo cui l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod proc. pen., in quanto l'art. 464-quater, comma settimo, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova.

Parole chiave

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stato di bisogno caso di rigore economico inesigibile malgrado lesioni salute prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria impugnabilità della decisione di rinvio legittimazione per agire in via esecutiva
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Caradente Giovanni, nato a Napoli il 2/3/1989 43- avverso l'ordinanza del 14/5/2025 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorrente impugna l'ordinanza con la quale il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava l'istanza di sospensione con messa alla prova, ritenendo tale esito incompatibile con la gravità delle condotte e il mancato tentativo di risarcimento dei danni arrecati. f 2. La difesa del ricorrente lamenta che il rigetto non si fonderebbe sulla valutazione di tutti i presupposti legittimanti l'accesso alla messa alla prova, nonché l'impossibilità di provvedere al risarcimento del danno, stante le precarie condizioni economiche dell'imputato. 3.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, in quanto proposto avverso provvedimento insuscettibile di impugnazione con ricorso in cassazione, come affermato da Sez.U, n. 33216 del 31/3/2016, Rigacci, Rv. 267237, secondo cui l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod proc. pen., in quanto l'art. 464-quater, comma settimo, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il