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Sentenza — n. 29190/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29190/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29190/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorrente impugna l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Reggio Calabria rigettava la richiesta di correzione dell'errore materiale, proposta in relazione alla sentenza che disponeva la consegna di Oliverio all'autorità giudiziaria belga, in esecuzione di un mandato di arresto processuale, finalizzato a consentire la partecipazione del predetto al processo in corso di celebrazione a suo carico.

Regesto Legislator

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art. 130 cod. pen; Sentenza — n. 29190/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Nell'interesse del ricorrente è stato proposto un unico articolato motivo di impugnazione, con il quale si deduce la violazione degli artt.1 e 24 I. 22 aprile 2005, n.69, nonché dell'art. 6 CEDU. Premette il ricorrente che, a seguito del mandato di arresto europeo, esprimeva il consenso al suo trasferimento in Belgio, al fine di partecipare al procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Lirriburgo. A fronte di tale dichiarata disponibilità, la Corte di appello, con la sentenza del 6/6/2024, disponeva la consegna specificando che la permanenza dell'Oliverio dovesse essere circoscritta al periodo compreso tra 11 e il 31 marzo 2025.

Parole chiave

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rinvio del dibattimento estensione della procedura limiti procedurali diritti della difesa grave deficienza del procedimento all'estero procedimento dilatorio

Disposizioni normative citate

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art. 130 cod. pen
Ne consegue che, in difetto di impugnazione di quel provvedimento, non è consentita una successiva modifica del contenuto decisorio, mediante il surrettizio ricorso alla procedura di cui all'art. 130 cod. pen.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Oliverio Donato, nato in Belgio il 10/1/1988 avverso l'ordinanza del 27/3/2025 emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata dall'Avvocato Angela Porcelli, con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il ricorrente impugna l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Reggio Calabria rigettava la richiesta di correzione dell'errore materiale, proposta in relazione alla sentenza che disponeva la consegna di Oliverio all'autorità giudiziaria belga, in esecuzione di un mandato di arresto processuale, finalizzato a consentire la partecipazione del predetto al processo in corso di celebrazione a suo carico.

2. Nell'interesse del ricorrente è stato proposto un unico articolato motivo di impugnazione, con il quale si deduce la violazione degli artt.1 e 24 I. 22 aprile 2005, n.69, nonché dell'art. 6 CEDU. Premette il ricorrente che, a seguito del mandato di arresto europeo, esprimeva il consenso al suo trasferimento in Belgio, al fine di partecipare al procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Lirriburgo. A fronte di tale dichiarata disponibilità, la Corte di appello, con la sentenza del 6/6/2024, disponeva la consegna specificando che la permanenza dell'Oliverio dovesse essere circoscritta al periodo compreso tra 11 e il 31 marzo 2025.

Sostiene il ricorrente che quest'ultima specificazione sarebbe frutto di un errore materiale, avendo la Corte di appello omesso di specificare che la permanenza all'estero doveva proseguire per l'intera durata del procedimento e, pertanto, chiedeva la correzione dell'errore materiale. La Corte di appello avrebbe illegittimamente negato la suddetta correzione, in tal modo andando a ledere il diritto di Oliverio alla partecipazione al procedimento in corso di svolgimento in Belgio, quanto meno in relazione all'udienza del 24 aprile 2025 oltre che all'udienza tenutasi dinanzi al Tribunale della libertà.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Il provvedimento impugnato ha escluso che nella sentenza con la quale si disponeva il trasferimento temporaneo in Belgio del ricorrente per un mese (marzo 2025), vi fosse stata un'erronea individuazione dell'arco temporale di riferimento. Al contempo, la Corte precisava che la necessità di partecipare ad ulteriori udienze, nel procedimento in corso di celebrazione dinanzi all'autorità belga, poteva essere disposta esclusivamente a fronte di una specifica richiesta da parte dell'autorità procedente. 2.1. La decisione è immune da censure posto che i motivi posti a fondamento della richiesta formulata dal ricorrente non sollecitavano la mera correzione di un errore materiale, bensì richiedevano alla Corte di appello una vera e propria modifica di quanto in precedenza deciso.

Si verte, evidentemente, al di fuori dell'ipotesi dell'errore materiale, posto che .2ru' se il ricorrente avesse ravvisato una discrepanza tra il periodo del trasferimento temporaneo deliberato dalla Corte di appello e quello richiesto dall'autorità belga, l'unico rimedio esperibile era l'impugnazione della sentenza che dava seguito al mandato di arresto europeo. Ne consegue che, in difetto di impugnazione di quel provvedimento, non è consentita una successiva modifica del contenuto decisorio, mediante il surrettizio ricorso alla procedura di cui all'art. 130 cod. pen.pen. 2.2.

Quanto detto comporta che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 luglio 2025 Il