Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 28120/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28120/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28120/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Niciblas Camedda ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di Ragusa ha convalidato il suo arresto. È stato articolato un unico motivo con cui si deduce violazione di legge processuale prevista a pena di nullità. Sostiene il ricorrente che non sarebbe stato dato rituale avviso della fissazione della udienza al difensore di fiducia: la Procura della Repubblica aveva inviato al difensore la richiesta di presentazione dell'arrestato al dibattimento per la convalida dell'arresto e per il giudizio direttissimo alle ore 13,23 del 28.1.2025, e ciò nonostante nel medesimo atto fosse indicato come udienza quella del 28.1.2025 alle ore 13; un invio così irrituale che equivarrebbe, si adduce, a un non invio. Si aggiunge che l'udienza sarebbe comunque iniziata alle ore 14,05, cioè dopo poco più di trenta minuti dall'invio della comunicazione, e non avrebbe rilievo la circostanza che la Cancelleria avesse provato a contattare il difensore telefonicamente ad udienza iniziata, peraltro ad un numero non indicato nel verbale.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 28120/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso è inammissibile. Dal verbale dell'udienza di convalida emerge che il Tribunale convalidò l'arresto ma rigettò la domanda cautelare avanzata dal Pubblico Ministero e dispose l'immediata liberazione dell'imputato.

Parole chiave

Generato dall'IA
corrispondenza con il difensore rinvio del dibattimento obbligo di comparizione all'udienza termine di comunicazione tempo di presenza momento della trasmissione delle prove
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Camedda Nicholas, nato a Ragusa il 02/12/2004 avverso l'ordinanza emessa il 28/01/2025 dal Tribunale di Ragusa; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Cristina Marzagalli, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. Michele Savarese, difensore dell'imputato, con cui si insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Niciblas Camedda ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di Ragusa ha convalidato il suo arresto.

2. È stato articolato un unico motivo con cui si deduce violazione di legge processuale prevista a pena di nullità. Sostiene il ricorrente che non sarebbe stato dato rituale avviso della fissazione della udienza al difensore di fiducia: la Procura della Repubblica aveva inviato al difensore la richiesta di presentazione dell'arrestato al dibattimento per la convalida dell'arresto e per il giudizio direttissimo alle ore 13,23 del 28.1.2025, e ciò nonostante nel medesimo atto fosse indicato come udienza quella del 28.1.2025 alle ore 13; un invio così irrituale che equivarrebbe, si adduce, a un non invio. Si aggiunge che l'udienza sarebbe comunque iniziata alle ore 14,05, cioè dopo poco più di trenta minuti dall'invio della comunicazione, e non avrebbe rilievo la circostanza che la Cancelleria avesse provato a contattare il difensore telefonicamente ad udienza iniziata, peraltro ad un numero non indicato nel verbale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. Dal verbale dell'udienza di convalida emerge che il Tribunale convalidò l'arresto ma rigettò la domanda cautelare avanzata dal Pubblico Ministero e dispose l'immediata liberazione dell'imputato.

2. La Corte di cassazione in più occasioni ha chiarito che l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione contro il provvedimento di convalida dell'arresto, al quale non sia seguita l'applicazione di una misura cautelare, non può presumersi, avendo l'interessato l'onere di manifestare, in termini positivi e univoci, la sua intenzione di servirsi della pronuncia richiesta per proporre l'azione di riparazione per l'ingiusta detenzione (Sez. 5, n. 9167 del 31/01/2017, Fanu, Rv. 269038; Sez. 6, n. 13522 del 13/02/2009, Calia, Rv. 244141).

3. Nulla è stato dedotto sul punto.

4. Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11