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Sentenza — n. 28117/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28117/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28117/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 21 marzo 2024 la Corte di appello di Bari, in riforma di quella del Tribunale di Bari in data 20 luglio 2018, ha ritenuto Sy Cherif Amed colpevole del delitto di cui all'art. 385 cod. pen., escludendo che fosse configurabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ravvisata dal primo Giudice.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 585 cod. proc. pen, art. 131- bis cod. proc. pen, art. 81 cod. pen; Sentenza — n. 28117/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore del ricorrente ha inviato una memoria nella quale ribadisce i motivi, rilevando in particolare la fondatezza del primo.

Parole chiave

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domanda di revisione dell'asilo aiuto all'evasione di detenuti ritiro della querela penale impugnabilità della decisione di rinvio secondo asilo motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
Con sentenza del 21 marzo 2024 la Corte di appello di Bari, in riforma di quella del Tribunale di Bari in data 20 luglio 2018, ha ritenuto Sy Cherif Amed colpevole del delitto di cui all'art. 385 cod. pen., escludendo che fosse configurabile la causa di non punibilità di cui all'art.
art. 131-bis cod. pen
pen., escludendo che fosse configurabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ravvisata dal primo Giudice.
art. 585 cod. proc. pen
Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 585 cod. proc. pen.
art. 131- bis cod. proc. pen
Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 131- bis cod. proc. pen.
art. 81 cod. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Sy Cherif Amed, nato il 27/06/1991 a Bitonto avverso la sentenza in data 21/03/2024 della Corte di appello di Bari visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria inviata dal difensore del ricorrente.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21 marzo 2024 la Corte di appello di Bari, in riforma di quella del Tribunale di Bari in data 20 luglio 2018, ha ritenuto Sy Cherif Amed colpevole del delitto di cui all'art. 385 cod. pen., escludendo che fosse configurabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ravvisata dal primo Giudice.

2. Ha proposto ricorso S' y Cherif Amed tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 585 cod. proc. pen. e tardività dell'appello del Procuratore generale. Il primo Giudice aveva redatto motivazione contestuale, per cui il termine per l'appello scadeva il 4 settembre 2018, mentre il Procuratore generale che aveva ricevuto l'avviso lo stesso 20 luglio 2018, aveva proposto appello in data 6 settembre 2018. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 131- bis cod. proc. pen. La Corte aveva indebitamente dato rilievo a inosservanze di provvedimenti dell'autorità, senza indicare quale ne fosse l'oggetto, aveva prospettato reati commessi in epoca successiva che non risultavano dal certificato del casellario, e aveva considerato due fatti di evasione, oggetto di sentenza di patteggiamento, nei quali gli stessi erano stati unificati ai sensi dell'art. 81 cod. pen. e non avrebbero potuto dunque reputarsi ostativi, fermo restando che la condotta oggetto del processo in questa sede era risultata di particolare tenuità.

3. Il Procuratore generale ha inviato le conclusioni, concludendo per il rigetto del ricorso.

4. Il difensore del ricorrente ha inviato una memoria nella quale ribadisce i motivi, rilevando in particolare la fondatezza del primo.

5. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Premesso che la dedotta tardività dell'appello del Pubblico ministero avrebbe dovuto essere allegata e dimostrata in questa sede dallo stesso ricorrente, deve rilevarsi che dall'esame degli atti emerge che, a fronte di sentenza pronunciata con motivazione contestuale in data 20 luglio 20018, era stata data comunicazione del deposito della sentenza al Procuratore generale con nota datata 20 luglio 2018, data riportata anche nella sentenza del Tribunale. Va tuttavia rimarcato come non risulti la data dell'effettiva ricezione di tale comunicazione, sulla quale risulta invece stampigliato un timbro, sia pur privo di sottoscrizione, recante come data di ricezione quella del 24 luglio 2018. In tale quadro la deduzione difensiva si fonda su un assunto generico e indimostrato, non potendosi affermare che, tenuto conto della sospensione dei termini in periodo feriale, l'appello proposto dal Procuratore generale in data 6 settembre 2018, fosse tardivo, rispetto al termine di giorni quindici previsto dall'art. 585, comma 1, lett.

a) e comma 2, lett. d), cod. proc. pen.

2. Anche il secondo motivo risulta manifestamente infondato. La Corte, correttamente applicando i principi affermati dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01), ha rilevato che la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. era stata erroneamente applicata in presenza del requisito ostativo dell'abitualità, in relazione alla commissione di almeno altri due delitti della stessa indole, fra l'altro emergenti dagli episodi di evasione continuata, commessi in Bitonto il 30 maggio e I'l giugno 2011. Né il riconoscimento del vincolo della continuazione avrebbe potuto condurre ad un diverso esito valutativo, in quanto la continuazione tra reati non costituisce di per sé presupposto ostativo, salvo che in concreto, tra reati commessi in continuazione, possa dirsi che sia ravvisabile la medesima indole (in tal senso l'analisi di Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente A pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle