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Sentenza — n. 27891/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court of Cassation annuls appellate civil judgment for failing to logically refute first-instance acquittal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27891/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Appellate Court of Aquila's judgment, which had civilly condemned the defendants for false accusation based on a first-instance acquittal. The defendants argued the appellate court ignored favorable evidence and procedural flaws, while the prosecution contended the lower court's reasoning was sufficient. The Supreme Court ruled that an appellate judgment overturning an acquittal must explicitly refute the first-instance arguments and provide a superior logical foundation to overcome reasonable doubt.

Regesto Legislator

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Art. 590, comma 1, c.p.p.; Art. 600, comma 1, c.p.p.: An appellate judgment overturning a first-instance acquittal must explicitly refute the reasoning of the acquittal and provide a superior logical argument to overcome reasonable doubt.

Parole chiave

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appellate review false accusation reasonable doubt civil liability logical coherence supreme court annulment azione civile

Disposizioni normative citate

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Art. 590, comma 1, c.p.p.
Art. 600, comma 1, c.p.p.
art. 368 cod. pen
Antonella Stringini e Angelo Grossi dal reato ex art. 368 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1266 del 10/10/2012
Allora, occorre che il giudice di appello argomenti in modo specifico e completo circa i vizi logici o le inadeguatezze probatorie che minano la motivazione della sentenza di primo grado e sviluppi un ragionamento che dimostri la colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio (Sez. 6, n. 1266 del 10/10/2012, dep.
Sez. 6, n. 8705 del 24/01/2013
254024; Sez. 6, n. 8705 del 24/01/2013, Rv.
Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005
Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003
231679; Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Rv.
Sez. 6, n. 6221/2006
226093; Sez. 6, n. 6221/2006, Rv.
Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015
Sez. 6, n. 39911 del 04/06/2014
Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013
261589; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rv.
Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013
254638); riesaminando gli elementi di prova vagliati dal primo giudice e considerando sia quelli eventualmente sfuggiti alla sua valutazione sia quelli ulteriormente acquisiti (Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013, dep.
Sez. 6, n. 48749 del 15/11/2023
Sez. 5, n. 38729 del 01/06/2023
Sez. 5, n. 38729 del 01/06/2023, Rv.
Sez. 2, n. 17705 del 31/01/2022
285447; Sez. 2, n. 17705 del 31/01/2022, De, Rv.
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Testo completo

iato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Stringini Antonella,nata a P ontecorvo il 06/02/1964 Grossi Angelo,nato a Teramo, il 22/09/1961 avverso la sentenza del 25novembre 2024 della Corte d'appello dell’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Marco Paternelloche ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso ; letta la memoria conclusiva, corredata da nota delle spese, dell’ Avvocato Alessandro Tucci, difensore della parte civile Dino Petrella, che ha chiesto dichiararsi inammissibilii ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1.La vicenda processuale trae origine dalla denuncia sporta dagli imputati nei confronti dei due agenti della Polizia stradale, che redassero il verbale relativo all’incidente stradale riguardante iveicoli condotti da Antonella Stringini e Jacopo Pizzicanella il 14luglio 2013, ascrivendo loro una mendace rappresentazione della dinamica dell’incidente e delle condizioni metereologiche che loaccompagnarono. Con la sentenza impugnata la Corte di appello dell’Aquila ─ parzialmente riformando, su appello della parte civile, la sentenzacon cui il Tribunale di Pescara avevaassolto, con la formula «perché il fatto non sussiste» ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

Antonella Stringini e Angelo Grossi dal reato ex art. 368 cod. pen.descritto nellaimputazione (aver falsamente accusato, con denuncia-querela, gli agenti di Pubblica sicurezza Petrella e Ranieri di avere redatto un verbale di rilievo di incidente stradale ideologicamente falso) ─ ha ─ rilevando la avvenuta prescrizione del reato ─ dichiarato gli imputati responsabili ai fini civili e li ha condannati al risarcimento deidanni nei confronti della parte civile costituita e a rifondere le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio. 2.Nei ricorsi congiunti presentati dal loro difensore di fiducia Antonella Stringini e Angelo Grossi chiedonol’annullamento della sentenza . 2.1.

Con il primo motivo di ricorso , si deducono violazione di legge e vizi o dellamotivazione assumendo che la Corte di appello ha basato il suo giudizio esclusivamentesu una deposizione testimoniale e sulla ricostruzione dell’ incidente fornita dal perito nominato dalla Corte, ma ha trascurato gli elementi favorevoli agli imputati: l’incertezza della ricostruzione del sinistro alla luce della mancata individuazione del punto d’urto; il mancat o reperimento di p arti di auto danneggiate sulla carreggiata; la deposizione diPetrella, incapace di spiegare le ragioni della sua ricostruzione; le condizioni metereologiche riferite dall’aeronautica militare; l’effettivo contenuto della perizia; le conclusioni del giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa, comminata a Stringini, svoltasi innanzi al Giudice di P ace e i relativi atti processuali; l’avvenuto risarcimento dell’intero danno, ricevuto daStringini; la circostanza che gli agenti intervennerodopo mezz’ora dal sinistro e non nell’immediatezza. 2.2.

Con il secondo motivo di ricorso , si deduce vizio della motivazione circa il disconoscimento della scriminante ex art. 51 c od. pen. trascurando che i ricorrenti ipotizzaronofalse dichiarazioni dei verbalizzanti al fine di tutelare il loro diritto a ottenere il risarcimento del danno e a opporsi alla sanzione amministrativa loro comminata , diritto ric onosciuto d al Giudice di Pace, che ha an n ul l ato la sanzione amministrativa, e dalla controparte, che ha risarcito il danno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il primo motivo di ricorso è fondato. Il principio secondo cui il giudizio di condanna è legittimo «se l’imputato risulta colpevole ... al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533, comma 1, cod. proc. pen.) implica che, a meno che non siano sopravvenuti elementi probatori nuovi, la rivalutazione in pejus della sentenza di assoluzione in primo grado debba possedere una forza persuasiva superiore che elida il dubbio che potrebbe essere evocato dal contrasto fra le due sentenze. Questo perché la condanna richiede la certezza della colpevolezza, mentre l’assoluzione presuppone soltanto la mera non certezza della colpevolezza Sez. 6, n. 40159/2011, Rv. 251066;

Sez. 6, n. 4996/2012, Rv. 251782). Allora, occorre che il giudice di appello argomenti in modo specifico e completo circa i vizi logici o le inadeguatezze probatorie che minano la motivazione della sentenza di primo grado e sviluppi un ragionamento che dimostri la colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio (Sez. 6, n. 1266 del 10/10/2012, dep. 2013, Rv. 254024; Sez. 6, n. 8705 del 24/01/2013, Rv. 254113). In altri termini, non è sufficiente che la sentenza di condanna emessa in appello risulti in astratto correttamente motivata in sé, ma è necessario anche che si confronti con le diverse ragioni della sentenza riformata e che le confuti per la sua incompletezza e/o incoerenza e/o presenza di altro vizio logico e/o per la inconciliabilità con i nuovi dati acquisiti.

È la supremazia dialettica che le deriva dalla confutazione della sentenza assolutoria di primo grado che conferisce alla sentenza di condanna in secondo grado la forza persuasiva superiore che far venir meno ogni ragionevole dubbio: ne deriva che la sentenza di appello che ribalta il giudizio assolutorio di primo grado deve sviluppare una duplice argomentazione idonea, al contempo, a confutare quella che regge la sentenza di primo grado e a fondare un giudizio di responsabilità In vari modi la giurisprudenza ha indicato come questo risultato può conseguirsi: dimostrando che gli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado e della difesa sono insostenibili e giustificando adeguatamente il maggior rilievo dato a elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231679; Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Rv. 226093; Sez. 6, n. 6221/2006, Rv. 233083); confutando specificamente le ragioni favorevoli all’assoluzione; delineando le linee portanti del proprio alternativo ragionamento con una motivazione che, sovrapponendosi a quella della decisione riformata, giustifichi la maggiore considerazione accordata a elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Rv. 262907; Sez. 6, n. 39911 del04/06/2014, Rv. 261589; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rv. 254638); riesaminando gli elementi di prova vagliati dal primo giudice e considerando sia quelli eventualmente sfuggiti alla sua valutazione sia quelli ulteriormente acquisiti (Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 258005). 2.Nel caso in esame, la sentenza imp ug n ata non si confronta con le argomentazioni della sentenza di primo grado e neanche tematizza compiutamente le questioni controverse, mentre il ricorso degli imputatinon ha mancato di evidenziare alcuni aspetti prob lematici n el la ricostruzione della vicenda.

Pertanto,la sentenza impugnata va annulla ta con rinvio per nuovo giudizio nel rispetto del principiodi diritto prima richiamato. 3.Questo esito rende non attualmente rilevante i l secondo motivo di ricorso , che è comunque infondato,purchèla difesa attuata non limitandosi a una generica negazione della fondatezza degli addebiti o della veridicità degli elementi di accusa, ma accusando specificamente terzi, che si sanno innocenti, di aver commesso reati,non esclude l'antigiuridicità della condotta (Sez. 6, n. 48749 del 15/11/2023, Rv. 285637;

Sez. 5, n. 38729 del 01/06/2023, Rv. 285447; Sez. 2, n. 17705 del 31/01/2022, De, Rv. 283336). P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di app