Sentenza — n. 27885/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAiato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Leonzi Giovanni,nato a Terni il 20/05/1974 , avverso l'ordinanza del 07novembre 2023 del Tribunale della libertà di Bologna udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Marco Paternello ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 110 cod. pen; Sentenza — n. 27885/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Si precisa che Leonzi non è stato trovato i n possesso di droga , ma soltanto di un pacchetto di mascherine chirurgiche, e che egli non ha mai conosciuto Rosario Valde s . Si evidenziache il procedimento penale n. 721/2023 RGNR aperto dalla Procura della Repubblicapresso il Tribunale di Terni , riguardante la stessa ipotesi di reato per il quale a Leonzi è stata a pplicata la misura cautelare è stato definit ivamente archiviato. 2.2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduc e violazione di legge nel ravvisareesigenze cautelari no nostante che i l fatto per i l quale si procede (e per il quale da 18 mesi Leonzi è sottopostoa misura cautelare) r isalga al 2021 e che il ricorrente sia incensurato.
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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Leonzi Giovanni,nato a Terni il 20/05/1974 , avverso l'ordinanza del 07novembre 2023 del Tribunale della libertà di Bologna udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Marco Paternello ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza impugnata il T ribunale di Bologna ─ rigettando l’appello dell’indagato ─ ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari , applicata aGiovanni Leonzi (in sostituzionedella precedente misura della custodia cautelare in carcere) in relazione a l reato ex artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 descritto nel capo 3 delle imputazioni provvisorie. 2.Nel ricorso presentato dal difensore di Leonzi chiede l’annullamento della sentenza. 2.2.1. Con il primo motivo di ricorso , si deduc e violazione di legge nel ravvisare i graviindizi di colpevolezza nel mero fatto che l’autovettura noleggiata dalla società Pu bli one , della quale Leonzi è amministratore unico , è stata osservatanel parcheggio del negozio Decathlon di Saronno in orari o compatibile con la ritenutapresenza della automobile di Rosario Valde s .
Si precisa che Leonzi non è stato trovato i n possesso di droga , ma soltanto di un pacchetto di mascherine chirurgiche, e che egli non ha mai conosciuto Rosario Valde s . Si evidenziache il procedimento penale n. 721/2023 RGNR aperto dalla Procura della Repubblicapresso il Tribunale di Terni , riguardante la stessa ipotesi di reato per il quale a Leonzi è stata a pplicata la misura cautelare è stato definit ivamente archiviato. 2.2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduc e violazione di legge nel ravvisareesigenze cautelari no nostante che i l fatto per i l quale si procede (e per il quale da 18 mesi Leonzi è sottopostoa misura cautelare) r isalga al 2021 e che il ricorrente sia incensurato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato . Nell’ordinanza sono anal i ticam e nte descritti : il contesto criminale di narcotraffico internazionaleriguardante consistentiquantitativi di cocaina , in cui è maturatala vicenda, gli spostamenti di Rosario Valdes (p.10 - 16) e lo scambio , il 2 dicembre 2021, di un pacchetto con una busta a costui (dopo un viaggio da Bologna a saranno) giunto nelparcheggio del Decathlon e con una auto Kia, e due occupanti di unaFiat Punto (prima accompagnata da una Bmw non identificata ) intestataalla società di Leonzi; l’identificazione di quest’ultimo con un o dei due occupantila Fiat, per via del fatto che fu egli (come da lui ammesso) a noleggiare l’autovettura il 22novembre 2021 per riconsegnarla il 2 dicembre 2021 (p, 20); che fotografie estratte da Facebook lo mostrano al la guida dell a stessa (p. 17) ; che i rilievi satellitari indicano che l ’ auto fu localizzata il 2 dicembre 2021 a Saronno, dove Leonzi dormì in albergo nella notte tra l’1 e 2 dicembre 2021 (p. 18).
Nel ricorso non sono addotti elementi nuovi che possano condurre a ravvisare manifeste illogicità nella valutazione degli indizi a carico di Leonzi. 2.Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato . Il Tribunale ha considerato che Leonzi : mostra di avere contatti , per via dell’episodio per quale si procede , con criminal i impegnati nel traffico internazionaledi stupefacenti; è privo di fon t i lecit e di reddito (la società Buglione risultasolo formalmente attiva ) ; sebbene ince nsur ato è stato oggetto di diversi controllidi Polizia, in occasione di un o dei quali è stato colto in compagnia di Ivan Davide Mari(presso il quale, in Svizzera, sembrerebbe essersi recato anche il 2 dicembre 2021, dopo l’incontro nel parcheggio, per poi ritornare a Terni), soggetto con precedentiper associazi one per delinquere finalizzata al compimento di reati finanziari e segnalato come esponente di spicco della criminalità di Terni .
Su queste basi non irragionevolmente il Tribunale ha ritenuto che Leonzi tragga proventi da attività illecite e, nel valutare il permanere delle esigenze cautelari, harilevato che la custodia caut ela r e in carcere è stata sostituita con gli arresti domiciliari , con divieto di comunicazione con persone diverse dai conviventi, presso la compagna(che si occupa anche d el suo mant eni mento ) . Per sua parte, il ricorrente non ha prospettato al Tribunale dati nuovi neanche rispetto alle esigenze cautelari, se non iltempo ─ non indicativamente esteso ─ trascorso dalla applicazionedella misura (avvenuta il 17 marzo 2023 a dista nza di un anno e 4 mesi dal fattodel 2 dicembre 2021 ) . 3.Dalla inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 25/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente