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Sentenza — n. 27883/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27883/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27883/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Zuccalà Ignazio, nato a Mazzarino il 16/08/1985, avverso l'ordinanza del 29aprile 2025 del Tribunale della libertà di Caltanissetta ; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Marco Paternello che ha conclusoper l'inammissibilità del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 416 - bis cod. pen; Sentenza — n. 27883/2025 — snpen · Corte di Cassazione: nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Zuccalà Ignazio, nato a Mazzarino il 16/08/1985, avverso l'ordinanza del 29aprile 2025 del Tribunale della libertà di Caltanissetta ; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Marco Paternello che ha conclusoper l'inammissibilità del ricorso.

Parole chiave

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responsabilità penale reclusione recidiva nell'infrazione carcerazione preventiva ingiustificata adeguamento della pena precedenti penali rilevanti

Disposizioni normative citate

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art. 416 - bis cod. pen
Il ricorso non si confronta con le argomentazioni espressedal Tribunale che, decidendo sull’appello, ha rimarcato che già il Tribunale per il riesame aveva escluso il reato ex art. 416 - bis cod. pen.
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Zuccalà Ignazio, nato a Mazzarino il 16/08/1985, avverso l'ordinanza del 29aprile 2025 del Tribunale della libertà di Caltanissetta ; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Marco Paternello che ha conclusoper l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Caltanissetta, rigettando l’appello di Ignazio Zuccalà contro il provvedimento con cui il Tribunale di Gela aveva rigettato la richiesta di sostituire con gli arresti domiciliari corredati da un dispositivo elettronico di controllo, la misura della custodia cautelare in carcere applicatagli in relazione ai reati exartt. 74 e 73 p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, per i quali è stato condannato in primo grado. 2.Nel ricorso presentato dal difensore di Zuccalà si chiede l’annullamento della ordinanza e si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare il rischio di reiterazione del reato, trascurando l’assoluzione per il reato exart. 416-bis cod. pen. e il venire meno della aggravante ex art. 416 bis . 1 cod. pen.Si assume che il Tribunale ha considerato come assoluta la presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc pen. mentre è in ogni caso necessaria una valutazione del caso concreto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorso non si confronta con le argomentazioni espressedal Tribunale che, decidendo sull’appello, ha rimarcato che già il Tribunale per il riesame aveva escluso il reato ex art. 416 - bis cod. pen. pen. e, tuttavia, aveva ritenuto di mantenere la custodia cautelare in carcere considerando la gravità degli altri reati e la presunzione di adeguatezza posta dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Inoltre, ha considerato che Zuccalà è ritornato a delinquere pur dopo avere scontato la pena inflittagli nell’ambito del procedimento penale cosiddetto Cerbero e presenta numerosi precedenti penalispecifici in materia di stupefacenti, oltre che per omicidio, così rivelando una inclinazione criminale rispetto alla quale la corretta condotta tenuta nel corso degli arresti domiciliari e di misurealternative alla detenzione applicategli in altri procedimenti rimane un dato neutro. 2.Ne deriva che il ricorso risulta inammissibile con conseguente condanna della ricorrente, exart. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così decisoil 03/07/2025 Il Co