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Sentenza — n. 27819/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as inadmissible due to late recusal request regarding judge's prior involvement in co-accused proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27819/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the recusal request was filed too late, missing the deadline set by the appellate court. Palumbo argued the judge was incompatible due to prior involvement in co-accused cases and the preliminary ruling, but the court ruled this issue was already decided by the lower court. Consequently, the substantive arguments regarding judicial incompatibility were not examined, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 34, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 425 cod. proc. pen.: A recusal request based on judicial incompatibility is inadmissible if filed after the deadline for presentation, rendering subsequent arguments regarding the judge's prior involvement in related proceedings unscrutinizable.

Parole chiave

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judicial recusal incompatibility grounds late filing deadline co-accused proceedings inadmissible appeal preliminary ruling procedural costs ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 34, comma 2, cod. proc. pen.
Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. e all'art.
Art. 425 cod. proc. pen.
e all'art. 425 cod. proc. pen. in quanto la giudice ricusata ha avuto conoscenza degli atti sia per avere composto i collegi, in fase cautelare, con riferimento ad altro coimputato di Palunnbo, sia per avere emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti dei coimputati per il delitto di cui all'art.
Art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
art. 310 cod. proc. pen
fA' L'istanza di ricusazione, presentata il 13 marzo 2025, era fondata sul fatto che la menzionata giudice aveva sia composto il collegio del Tribunale del riesame di Caltanissetta che si era pronunciato sull'appello ex art. 310 cod. proc. pen.
art. 425 cod. proc. pen
e all'art. 425 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 41474 del 2024
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Palumbo Fabio, nato a Gela il 03/02/1979 avverso l'ordinanza del 3 aprile 2025 emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Caltanissetta, con l'ordinanza di cui in epigrafe, ha rigettato l'istanza di ricusazione della giudice Lorena Santacroce, proposta da Fabio Palumbo nell'ambito del procedimento RGNR n. 742/2018, pendente dinanzi al Tribunale di Caltanissetta, per la celebrazione del giudizio abbreviato dopo l'emissione del decreto che djspone il giudizio nei confronti dei coimputati. fA' L'istanza di ricusazione, presentata il 13 marzo 2025, era fondata sul fatto che la menzionata giudice aveva sia composto il collegio del Tribunale del riesame di Caltanissetta che si era pronunciato sull'appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dal coimputato del ricorrente, Gioacchino Giorgio, per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 8) - il quale, a sua volta, aveva ricusato la Dottoressa Santacroce e la Corte di appello con ordinanza del 5 marzo 2025 aveva sollevato questione di legittimità costituzionalità dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. -, sia emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti dei coimputati che non avevano richiesto riti alternativi.

Ad avviso della Corte di appello l'istanza di ricusazione era tardiva in quanto il dies a quo per la sua presentazione doveva essere individuato all'udienza del 14 febbraio 2025 in cui la Giudice aveva comunicato alle parti che il presidente del Tribunale di Caltanissetta aveva rigettato la sua richiesta di astensione relativamente alla posizione di Giorgio. Inoltre, non era ravvisabile alcuna incompatibilità per l'avvenuta emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti dei coimputati alla luce delle motivazioni della sentenza della Corte di cassazione n. 41474 del 2024.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso Fabio Palumbo, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. e all'art. 425 cod. proc. pen. in quanto la giudice ricusata ha avuto conoscenza degli atti sia per avere composto i collegi, in fase cautelare, con riferimento ad altro coimputato di Palunnbo, sia per avere emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti dei coimputati per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, con attività di valutazione nel merito ed anticipazione del giudizio attesa la nuova formulazione dell'art. 425 cod. proc. pen. e la natura centrale attribuita all'udienza preliminare. 2.2.

Con il secondo motivo, nel caso di mancato accoglimento del primo, chiede di valutare la non manifesta illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 24, 25 e 27 Cost. laddove non prevede la incompatibilità del giudice dell'udienza preliminare che abbia emesso il decreto che dispone il giudizio a carico di coimputati nel medesimo procedimento nel quale dovrà giudicare con giudizio abbreviato per altri nel medesimo reato associativo.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile.

2. L'ordinanza impugnata ha dato preliminarmente atto che l'istanza di ricusazione della Giudice Santacroce per incompatibilità, presentata nell'interesse di Fabio Palumbo, era tardiva, questione decisiva e preliminare che non è stata oggetto di ricorso. Ne consegue che non sono scrutinabili i motivi posti circa l'asserita incompatibilità del giudice dell'udienza preliminare che decide in sede di giudizio abbreviato per l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti dei coimputati di un reato associativo, sulla cui manifesta infondatezza va richiamato l'articolato ragionamento della sentenza di questa Sezione, n. 41474 del 25 settembre 2024, Rv. 287121.

3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio