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Sentenza — n. 27806/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and failure to address appellate court's reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27806/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay legal costs and a fine. The appellant argued that his foreign dental qualification should be recognized in Italy and that the crime was extinguished by prescription. The court rejected these claims because the arguments lacked specific engagement with the appellate judgment's reasoning and failed to meet the strict requirements for admissibility under Italian criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 578 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if it lacks specific argumentation against the contested decision or fails to address the reasoning of the lower court, particularly when the lower court has ruled on civil matters despite the extinction of the criminal offense.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal lack of specific argumentation extinction of crime by prescription recognition of foreign qualification civil rulings in criminal proceedings violazione dei doveri professionali autorizzazione provvisoria all'esercizio professionale misura disciplinare contro avvocato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 578 cod. proc. pen.
Premesso che la prescrizione del reato è maturata nel corso del giudizio di appello, va rilevato che il potere della Corte territoriale di pronunciarsi sulle statuizioni civili trova il suo fondamento normativo nell'art. 578 cod.
Art. 13 L. n. 409/85
Sulla base dell'art. 13 L. n. 409/85, infatti, sarebbe ammessa la prestazione odontoiatrica a carattere temporaneo in Italia, effettuata da un cittadino europeo anche senza l'iscrizione nell'albo nazionale.
art. 348 cod. pen
A Valerio Zanini è stato contestato di avere commesso in concorso il reato di cui all'art. 348 cod. pen., in quanto esercitava abusivamente la professione odontoiatrica, senza i prescritti titoli abilitativi.
art. 578 cod. proc. pen
Premesso che la prescrizione del reato è maturata nel corso del giudizio di appello, va rilevato che il potere della Corte territoriale di pronunciarsi sulle statuizioni civili trova il suo fondamento normativo nell'art. 578 cod.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 6, n. 20377 dell'11/03/2009, Arnone e altri
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen
226074 - 01; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv.
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché — non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) — della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Zanini Valerio, nato a San Bonifacio il 25/4/1959 avverso la sentenza del 19/12/2024 della Corte di appello di Venezia Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Francesca Ceroni, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19 dicembre 2024 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia emessa il 17 giugno 2023 dal Tribunale di Verona, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Valerio Zanini, per essere il reato ascrittogli estinto per intervenuta prescrizione.

2. A Valerio Zanini è stato contestato di avere commesso in concorso il reato di cui all'art. 348 cod. pen., in quanto esercitava abusivamente la professione odontoiatrica, senza i prescritti titoli abilitativi.

3. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito indicati. 3.1. Inosservanza di legge, atteso che l'imputato era abilitato all'esercizio della professione in Italia, perché, dopo avere conseguito il titolo in Polonia, aveva ottenuto l'iscrizione all'Ordine dei medici di Porto, nel Portogallo, e ciò comporterebbe il riconoscimento automatico del titolo abilitativo. Sulla base dell'art. 13 L. n. 409/85, infatti, sarebbe ammessa la prestazione odontoiatrica a carattere temporaneo in Italia, effettuata da un cittadino europeo anche senza l'iscrizione nell'albo nazionale. 3.2.

Carenza di prova sull'esercizio sistematico della professione sanitaria, che sarebbe stata prestata solo il giorno dell'accesso dei Nas nello studio. 3.3. Omessa considerazione del difetto di offensività. La Corte di appello avrebbe dovuto valutare che l'imputato era comunque abilitato alla professione in un altro Stato comunitario e tale abilitazione dovrebbe valere anche in Italia. 3.4. Erronea conferma delle statuizioni civili, mancando la prova del danno subito dalla parte civile. 3.5. Contraddittorietà della motivazione, per avere la Corte di appello mantenuto le statuizioni civili, pur avendo dichiarato il reato estinto per prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Per ragioni di ordine logico, occorre esaminare in via prioritaria il quinto motivo del ricorso, concernente il potere della Corte di appello di pronunciarsi sulle statuizioni civili, pur a fronte della declaratoria di estinzione del reato. Premesso che la prescrizione del reato è maturata nel corso del giudizio di appello, va rilevato che il potere della Corte territoriale di pronunciarsi sulle statuizioni civili trova il suo fondamento normativo nell'art. 578 cod. proc. pen., che, per l'appunto, dispone che «quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili».

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, quindi, la declaratoria di estinzione del reato non era ostativa alla condanna dell'imputato al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile. 2.1. Giova aggiungere., al riguardo, che le Sezioni Unite, chiamate a dirimere il contrasto circa la prevalenza o meno del proscioglimento nel merito rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità nel caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, già nel 2009 hanno espresso il principio per cui «all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili» (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01). La pronuncia, muovendo dal criterio di bilanciamento, espresso dalla Corte costituzionale (sentenze n. 175 del 1971 e n. 275 del 1990, ordinanze nn. 300 e 362 del 1991), per cui l'equilibrio del sistema è garantito dalla possibilità per l'imputato di rinunciare alle cause estintive del reato (amnistia o prescrizione), ha confermato la prevalenza dell'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità, dovendosi privilegiare in linea di principio le esigenze di speditezza sottese al disposto dell'art. 129 cod. proc. pen.

Le Sezioni Unite hanno, però, osservato che l'enunciato dell'art. 578 cod. proc. pen., in presenza della parte civile, apre al giudice di appello la porta della "cognizione piena", essendo tale giudice tenuto a valutare nel merito, anche al maturare di una causa estintiva del reato, il compendio probatorio già acquisito ai fini delle statuizioni civili. Ciò rende recessivo l'obbligo per il giudice di appello di attenersi a canoni di economia processuale rispetto al dovere di "conoscere" il merito della causa, tutelando in tal modo i diritti fondamentali della persona imputata.

L'accertamento del diritto al risarcimento del danno da reato implica, infatti, nel rispetto del contraddittorio, anche il diritto alla prova contraria, garantito a livello costituzionale dall'art. 111, terzo comma, Cost. e dall'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. in conformità all'art. 6 § 3 lett.

d) CEDU. Divenendo recessiva l'esigenza di speditezza del processo, pur in presenza della causa estintiva e in assenza di rinuncia dell'imputato ad avvalersi della stessa, è logico che riemerga l'imperativo di assolvere l'imputato non solo a fronte dell'evidenza dell'innocenza, come espressamente previsto dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ma anche nel caso in cui, pur essendovi alcuni elementi probatori a carico, essi siano inidonei a fondare una dichiarazione di responsabilità penale secondo la regola di giudizio di cui all'art. 530, comma 2, del codice di rito.

Tale principio è stato di recente ribadito dalle Sezioni Unite, che hanno affermato che, nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito (Sez.

U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 - 01). A questi criteri si è uniformata la Corte di appello di Venezia, che, in presenza della parte civile, aveva il potere-dovere di valutare nel merito, anche al maturare della causa estintiva del reato, il compendio probatorio già acquisito, al fine di vagliare la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito. Presupposti che ha ritenuto insussistenti, così che, dichiarata l'estinzione del reato, ha deciso ai soli fini civili. La censura del ricorrente è, dunque, manifestamente infondata 3.

I primi tre motivi del ricorso, che possono essere trattati congiuntamente afferendo alla sussistenza del reato contestato al ricorrente, non rientrano tra quelli consentiti e sono privi di specificità. Quanto al dedotto aspetto della sussistenza di un titolo abilitativo alla professione, conseguito all'estero (Polonia), e dell'iscrizione all'Ordine dei medici di un Paese comunitario (Portogallo), la Corte di appello ha affermato che risultava in atti la comunicazione trasmessa all'imputato dal Ministero della Salute, in cui si rappresentava espressamente l'inidoneità del titolo di studio, conseguito in Polonia, ad esercitare la professione in Italia.

Si rilevava, infatti, che lo stesso Istituto polacco, che aveva rilasciato il diploma, aveva affermato che esso non è equivalente al diploma di medico dentista neppure in Polonia. Il fatto che Zanini avesse poi ottenuto in Portogallo l'iscrizione all'Ordine dei medici odontoiatri (anche laddove fosse stato provato), non lo abilitava in ogni caso all'esercizio della professione in Italia. La Corte di appello ha aggiunto che in senso contrario alla natura non continuativa dell'esercizio abusivo della professione militava il fatto che, al momento dell'accesso nello studio, oltre al paziente seduto, ve ne erano altri in sala di attesa e lo studio era stato attrezzato con strumenti costosi, che si giustificavano solo in ragione di un esercizio continuativo.A fronte di siffatte argomentazioni le censure del ricorrente, per un verso, non si sono confrontate con la motivazione della sentenza impugnata e, dunque, hanno omesso di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01;

Sez. 6, n. 20377 dell'11/3/2009, Arnone e altri, Rv. 243838 - 01); per altro verso, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis: Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 - 01) 4. Il quarto motivo è privo di specificità. La Corte di appello ha rilevato che l'Ordine dei medici della Provincia in cui è stato realizzato l'abusivo esercizio della professione da parte del ricorrente aveva subito un pregiudizio dalla condotta tenuta da quest'ultimo, lesiva dell'interesse a difesa del quale l'ente si era costituito.

Le censure del ricorrente sul punto hanno richiamato del tutto genericamente quelle formulate in appello, senza correlare criticamente e in modo puntuale le ragioni argomentative della decisione impugnata con quelle poste a fondamento del ricorso.

5. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché — non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) — della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento