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Sentenza — n. 27427/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27427/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27427/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna del locale Tribunale, emessa nei confronti di Rosario Parrino, per oltraggio continuato a diversi pubblici ufficiali (capi 1, 2 e 3) dichiarando la prescrizione per il delitto di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 27427/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020.

Parole chiave

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oltraggio alla corte motivi di cassazione carenza di credibilità oggettiva reato di pirateria della strada accertamento inesatto dei fatti accuse di abuso
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Testo completo

a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da Parrino Rosario, nato a Palermo il 23.07.1966 avverso la sentenza del 16/05/2024 emessa dalla Corte di Appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Cristina Marzagalli, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva dell'Avvocato Daniele Piscitello, nell'interesse del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna del locale Tribunale, emessa nei confronti di Rosario Parrino, per oltraggio continuato a diversi pubblici ufficiali (capi 1, 2 e 3) dichiarando la prescrizione per il delitto di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Rosario Parrino, tramite il proprio difensore, deducendo, con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la responsabilità penale dell'imputato per i delitti contestati era stata pronunciata in assenza di prove.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso proposto è inammissibile per genericità.

2. La censura relativa alla violazione delle norme di legge e all'assenza delle prove delle diverse condotte di oltraggio contestate a Rosario Parrino è priva di qualsiasi confronto con il complesso delle argomentazioni esposte, in modo puntuale e completo, dalla Corte distrettuale. Nel condividere integralmente le conclusioni raggiunte dalla sentenza di primo grado, emessa con il rito abbreviato, la pronuncia impugnata ha ricostruito la vicenda storico-fattuale oggetto di esame, richiamando gli accertamenti della polizia municipale di Palermo che in diversi giorni (15, 17 e 18 aprile 2019) il cui personale aveva verificato che Rosario Parrino svolgeva l'attività di parcheggiatore abusivo e ad ogni verifica, non tollerando i controlli degli operanti, l'imputato li oltraggiava gravemente sulla pubblica via e alla presenza di più persone. A fronte di questi elementi, il ricorso si limita a doglianze apodittiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dalla sentenza impugnata nei termini indicati.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima di quantificare nella misura di euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24