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Ordinanza — n. 27086/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against second-instance settlement agreement due to procedural preclusion and lack of jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27086/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the second-instance settlement agreement was invalid because the first-instance judgment acquitted a co-defendant, yet the appeal court accepted the settlement. The court ruled that once a defendant renounces specific grounds in favor of a settlement, the entire proceeding becomes preclusive, preventing the appellate court from reviewing those issues or the first-instance acquittal.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The definition of a procedure with a settlement agreement, regarding issues to which the interested party has renounced, limits not only the cognizance of the second-instance judge but also has preclusive effects on the entire procedural development, including the judgment of legality.

Parole chiave

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second instance settlement procedural preclusion renunciation of grounds judgment of legality inadmissible appeal acquittal of co-defendant concordato in appello grazia

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
L'imputato ha presentato ricorso avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 600 c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
L'imputato ha presentato ricorso avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., deducendo:

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194
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Testo completo

la seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Biundo Salvatore Graziano, nato il 24/12/1980 a Gela avverso la sentenza del 25/11/2024 della Corte d'appello di Caltanissetta; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ombretta Di Giovine OSSERVA 1. L'imputato ha presentato ricorso avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., deducendo:

1) contrasto tra la motivazione e il dispositivo, da cui si evince che la dichiarazione di accordo delle parti verteva sull'accoglimento di tutti i motivi di appello (mentre dalla motivazione risulta che l'accordo verteva soltanto sul trattamento sanzionatorio);

2) errata applicazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Quanto a tale aspetto, essendo esitato il procedimento a carico dell'imputato in senso opposto a quello di altro imputato suo stretto concorrente, si deduce che la Corte d'appello avrebbe dovuto pronunciare assoluzione anche nei confronti di Biundo, astenendosi dall'accogliere la richiesta di pena concordata, come consentito - ed anzi imposto - dal testo dell'art. 599-bis cod. proc. pen. che risulta, quindi, violato.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato, a nulla rilevando che nel dispositivo della sentenza impugnata non sia richiamato in termini specifici l'oggetto dell'accordo (invece correttamente precisato in motivazione).

3. Quanto al secondo motivo, a prescindere dal fatto che la sentenza impugnata ha escluso la responsabilità del concorrente di Biundo con una motivazione ritagliata sulla posizione di tale imputato, è il caso di rilevare che, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato - come nella specie in relazione ai motivi sulla responsabilità - in funzione dell'accordo sulla pena limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.

4. Per tali ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con procedura de plano, e conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend