Sentenza — n. 27076/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 19 marzo 2025, il Tribunale di Cosenza ha confermato in sede di riesame nei confronti di Marco Coscarella il sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza in data 19 dicembre 2024 e 6 febbraio 2025, avente ad oggetto un rilevatore di velocità denominato T-EXSPEED V 2.0, e comunque apparecchi di rilevamento velocità -- - - prodotti da KRIA s.r.l. e commercializzati da LabConsulenze ai Comuni San Fili, Montegiordano, Rocca Imperiale, San Martino in Pensilis, Trebisacce e Cagli, ciò relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 356 cod. pen., nel presupposto che il fornitore avesse attestato che l'apparecchio fosse omologato, mentre era semmai ravvisabile solo l'approvazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 356 cod. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, artt. 356 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27076/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'interessato, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 321 cod. proc pen. e 356 cod. pen. per insussistenza dell'elemento oggettivo del reato. 2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 356 cod. pen. e 125 cod. proc. pen. e omessa motivazione in ordine alla documentazione allegata ai motivi nuovi, riguardante l'apparato T-EXSPEED V. 2.0. 2.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 356 cod. pen., 42, 43 e 47 cod. pen. con riguardo all'elemento psicologico e alla configurabilità di un errore su legge extra-penale.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Coscarella Marco, in qualità di I.r. di LabConsulenze s.r.I., nato a Cosenza il avverso l'ordinanza del 19/03/2025 del Tribunale di Cosenza visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ersilia Calvanese; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perrelli, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 19 marzo 2025, il Tribunale di Cosenza ha confermato in sede di riesame nei confronti di Marco Coscarella il sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza in data 19 dicembre 2024 e 6 febbraio 2025, avente ad oggetto un rilevatore di velocità denominato T-EXSPEED V 2.0, e comunque apparecchi di rilevamento velocità -- - - prodotti da KRIA s.r.l. e commercializzati da LabConsulenze ai Comuni San Fili, Montegiordano, Rocca Imperiale, San Martino in Pensilis, Trebisacce e Cagli, ciò relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 356 cod. pen., nel presupposto che il fornitore avesse attestato che l'apparecchio fosse omologato, mentre era semmai ravvisabile solo l'approvazione.
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'interessato, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 321 cod. proc pen. e 356 cod. pen. per insussistenza dell'elemento oggettivo del reato. 2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 356 cod. pen. e 125 cod. proc. pen. e omessa motivazione in ordine alla documentazione allegata ai motivi nuovi, riguardante l'apparato T-EXSPEED V. 2.0. 2.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 356 cod. pen., 42, 43 e 47 cod. pen. con riguardo all'elemento psicologico e alla configurabilità di un errore su legge extra-penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per rinuncia. Il ricorrente ha fatto pervenire in Cancelleria atto di rinuncia al ricorso, la cui firma è stata autenticata dal difensore. Il ricorso è dunque inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa la rituale rinuncia all'impugnazione.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trecento in favore della Cassa delle ammende. L'art. 616 cod. proc. pen. non distingue infatti tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista può essere inflitta in tutte le ipotesi di inammissibilità pronunciata, tra cui è ricompreso anche il caso della rinuncia all'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trecento in favore della Cassa delle ammende. Così deci