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Sentenza — n. 27075/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27075/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27075/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 19 marzo 2025, il Tribunale di Cosenza ha confermato in sede di riesame nei confronti di Stefano Arrighetti il sequestro preventivo disposto dal G.i.p. del Tribunale di Cosenza in data 6 febbraio 2025, avente ad oggetto un rilevatore di velocità denominato T-EXSPEED V 2.0, e comunque apparecchi di rilevamento velocità prodotti da KRIA s.r.I., forniti ai Comuni di Torino, Bagnolo di Po, Carpi-Unione delle Terre d'Argine, Cagli, ciò in relazion all'ipotesi di reato di cui all'art. 356 cod. pen., nel presupposto che il forni ore avesse attestato che l'apparecchio fosse omologato, mentre era semmai ravvisabile solo l'approvazione.

Regesto Legislator

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art. 356 cod. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 125 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27075/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'interessato, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 356, 48, 479 cod. pen., 4 d.l. 121 del 2002, 1 d.m. 282 del 2017, 45, comma 6, 201 cod. strada, 192 e 345 regolamento di esecuzione del codice della strada, 192, 321 e 324 cod. proc. pen., e violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione e travisamento di prova decisiva.

Parole chiave

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stato difettoso del veicolo tipo di veicolo infrazioni alle norme della circolazione grave eccesso di velocità sequestro di un veicolo corsa di controllo

Disposizioni normative citate

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art. 356 cod. pen
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'interessato, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 125 cod. proc. pen
pen., e violazione dell'art. 125 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
L'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Arrighetti Stefano, nato a Genova il 03/07/1973 avverso l'ordinanza del 19/03/2025 del Tribunale di Cosenza visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ersilia Calvanese; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perrelli, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 19 marzo 2025, il Tribunale di Cosenza ha confermato in sede di riesame nei confronti di Stefano Arrighetti il sequestro preventivo disposto dal G.i.p. del Tribunale di Cosenza in data 6 febbraio 2025, avente ad oggetto un rilevatore di velocità denominato T-EXSPEED V 2.0, e comunque apparecchi di rilevamento velocità prodotti da KRIA s.r.I., forniti ai Comuni di Torino, Bagnolo di Po, Carpi-Unione delle Terre d'Argine, Cagli, ciò in relazion all'ipotesi di reato di cui all'art. 356 cod. pen., nel presupposto che il forni ore avesse attestato che l'apparecchio fosse omologato, mentre era semmai ravvisabile solo l'approvazione.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'interessato, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 356, 48, 479 cod. pen., 4 d.l. 121 del 2002, 1 d.m. 282 del 2017, 45, comma 6, 201 cod. strada, 192 e 345 regolamento di esecuzione del codice della strada, 192, 321 e 324 cod. proc. pen., e violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione e travisamento di prova decisiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per rinuncia. Il ricorrente ha fatto pervenire in Cancelleria atto di rinuncia al ricorso, la cui firma è stata autenticata dal difensore. Il ricorso è dunque inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa la rituale rinuncia all'impugnazione.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trecento in favore della Cassa delle ammende. L'art. 616 cod. proc. pen. non distingue infatti tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista può essere inflitta in tutte le ipotesi di inammissibilità pronunciata, tra cui è ricompreso anche il caso della rinuncia all'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trecento in favore del