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Sentenza — n. 27074/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27074/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27074/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Filice Giampiero, nato a Cosenza il 03/08/1974 avverso l'ordinanza del 19/03/2025 del Tribunale di Cosenza visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ersilia Calvanese; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perrelli, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19 marzo 2025, il Tribunale di Cosenza ha confermato in sede di riesame nei confronti di Giampiero Filice il sequestro preventivo disposto dal G.i.p. del Tribunale di Cosenza in data 6 febbraio 2025, avente ad oggetto un rilevatore di velocità denominato T-EXSPEED V 2.0, e comunque apparecchi di rilevamento velocità prodotti da KRIA s.r.I., forniti ai Comuni di forniti ai comuni di Trebisacce e San Giovanni Gemini, ciò in relazione all'ipotesi di reato di cui — all'art. 356 cod. pen., nel presupposto che il fornitore avesse attestato c e C------ l'apparecchio fosse omologato, mentre era semmai ravvisabile solo l'approvazione. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'interessato, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizi inerenti alla motivazione con riguardo al fumus commissi delicti. 2.2. Violazione di legge in ordine al fumus commissi delicti, agli artt. 356, 48, 479 cod. pen., 4 d.l. 121 del 2002, 1 d.m. 282 del 2017, 45, comma 6, 201 cod. strada, 192 e 345 regolamento di esecuzione del codice della strada, 192, 321 e 324 cod. proc. pen., e violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per rinuncia. Il ricorrente ha fatto pervenire in Cancelleria atto di rinuncia al ricorso, la cui firma è stata autenticata dal difensore. Il ricorso è dunque inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa la rituale rinuncia all'impugnazione. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trecento in favore della Cassa delle ammende. L'art. 616 cod. proc. pen. non distingue infatti tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista può essere inflitta in tutte le ipotesi di inammissibilità pronunciata, tra cui è ricompreso anche il caso della rinuncia all'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trecento in favore della Cassa delle

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art. 356 cod. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 125 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27074/2025 — snpen · Corte di Cassazione: RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19 marzo 2025, il Tribunale di Cosenza ha confermato in sede di riesame nei confronti di Giampiero Filice il sequestro preventivo disposto dal G.i.p. del Tribunale di Cosenza in data 6 febbraio 2025, avente ad oggetto un rilevatore di velocità denominato T-EXSPEED V 2.0, e comunque apparecchi di rilevamento velocità prodotti da KRIA s.r.I., forniti ai Comuni di forniti ai comuni di Trebisacce e San Giovanni Gemini, ciò in relazione all'ipotesi di reato di cui — all'art. 356 cod. pen., nel presupposto che il fornitore avesse attestato c e C------ l'apparecchio fosse omologato, mentre era semmai ravvisabile solo l'approvazione. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'interessato, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizi inerenti alla motivazione con riguardo al fumus commissi delicti. 2.2. Violazione di legge in ordine al fumus commissi delicti, agli artt. 356, 48, 479 cod. pen., 4 d.l. 121 del 2002, 1 d.m. 282 del 2017, 45, comma 6, 201 cod. strada, 192 e 345 regolamento di esecuzione del codice della strada, 192, 321 e 324 cod. proc. pen., e violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per rinuncia. Il ricorrente ha fatto pervenire in Cancelleria atto di rinuncia al ricorso, la cui firma è stata autenticata dal difensore. Il ricorso è dunque inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa la rituale rinuncia all'impugnazione. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trecento in favore della Cassa delle ammende. L'art. 616 cod. proc. pen. non distingue infatti tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista può essere inflitta in tutte le ipotesi di inammissibilità pronunciata, tra cui è ricompreso anche il caso della rinuncia all'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trecento in favore della Cassa delle

Parole chiave

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conformità alle norme tecniche esame di compatibilità dispositivi medici inosservanza delle prescrizioni di controllo autorizzazione di prova grave eccesso di velocità

Disposizioni normative citate

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art. 356 cod. pen
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
art. 125 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
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