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Sentenza — n. 26709/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26709/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26709/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di una puntuale e non manifestamente irragionevole motivazione del Tribunale, appare diretto a sostenere una diversa ricostruzione dei fatti, sulla base di argomentazioni che sono state adeguatamente affrontate e superate con osservazioni pertinenti e prive di contraddizioni nell’ordinanza impugnata. Le valutazioni del Tribunale non contengano illogicità, ma appaiono sorrette da argomentazioni congrue e coerenti alle risultanze istruttorie acquisite. Il rapporto tra i due fratelli e l’associazione facente capo a Luca Giampà è stato ricostruito sulla base delle intercettazioni che comprovano l’esistenza di uno stabile e tendenziale durevole legame di reciproco vantaggio con gli altri membri dell’associazione.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 26709/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Con atto a firma del difensore di fiducia, Mirko Ceci chiede l’annullamento del provvedimento, deducendo un unico articolato motivo per vizio di motivazione per avere il Tribunale assimilato il ruolo del fratello Cristiano alla posizione del ricorrente, pur in assenza di rapporti del predetto con i presunti fornitori. Adduce che la contestazione per la partecipazione all’associazione copre un breve asso temporale che va dal 22 maggio al 3 giugno 2022, giorno dell’arresto dei due fratelli, successivamente assolti sia pure con diversa formula, il Mirko per uso personale.

Parole chiave

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traffico di cocaina tossicodipendenza inchiesta per reati di droga commisurazione della pena per traffico di stupefacenti riabilitazione crimine organizzato

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da ANGELO COSTANZO - Presidente - Sent. n. sez. 969/2025 RICCARDO AMOROSO - Relatore - CC - 24/06/2025 PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI R.G.N. 15124/2025 PAOLO DI GERONIMO STEFANIA RICCIO ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Ceci Mirko nato a ROMA il 22/03/1977 avverso l'ordinanza del 19/02/2025 del Tribunale di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio; lette le conclusioni scritte dell’avvocato Pier Giorgio Manca, difensore di Ceci Mirko, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi.

RITENUTO IN FATTO

1.Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale per il riesame di Roma ha confermato l’ordinanza emessa in data 29 gennaio 2025 dal Giudice delle indagini preliminari del medesimo Tribunale con la quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Mirko Ceci e di altri soggetti per il reato di cui all’art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere fatto parte di una associazione dedita al commercio di sostanza stupefacente nel quartiere romano Spinaceto, facente capo al pregiudicato di origine calabrese Luca Giampà e della moglie Mafalda Casamonica, oltre che per il reato- fine di cui al capo 10), previsto dagli artt.110 cod. pen., 73 d.P.R. 309/90.

2. Con atto a firma del difensore di fiducia, Mirko Ceci chiede l’annullamento del provvedimento, deducendo un unico articolato motivo per vizio di motivazione per avere il Tribunale assimilato il ruolo del fratello Cristiano alla posizione del ricorrente, pur in assenza di rapporti del predetto con i presunti fornitori. Adduce che la contestazione per la partecipazione all’associazione copre un breve asso temporale che va dal 22 maggio al 3 giugno 2022, giorno dell’arresto dei due fratelli, successivamente assolti sia pure con diversa formula, il Mirko per uso personale.

Le intercettazioni non riguardano Mirko ma solo il fratello Cristiano, sicchè non risultano elementi di prova del ruolo di pusher attribuitogli in concorso con il fratello. Vengono censurate le interpretazioni delle conversazioni intercettate ed in particolare quella del commento sarcastico sulle ragioni dell’assoluzione e quella tra Barbarisi e Ceci Cristiano da cui emergerebbe chiaramente che Mirko è solo un consumatore della sostanza stupefacente (“l’ha già massacrata”). CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESESTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26709/2025 Roma, lì, 21/07/2025

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di una puntuale e non manifestamente irragionevole motivazione del Tribunale, appare diretto a sostenere una diversa ricostruzione dei fatti, sulla base di argomentazioni che sono state adeguatamente affrontate e superate con osservazioni pertinenti e prive di contraddizioni nell’ordinanza impugnata. Le valutazioni del Tribunale non contengano illogicità, ma appaiono sorrette da argomentazioni congrue e coerenti alle risultanze istruttorie acquisite. Il rapporto tra i due fratelli e l’associazione facente capo a Luca Giampà è stato ricostruito sulla base delle intercettazioni che comprovano l’esistenza di uno stabile e tendenziale durevole legame di reciproco vantaggio con gli altri membri dell’associazione.

In particolare il ruolo di vendita al dettaglio della sostanza stupefacente svolto dal ricorrente insieme al fratello, nel contesto di un rapporto con i fornitori della sostanza stupefacente basato sul reciproco affidamento, appare in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti è sufficiente l'esistenza tra i singoli partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituito dall'interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, non essendo di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo la diversità degli scopi personali e degli utili che i singoli partecipi, fornitori ed acquirenti si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale(Sez.3, n. 6871 del08/07/2016, dep. 2017, Bandera, Rv.269150;

Sez.2, n. 51714del23/11/2023, Lauricella, Rv.285646). Il Tribunale ha evidenziato come anche il ricorrente fosse perfettamente consapevole della necessità di provvedere allo smercio della sostanza per conto dell’associazione, pur assumendo un ruolo subalterno rispetto a quello del proprio fratello che teneva i rapporti con i fornitori, nel contesto di un affidamento reciproco sulla continuità delle forniture e sul puntuale pagamento di quanto dovuto ai fornitori. Con riguardo alla durata delle attività di indagine, deve rilevarsi che, ai fini della verifica degli elementi costitutivi dellapartecipazioneal sodalizio, ed in particolare dell'"affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la duratadel periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato(Sez.6, n. 42937del23/09/2021, Sermone, Rv.282122).

In tale quadro indiziario, anche il riferimento ai commenti di Luca Giampà sull’epilogo imprevisto della vicenda giudiziaria dell’arresto in flagranza di reato dei due fratelli Ceci è stato apprezzato in modo non illogico come un elemento di riscontro del legame fiduciario e del rapporto di affidamento che univa i due fratelli nel contesto degli scopi dell’associazione. A tale riguardo va ricordato che secondo l'incontrastata giurisprudenza di legittimità, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.

2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. La Cancelleria curerà gli adempimenti previsti dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 24/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RICCARDO AMOROSO ANGELO COSTANZO