Sentenza — n. 26707/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di Macerata del 16 maggio 2023, che aveva condannato l’imputato Alam Robiul per il reato di cui all’art. 348 cod. pen. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26707/2025 Roma, lì, 21/07/2025 2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 178, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 348 cod. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 548, comma 2 cod. proc. pen; Sentenza — n. 26707/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 348 cod. pen. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26707/2025 Roma, lì, 21/07/2025 2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 178, comma 1, lett.
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Angelo Costanzo Anna Criscuolo Ersilia Calvanese Pietro Silvestri Debora Tripiccione - Presidente – - Relatore - Sent. n. sez. 662/25 UP – 09/05/2025 R.G.N. 5226/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Alam Robiul, nato in Bangladesh il 21/12/1987 avverso la sentenza del 09/09/2024 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ersilia Calvanese; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di Macerata del 16 maggio 2023, che aveva condannato l’imputato Alam Robiul per il reato di cui all’art. 348 cod. pen.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26707/2025 Roma, lì, 21/07/2025 2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 178, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. Il difensore del ricorrente, avv. Enea Olimpi aveva proposto il 28 luglio 2023 l’appello e contestualmente depositato l’atto di nomina con la quale era revocata la precedente nomina. Peraltro, il difensore di fiducia non riceveva né l’avviso per la fissazione dell’udienza di appello né la requisitoria del Procuratore generale né l’avviso di deposito ex art. 548, comma 2 cod. proc. pen. E’ evidente la violazione del diritto di difesa con conseguente nullità della sentenza impugnata.
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Dall’esame degli atti, alla quale questa Corte può accedere, stante il vizio dedotto, risulta che effettivamente l’imputato aveva nominato con la proposizione dell’appello un nuovo difensore, revocando le precedenti nomine; che tuttavia la Corte di appello disponeva la notifica della citazione per il giudizio di appello al solo precedente difensore; che nessuna altra comunicazione veniva ricevuta dal nuovo difensore, che non partecipava al giudizio di appello. Va rammentato che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett.
c) e 179, comma 1 cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. (In motivazione, la Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo). (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01). Ne consegue pertanto che la sentenza impugnata deve essere annullata per la celebrazione di un nuovo giudizio. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia per l'ulteriore corso. Così deciso il 09/05/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Ersilia Calvanese Angelo Costanzo