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Ordinanza — n. 26580/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26580/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26580/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento impugnato il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza ha autorizzato la proroga per mesi sei del termine per il compimento delle indagini preliminari a decorrere dalla data di scadenza nei confronti di Michele Morenghi, indagato per il reato di cui all'art. 319 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 319 cod. pen, art. 406 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26580/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 319 cod. pen.

Parole chiave

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indagine penale suppletiva proroga della carcerazione preventiva diritto a un'inchiesta effettiva procedimento penale pendente riapertura dell'istruttoria accertamento insufficiente dei fatti

Disposizioni normative citate

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art. 319 cod. pen
Con il provvedimento impugnato il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza ha autorizzato la proroga per mesi sei del termine per il compimento delle indagini preliminari a decorrere dalla data di scadenza nei confronti di Michele Morenghi, indagato per il reato di cui all'art. 319 cod. pen.
art. 406 cod. proc. pen
Peraltro, secondo costante indirizzo giurisprudenziale, la richiesta di proroga del termine per la conclusione delle indagini preliminari, da notificare all'indagato per consentirgli di controdedurre, deve contenere, ai sensi dell'art. 406 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Morenghi Michele, nato il 14/05/1973 a Piacenza avverso la ordinanza del 10/05/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza ha autorizzato la proroga per mesi sei del termine per il compimento delle indagini preliminari a decorrere dalla data di scadenza nei confronti di Michele Morenghi, indagato per il reato di cui all'art. 319 cod. pen.

2. Il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione avverso detta ordinanza, lamentando l'abnormità del provvedimento, sul duplice rilievo, da un lato, che essa risulterebbe priva di motivazione, in quanto il Giudice ha ritenuto sufficiente la mera indicazione della norma di legge che si assume violata, senza alcuna compiuta indicazione dei fatti contestati. Sotto diverso profilo, l'abnormità del provvedimento si desume dalla valutazione di complessità delle indagini effettuate dal medesimo Giudice, senza che la difesa abbia avuto la possibilità di visionare gli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero. Il Giudice per le indagini preliminari non si è confrontato con le doglianze difensive secondo cui, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla c.d. "legge Cartabia" i motivi a supporto della richiesta debbono essere enunciati. i 3. Premesso che il ricorso è relativo a un provvedimento non ricorribile per cassazione, è manifestamente infondato il profilo di doglianza relativo alla abnormità dello stesso.

4. Giova, al riguardo, rammentare che la categoria dell'abnormità dell'atto è stata individuata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, El Karti, Rv. 285213 - 02; Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552 - 01 Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590; Sez. U. n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238240; Sez. U., n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094; Sez. U. n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, Di Battista, Rv. 209603) con riferimento alle ipotesi in cui si realizza uno sviamento della funzione giurisdizionale con l'adozione di provvedimenti strutturalmente o funzionalmente estranei all'ordinamento, cui consegue una situazione di stallo processuale non emendabile attraverso i rimedi impugnatori in quanto non espressamente previsti dalla legge.

In particolare, si è affermato che l'abnormità può discendere da ragioni di struttura, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga ai di fuori del sistema organico della legge processuale (carenza di potere in astratto), ovvero può riguardare l'aspetto funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite, determinando la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (carenza di potere in concreto). Orbene, nessuna delle due eventualità ricorre nel caso in esame.

Non la prima, perché il provvedimento impugnato rientra comunque nell'ambito dei poteri di controllo attribuiti dalla legge al giudice delle indagini preliminari sulla ritualità della richiesta di proroga delle indagini e, in particolare, sul rispetto dei termini. Peraltro, secondo costante indirizzo giurisprudenziale, la richiesta di proroga del termine per la conclusione delle indagini preliminari, da notificare all'indagato per consentirgli di controdedurre, deve contenere, ai sensi dell'art. 406 cod. proc. pen., l'indicazione della notizia di reato - senza che siano necessarie indicazioni temporali e spaziali del fatto né delle norme che si intendono violate in concreto - e l'esposizione dei motivi che giustificano la proroga, i quali costituiscono l'oggetto del contraddittorio (Sez. 2, n. 30228 2 n del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260053).

Né le modifiche normative introdotte con la legge "Cartabia" hanno in tal senso apportato modifiche. Neppure ricorre la seconda eventualità attinente al profilo funzionale. Invero, ad avvenuta autorizzazione, il procedimento può ben riprendere il suo corso. Dunque, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, per un verso il contenuto del provvedimento impugnato non è avulso dal sistema, costituendo anzi espressione dei poteri riconosciuti al giudice per le indagini preliminari dall'ordinamento, e per altro verso i suoi effetti non sono tali da pregiudicare, in concreto, lo sviluppo successivo del processo.

5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, a versare a favore della Cassa delle ammende una somma che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore