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Sentenza — n. 26578/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the appellant's formal withdrawal of the appeal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26578/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant formally withdrew the litigation. The defense argued for dismissal based on this withdrawal, and the Public Prosecutor concurred with the request. The court ruled that the withdrawal rendered the appeal void under the Criminal Procedure Code, resulting in the dismissal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A withdrawal of appeal constitutes a valid ground for inadmissibility, leading to the dismissal of the case and the imposition of procedural costs and a fine.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility Criminal Procedure Code procedural costs Cassa delle ammende commisurazione della pena per stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti trattamento residenziale delle dipendenze

Disposizioni normative citate

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'interessata, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.
Art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Il ricorso è dunque inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'interessata, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
L'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Suma Cosimo, nato a Ceglie Messapica il 20/12/1975 avverso la ordinanza del 25/03/2025 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ersilia Calvanese; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile per rinuncia; lette le conclusioni del difensore, avv. Cosmo Deleonardis, che, stante la rinuncia all'impugnazione, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Lecce rigettava l'appello cautelare proposto da Cosimo Suma avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi del 5 marzo 2025, che aveva respinto la sua istanza di sostituzione della misura degli arresti domiciliari per il delitto cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'interessata, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Vizio di motivazione sulle esigenze cautelari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per rinuncia. Il ricorrente ha fatto pervenire in Cancelleria atto di rinuncia al ricorso, la cui firma è stata autenticata dal difensore. Il ricorso è dunque inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa la rituale rinuncia all'impugnazione.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. L'art. 616 cod. proc. pen. non distingue infatti tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista può essere inflitta in tutte le ipotesi di inammissibilità pronunciata, tra cui è ricompreso anche il caso della rinuncia all'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrent al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav re della Cassa delle ammende.