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Sentenza — n. 26559/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26559/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26559/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 3 ottobre 2024 la Corte di appello di Campobasso ha parzialmente riformato, riducendo la pena, quella del Tribunale di Isernia in data 4 aprile 2023, con cui Stefano Marino è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. Ha presentato ricorso Marino tramite il suo difensore. Con l'unico motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. e inesistenza della notifica del decreto di citazione nel giudizio di appello. Il ricorrente aveva eletto domicilio in Roma, via Catania 85, ma il decreto di citazione era stato notificato ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso il difensore. Il difensore aveva sollevato la questione con note scritte ma la Corte di appello sul punto non aveva fornito risposta. La notifica, eseguita in forme diverse da quelle prescritte, avrebbe dovuto ritenersi nulla. A conferma del vizio rilevato si segnala che la notifica non era stata preceduta dal riscontro dell'inidoneità del domicilio dichiarato, mentre non risultava che fosse stato operato un tentativo di notifica al domicilio eletto, essendo stata la notifica effettuata direttamente presso il difensore.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Sentenza — n. 26559/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. Ha presentato ricorso Marino tramite il suo difensore. Con l'unico motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. e inesistenza della notifica del decreto di citazione nel giudizio di appello. Il ricorrente aveva eletto domicilio in Roma, via Catania 85, ma il decreto di citazione era stato notificato ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso il difensore. Il difensore aveva sollevato la questione con note scritte ma la Corte di appello sul punto non aveva fornito risposta. La notifica, eseguita in forme diverse da quelle prescritte, avrebbe dovuto ritenersi nulla. A conferma del vizio rilevato si segnala che la notifica non era stata preceduta dal riscontro dell'inidoneità del domicilio dichiarato, mentre non risultava che fosse stato operato un tentativo di notifica al domicilio eletto, essendo stata la notifica effettuata direttamente presso il difensore.

Parole chiave

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corretta notificazione notifica del cambiamento d'indirizzo omissione del ministero pubblico rinuncia al dibattimento orale inosservanza delle norme sulla competenza difetto formale di procedura

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
Con sentenza del 3 ottobre 2024 la Corte di appello di Campobasso ha parzialmente riformato, riducendo la pena, quella del Tribunale di Isernia in data 4 aprile 2023, con cui Stefano Marino è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 337 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Marino Stefano, nato il 21/11/1936 a Roma avverso la sentenza in data 03/10/2024 della Corte di appello di Campobasso visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente Massimo Ricciarelli; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3 ottobre 2024 la Corte di appello di Campobasso ha parzialmente riformato, riducendo la pena, quella del Tribunale di Isernia in data 4 aprile 2023, con cui Stefano Marino è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 337 cod. pen.

2. Ha presentato ricorso Marino tramite il suo difensore. Con l'unico motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. e inesistenza della notifica del decreto di citazione nel giudizio di appello. Il ricorrente aveva eletto domicilio in Roma, via Catania 85, ma il decreto di citazione era stato notificato ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso il difensore. Il difensore aveva sollevato la questione con note scritte ma la Corte di appello sul punto non aveva fornito risposta. La notifica, eseguita in forme diverse da quelle prescritte, avrebbe dovuto ritenersi nulla. A conferma del vizio rilevato si segnala che la notifica non era stata preceduta dal riscontro dell'inidoneità del domicilio dichiarato, mentre non risultava che fosse stato operato un tentativo di notifica al domicilio eletto, essendo stata la notifica effettuata direttamente presso il difensore.

3. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato. Sulla base del diretto esame degli atti, consentito dalla deduzione di un vítium in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), emerge che la notifica era stata eseguita presso il difensore dopo il tentativo di notifica a mezzo posta presso il domicilio elettro, che aveva dato esito negativo a causa dell'irreperibilità del destinatario, così da legittimare la successiva notifica a mani del difensore (Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, D., Rv. 282848 - 02). Di qui l'inammissibilità dell'unico motivo di ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2