Cassation annuls conviction for failure to increase sentence due to formal concurrence of crimes against multiple officials.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's sentence regarding Giuseppe Paratore, who was convicted of insulting and assaulting medical staff and police officers. The prosecution argued that the trial judge failed to apply the statutory penalty increase mandated by Article 81 of the Penal Code because the crimes were committed against multiple public officials. The court ruled that since the defendant harmed three distinct individuals, a formal concurrence of crimes existed, necessitating a mandatory penalty enhancement that the original judgment omitted.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81, comma 1, cod. pen.; Art. 337, cod. pen.: When multiple public officials are harmed by a single criminal act, formal concurrence of crimes occurs, mandating a statutory penalty increase under Article 81.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Messina nel procedimento a carico di Paratore Giuseppe, nato a Messina il 12/10/1992 avverso la sentenza del 22/05/2024 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Francesca Ceroni, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio o senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha dichiarato Giuseppe Paratore colpevole dei reati di cui agli artt. 341-bis (capo a) e 337 (capo b) cod. pen., riconosciuta la continuazione, applicandogli la pena di mesi otto di reclusione.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Messina deducendo un unico motivo di ricorso. Violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. in quanto la sentenza impugnata per avere omesso di applicare l'aumento di pena per il concorso formale di reati, nonostante entrambi fossero stati commessi nei confronti di più pubblici ufficiali.
3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, come successivamente prorogata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorse è fondato.
2. La sentenza impugnata ha ritenuto Giuseppe Paratore colpevole dei reati di cui agli artt. 341-bis (capo a) e 337 (capo b) cod. pen. per avere prima minacciato ed insultato con appellativi sessisti in un luogo aperto al pubblico, quale appunto il nosocomio, la dottoressa Daniela Di Marco del Pronto soccorso dell'ospedale di Milazzo e per avere proseguito, con le medesime condotte oltraggiose, nei confronti dei carabinieri Saja e Giorgianni, intervenuti a tutela della dottoressa, sino a strattonarli con forza e strappando dal volto di un terzo carabiniere, Calderaro, la mascherina di protezione.
La sentenza impugnata, ritenuta la medesimezza del disegno criminoso sul reato più grave di resistenza, ha quantificato la pena base in sei mesi di reclusione, aumentata di due mesi di reclusione per la continuazione con il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, senza però disporre, come dovuto, il relativo aumento di pena ai sensi dell'art. 81, primo comma, cod. pen. attesa la pluralità di persone offese dal reato di entrambi i reati accertati ai capi a) e b).Con specifico riferimento al bene giuridico tutelato dall'art. 337 cod. pen., costituisce consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che esso sia il regolare funzionamento della pubblica amministrazione, da intendersi in senso ampio, cioè comprensivo sia dei beni strumentali al raggiungimento delle finalità pubbliche, sia dei soggetti fisici che per essa agiscono dei quali devono essere protetta la sicurezza e la libertà di determinazione e di azione.
Ne consegue che sussiste una pluralità di reati allorché l'azione si diriga verso più persone, con conseguente applicazione del regime del concorso formale dei reati (Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771). Poiché l'art. 81, primo comma, cod. pen. prevede l'aumento fino al triplo a cui la sentenza non ha provveduto - nonostante l'imputato abbia usato violenza e minaccia nei confronti di tre carabinieri e abbia oltraggiato un medico del pronto soccorso e due carabinieri - e sussistono, dunque, margini di discrezionalità nella quantificazione della pena, deve essere disposto l'annullamento della sentenza per nuovo giudizio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'art. 81 cod. pen. coft-Fi.ftv-ie-t-Fatterrnéigo_sanzianaterto con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in diversa persona fisica. Roma, 18 giugno 2025 La Consigliera estensora Paola Di Nicola avaglini