Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 26382/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26382/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26382/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con l'ordinanza di cui in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato l'appello di Diego Milazzo volto ad ottenere la revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico con altra meno afflittiva, per il reato di cui all'art. 74 d.RR. n. 309 del 1990.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 310 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 26382/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

Generato dall'IA
traffico aggravato di stupefacenti arresto in vista d'estradizione dipendenza da sostanze stupefacenti ritardo ingiustificato dell'azione penale allegazioni di persecuzione contraddittorie semiprigionia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 310 cod. proc. pen
Con l'ordinanza di cui in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 310 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato l'appello di Diego Milazzo volto ad ottenere la revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico con altra meno afflittiva, per il reato di cui all'art. 74 d.RR. n. 309 del 1990.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso Diego Milazzo, con atto sottoscritto dal difensore, articolando un unico motivo, con il quale censura violazioni di legge e vizio di motivazione, in ordine alle esigenze cautelari, per la disparità di trattamento rispetto ad altri coindagati, anche per reati più gravi, per i quali è stata o revocata o sostituita la custodia cautelare in carcere, da ritenersi fatto nuovo sopravvenuto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

2. Deve preliminarmente darsi atto che Diego Milazzo è sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato di appartenenza ad un'associazione dedita al narcotraffico. Secondo l'orientamento di legittimità in tema di valutazione dell'istanza di sostituzione della misura cautelare, l'analogo provvedimento emesso nei confronti di un coimputato può costituire un fatto nuovo sopravvenuto, del quale tenere conto, senza però che vi sia alcun automatismo circa l'estensione della valutazione favorevole al coindagato (Sez. 2, n. 20281 del 18/02/2016, Ficicchia, Rv. 266889) e comunque utile con riferimento al quadro indiziario, ma non anche alle esigenze cautelari da vagliare sempre in modo personalizzato.

Nel caso in esame, il ricorrente sollecita una rivalutazione del quadro cautelare senza offrire alcun elemento per ritenere sussistente una piena equivalenza con le altre posizioni, ma soprattutto omettendo di confrontarsi con il provvedimento impugnato nella parte in cui spiega come la sostituzione e la revoca, riconosciuta ai coindagati, siano state determinate dalla prossima scadenza dei termini di fase della misura cautelare e, quindi, da una situazione procedimentale del tutto peculiare e non sovrapponibile con quella di Milazzo.

3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2025 La Consigliera estens