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Ordinanza — n. 26194/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court converts arrest home detention revocation appeal to appeal under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26194/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court converted the appellant's cassation petition into an appeal regarding the rejection of a request to revoke home detention. The petitioner argued for the revocation of the measure, while the lower court denied it based on procedural grounds. The decision was made because the specific provision rejecting the revocation is not directly appealable to the Supreme Court but requires a full appeal to the Tribunal of Rome.

Regesto Legislator

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Art. 310 c.p.p.; Art. 311 c.p.p.: A request to revoke or modify a personal precautionary measure rejected by the investigating judge cannot be appealed directly to the Supreme Court and must instead be converted into an appeal to the Tribunal.

Parole chiave

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criminal procedure code home detention revocation investigating judge cassation conversion precautionary measures jurisdictional transfer appeal procedure azione di rivocazione del sequestro

Disposizioni normative citate

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Art. 310 cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 310 cod.
Art. 311 cod. proc. pen.
pen., posto che il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari respinge la richiesta di revoca o di modifica di una misura cautelare personale non è impugnabile per saltum mediante ricorso per cassazione, essendo quest'ultimo un rimedio esperibile ex art. 311 cod.
Art. 309, co. 7, c.p.p.
PQM Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Così deciso il 15 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Prysiden
art. 310 cod. proc. pen
Il ricorso deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 310 cod.
art. 311 cod. proc. pen
pen., posto che il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari respinge la richiesta di revoca o di modifica di una misura cautelare personale non è impugnabile per saltum mediante ricorso per cassazione, essendo quest'ultimo un rimedio esperibile ex art. 311 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez.2, n. 24349 del 24/5/2022, Mirenda, Rv. 283178
unicamente contro le ordinanze genetiche, che dispongono la restrizione della libertà (Sez.2, n. 24349 del 24/5/2022, Mirenda, Rv. 283178).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Baglione Giancarlo, nato a Sora il 14/6/1989 avverso l'ordinanza del 30/5/2025 emessa dal Tribunale di Cassino visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorrente impugna l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino rigettava la richiesta di revoca della misura degli arresti domiciliari.

2. Il ricorso deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., posto che il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari respinge la richiesta di revoca o di modifica di una misura cautelare personale non è impugnabile per saltum mediante ricorso per cassazione, essendo quest'ultimo un rimedio esperibile ex art. 311 cod. proc. pen. unicamente contro le ordinanze genetiche, che dispongono la restrizione della libertà (Sez.2, n. 24349 del 24/5/2022, Mirenda, Rv. 283178). PQM Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Così deciso il 15 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Prysiden