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Sentenza — n. 26193/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26193/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26193/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 9 aprile 2025 la Corte di appello di Venezia ha applicato a Luiz Eduardo Pascoli Bottura la misura cautelare della custodia in carcere, in esecuzione del mandato di cattura emesso dall'Autorità brasiliana a fini estradizionali per i reati di frode commerciale, associazione e frode contro il Governo.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen, art. 591 cod. proc. pen; Sentenza — n. 26193/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'estradando, che ha dedotto i motivi di seguito indicati. 2.1. Violazione di legge e, in particolare, dell'art. 715, comma 2, cod. proc. pen. e mancanza di motivazione sul pericolo di fuga. 2.2. Violazione di legge e, in particolare, dell'art. 714, comma 3, cod. proc. pen. e motivazione mancante in punto di valutazione delle ragioni per ritenere insussistenti le condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione.

Parole chiave

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arresto in vista d'estradizione aiuto all'evasione di detenuti uscita illegale dal paese riestradizione frode alla legge sugli stranieri carcerazione preventiva eccessiva

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per rinuncia all'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen.
art. 591 cod. proc. pen
e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pascoli Bottura Luiz Eduardo, nato a San Paolo del Brasile il 14/12/1977 avverso l'ordinanza emessa il 9/04/2025 dalla Corte di appello di Venezia Visti gli atti, il provvedimento impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; udito il Sostituto Procuratore Generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 9 aprile 2025 la Corte di appello di Venezia ha applicato a Luiz Eduardo Pascoli Bottura la misura cautelare della custodia in carcere, in esecuzione del mandato di cattura emesso dall'Autorità brasiliana a fini estradizionali per i reati di frode commerciale, associazione e frode contro il Governo.

2. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'estradando, che ha dedotto i motivi di seguito indicati. 2.1. Violazione di legge e, in particolare, dell'art. 715, comma 2, cod. proc. pen. e mancanza di motivazione sul pericolo di fuga. 2.2. Violazione di legge e, in particolare, dell'art. 714, comma 3, cod. proc. pen. e motivazione mancante in punto di valutazione delle ragioni per ritenere insussistenti le condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione.

3. Il 24 giugno 2025 è pervenuta rinuncia al ricorso con allegata procura speciale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per rinuncia all'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità indicate dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023, Belviso, Rv. 285462 - 02). Può, invece, non disporsi la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria, atteso che, dopo la presentazione del ricorso, la misura della custodia cautelare, applicata al ricorrente, è stata sostituita con un'altra meno afflittiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso i