Italian Court dismisses appeals against asset confiscation, ruling procedural defects and lack of proportionality arguments inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed appeals filed by Giovanni Trapasso and others against a first-instance asset confiscation order. The appellants argued for nullity due to judge incompatibility, claimed insufficient reasoning regarding social danger, and alleged disproportionate confiscation based on family income. The court rejected these claims, stating the lower court's decision was procedurally sound and the proportionality assessment was adequate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 666 c.p.p.; Art. 23 D.Lgs. 159/2019: Appeals against preventive asset seizure orders are inadmissible if the lower court properly addressed the case, as third-party rights must be raised via execution incidents rather than appeals when the original proceeding was complete.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto da Giovanni Trapasso, quale proposto, da Giuseppe Trapasso (cl. 1954) quale terzo interessato e ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da Raffaella Lamatà avverso il decreto del Tribunale di Catanzaro del 18 settembre 2024 (depositato il 14 dicembre 2024), e ha confermato il sequestro di taluni beni a carico di Giovanni Trapasso, individuato quale promotore di un'associazione di stampo ndranghetista operativa tra il 1990 e il 2006.
2. Avverso il decreto della Corte di appello propongono ricorso — che concerne la sola misura della confisca patrimoniale in relazione al fabbricato, composto da distinti appartamenti, ubicato in San Leonardo di Cutro, alla via Olivatello, ed identificato al foglio 41, particella 2530, sub 1 e 2- Giovanni Trapasso, quale proposto, la moglie Raffaela Lanatà, in qualità di terza interessata, e i terzi interessati Giuseppe Trapasso (cl. 1954), Giuseppe Trapasso (cl. 1987), Giovanni Trapasso (cl. 1981), Tomnnasina Trapasso (cl. 1977) e Brigitte Vehrenkenper, questi ultimi quali eredi di Vincenzo Trapasso (cl. 1951, fratello del prevenuto) deceduto il 6 marzo 2023.
In particolare, 2.1. Giovanni Trapasso denuncia: 2.1.1. erronea applicazione della legge penale, per violazione dell'art. 34, cod. proc. pen. perché il consigliere relatore ed estensore del decreto impugnato e uno dei componenti del Collegio, erano incompatibili per avere fatto parte del Collegio che, in primo grado, aveva condannato Giovanni Trapasso. La partecipazione al Collegio di un giudice incompatibile determina la nullità della decisione; 2.1.2. violazione di legge e cumulativi vizi di motivazione sulla pericolosità sociale di Giovanni Trapasso al momento dell'adozione del decreto che, nel caso in esame, è del tutto carente di motivazione; 2.1.3. violazione di legge (artt. 240-bis cod. pen. e 25 Cost.) sul giudizio di sproporzione.
La Corte di appello non ha adeguatamente valutato la relazione tecnica di parte sulla proporzione, con i redditi leciti, del costo di costruzione dell'immobile, reddito che va correlato anche al reddito aggiuntivo, derivante dalla locazione Telecom, e ai redditi leciti di Raffaella Lanatà, coniuge del proposto, ancora residente nell'immobile confiscato, per il quale corrisponde il canone di fitto all'amministrazione giudiziaria. 2.1.4. omessa, illogica o contraddittoria motivazione del giudizio di sproporzione. 2.2. Giuseppe Trapasso (cl. 1954) denuncia: 2.2.1. come il motivo di cui al punto 2.1.1. del ricorso di Giovanni Trapasso; 2.2.2. omesso esame della posizione del ricorrente, quale terzo interessato; 2.3.
Giuseppe Trapasso, (n. a Crotone il 27 gennaio 1987) () Giovanni Trapasso, (n. a Catanzaro il 17 marzo 1981) Trapasso Tommasina,(nata a Crotone il 2 gennaio 1977) Brighitte Vehrenkenper, (n. in Germania il 22 aprile 1958), quali eredi di Trapasso Vincenzo n. a Cutro il 4 gennaio 195, deceduto a Napoli il 6 marzo 2023 denunciano: 2.3.1. come il motivo di cui al punto 2.1.1. del ricorso di Giovanni Trapasso; 2.3.2. omessa motivazione del decreto impugnato sui motivi del ricorso in appello poiché all'udienza del 28 aprile 2024 Giuseppe Trapasso, Giovanni Trapasso, Trapasso Tommasina e Brighitte Vehrenkenper, quali eredi di Vincenzo Trapasso, deceduto il 6 marzo 2023, si erano costituiti in giudizio quali terzi interessati alla revoca del decreto relativo al bene identificato al N.C.E.U., foglio di mappa 4, particella 2530 sub 1 del Comune di Cutro, allegando il possesso e la buona fede del loro dante causa in merito al possesso dell'immobile; 2.4.
Raffaella Lanatà denuncia; 2.4.1. come il motivo di cui al punto 2.1.1. del ricorso di Giovanni Trapasso; 2.4.2. violazione di legge (artt. 240-bis cod. pen. e 25 Cost.) sul giudizio di sproporzione. La Corte di appello, dichiarando inammissibile l'appello della Lanatà per carenza di interesse, ha trascurato che, essendo coniugata con Giovanni Trapasso in regime di comunione legale, Raffaella Lanatà aveva diretto interesse a ricorrere contro il decreto di primo grado sul punto della sproporzione perché aveva contribuito ai costi sopportati per i lavori di realizzazione dell'immobile i essendo titolare di reddito autonomo.
Ha, comunque, interesse, anche solo pro quota, a dimostrare la "proporzione" delle spese così sostenute; 2.4.3. violazione di legge per carenza dei presupposti soggettivi e oggettivi della confisca con riguardo ai criteri di calcolo della "sproporzione".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi di Giovanni Trapasso (cl. 1948), Giuseppe Trapasso (cl. 1954) e Raffaella Lanatà devono essere rigettati perché proposti per motivi infondati, ai limiti della manifesta evidenza. Quanto ai ricorsi proposti da Giuseppe Trapasso (cl. 1987), Giovanni Trapasso (cl. 1981), Tommasina Trapasso (cl. 1977) e Brigitte Vehrenkenper, quali eredi Vincenzo Trapasso (cl. 1951, fratello del prevenuto), deceduto il 6 marzo 2023, ritiene il Collegio che gli atti, per l'esame delle loro deduzioni e alla stregua delle precisazioni svolte al punto 7 che segue, devono essere trasmessi alla Corte di appello di Reggio Calabria, per ulteriore corso.2.
Sono infondati i comuni motivi di ricorso proposti da Giovanni Trapasso, Giuseppe Trapasso (cl. 1954) e Raffaela Lanatà sulla nullità del decreto impugnato perché componenti del Collegio che in appello ha deciso le impugnazioni, e uno di essi relatore ed estensore del decreto impugnato, sarebbero stati due consiglieri che avevano fatto parte del Collegio che, in primo grado, aveva condannato Giovanni Trapasso per il reato associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen.. L'analisi dei motivi di ricorso deve muovere dall'affermazione secondo cui è applicabile al procedimento di prevenzione il motivo di ricusazione previsto dall'art. 37, comma 1, cod. proc. pen. - come risultante a seguito dell'intervento additivo effettuato dalla Corte costituzionale con sent. n. 283 del 2000 - nel caso in cui il giudice abbia, in precedenza, espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale (Sez.
U, n. 25951 del 24/02/2022, Lapelosa, Rv. 283350), principio che, tuttavia, non ha modificato né la qualificazione della nullità, quale nullità relativa, delle cause di incompatibilità di cui all'art. 34 cod. proc. pen., né le modalità del procedimento attraverso il quale la parte interessata può ottenerne, attraverso l'invito all'astensione e l'istanza di ricusazione, la rimozione. Costituisce, infatti, ius receptum che l'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato dal giudice ritenuto incompatibile, ma costituisce esclusivamente motivo di astensione e di ricusazione, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen. (ex multis Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, K., Rv. 267419).
Dalla lettura dei verbali del giudizio di appello e degli atti trasmessi dalla Corte di appello non risulta né che le parti abbiano invitato i componenti del Collegio all'astensione né che abbiano proposto formale invito all'astensione o dichiarazione di ricusazione, con la conseguenza che la dedotta nullità che costituisce una ipotesi di nullità relativa ai sensi dell'art. 181 cod. proc. pen., è sanata perché non tempestivamente rilevata. Anche a seguito della richiamata sentenza delle Sezioni Unite innanzi citata e delle pronunce additive che, nel tempo, hanno avuto ad oggetto la disposizione di cui all'art. 37 cod. proc. pen., in materia di ricusazione, l'incompatibilità continua a non essere una condizione di capacità del giudice, onde l'eventuale violazione delle norme che la disciplinano costituisce una ipotesi di nullità relativa, sanabile perché non tempestivamente rilevata, diversamente dalla nullità assoluta di cui all'art. 178 lett. a), cod. proc. pen., prevista solo in relazione al difetto di capacità del giudice determinato dalla mancanza dei requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali.3.Va ricordato, prima di passare all'esame dei singoli motivi di ricorso, che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 1956, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.
U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).
4. Esaminati alla stregua dei criteri innanzi indicati, i restanti motivi di ricorso di Giovanni Trapasso sono inammissibili. 4.1.Rileva il Collegio che con i motivi di appello non venivano dedotte questioni in merito al giudizio di pericolosità sociale del Trapasso (che, solo per completezza, risulta definitivamente condannato quale promotore dell'omonima associazione di stampo ndranghetista negli anni dal 1990 al 2006, in periodo coincidente con le attività di costruzione dell'immobile realizzato, in tesi, nel corso di quattordici anni dal 2000 al 2014), con la conseguenza che il motivo di ricorso che denuncia la carenza di motivazione al riguardo è manifestamente infondato, perché la relativa questione non era stata devoluta al giudice dell'impugnazione. 4.2.
E', invece, indeducibile il motivo di ricorso con il quale il ricorrente denuncia cumulativi vizi di motivazione in merito al giudizio di sproporzione: si tratta, infatti, di un motivo espressamente declinato con riguardo ad un vizio che non è compreso nel perimetro di deducibilità del ricorso per cassazione avverso il decreto di applicazione della misura della confisca. 4.3. Data la conformazione giuridica del vizio di violazione di legge, anche le deduzioni svolte con il terzo motivo di ricorso di Giovanni Trapasso sono generiche e manifestamente infondate.
La Corte di appello ha rigettato l'appello proposto da Giovanni Trapasso sul rilievo che la complessiva valutazione dei redditi leciti prodotti dal prevenuto (nulli dall'anno 1997 all'anno 2004 ed esigui fino al 2013) erano inidonei a giustificare, secondo un criterio di proporzione, l'esborso sopportato per i lavori di costruzione dell'immobile, anche tenuto conto dei redditi dell'appellante relativi ai redditi derivanti da una locazione a Telecom e considerate anche le normali spese di gestione della vita quotidiana e la sostanziale assenza di redditi della moglie.
Le conclusioni alle quali la Corte di merito è pervenuta nel ritenere infondata la deduzione difensiva, che si fondava sulle risultanze di una consulenza tecnica di parte secondo la quale la costruzione dell'immobile, terminata nell'anno 2014, era stata realizzata, per quasi quattordici anni, mediante lavori eseguiti in economia al costo complessivo di ca. 51.836,00, non è, dunque, inficiata dall'omesso esame delle deduzioni difensive che hanno costituito la base della valutazione espressa dalla Corte di merito che, viceversa, ha considerato le spese sopportate e i redditi leciti del ricorrente, in forza del contratto Telecom i che solo nell'anno 2010 erano ascesi a poco più di undicimila euroimentre negli anni successivi si erano mantenuti al di sotto della soglia dei quattro mila euro" e, nell'anno 2005, erano stati di importo esiguo (euro 52) e nulli negli anni precedenti.
Ne consegue, conclusivamente, che le censure difensive - sul piano della ricostruzione patrimoniale e della proporzionalità dei redditi del ricorrente- risultano non valutabili in sede di legittimità, trattandosi di critiche argomentative al risultato di valutazioni di merito espresse dalla Corte territoriale e sostenute da razionale esplicazione dimostrativa.
5. Non si sottraggono a tale conclusione anche i motivi di ricorso proposti da Giuseppe Trapasso (cl. 1954), fratello di Giovanni. La Corte di merito ha respinto il ricorso in appello perché ha ritenuto non provata la qualità di proprietario dell'immobile dell'appellante, qualità che Giuseppe Trapasso aveva alternativamente indicato essere o in via ereditaria, quale erede di Trapasso Leonardo, originario assegnatario del terreno sul quale gli immobili erano stati realizzati, o a titolo originario per usucapione, senza tuttavia dimostrare ed allegare elementi idonei ai fini di dimostrare l'acquisto della proprietà.
La Corte di merito, con riguardo all'acquisto iure ereditario, ha osservato che Giuseppe Trapasso, per permettere il subentro del fratello, Giovanni Trapasso, nell'assegnazione del fondo, già intervenuta in favore del comune padre, aveva rinunciato ad ogni diritto ereditario sul bene che, quindi, era entrato nel patrimonio esclusivo di Giovanni Trapasso, sicché l'immobile è sicura proprietà di Trapasso Giovanni per accessione. alle) I Né il ricorrente ha fornito prova rigorosa dell'acquisto immobile per usucapione, poiché non ha allegato elementi idonei di prova idonei a dimostrare l'esistenza del possesso uti dominus.
Le valutazioni della Corte di merito sono ineccepibili perché fondate, facendo corretta applicazione dei principi giuridici in materia, su solide argomentazioni in fatto. Neppure il ricorrente ha contestato la formale intestazione dell'immobile al fratello, Giovanni Trapasso, e il rilievo della Corte di appello secondo cui egli aveva rinunciato ai diritti del padre, Leonardo Trapasso, assegnatario del terreno sul quale l'immobile è stato realizzato, indicandone, alternativamente, l'acquisto a titolo originario per usucapione. La Corte di appello ha esaminato, infatti, la validità ed univocità degli elementi probatori allegati dal ricorrente (il contratto per la fornitura di energia elettrica e la richiesta di sanatoria degli abusi edilizi connessi alla costruzione dell'immobile) e ne ha escluso, attraverso un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, la rilevanza ai fini della sussistenza degli estremi del possesso legittimo ai fini dell'usucapione, trattandosi di documenti (in particolare l'intestazione formale del contratto o il pagamento degli oneri edilizi) compatibili anche con il possesso del bene concesso dal proprietario a titolo di cortesia al proprio fratello: concessione che, nei rapporti familiari, ha incidenza diversa rispetto a quella a favore di estranei, che può essere temporalmente limitata.
6. Anche il ricorso di Raffaela Lanatà deve essere rigettato. La Corte di appello ha dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso in appello poiché la Lanatà non aveva indicato in alcun modo come la confisca aveva pregiudicato i suoi interessi patrimoniali attuali, non deducendo e provando nell'esistenza della comunione gli acquisti tra coniugi o altri eventuali suoi diritti concreti sui beni confiscati. La ricorrente, sostiene con il ricorso di essere coniugata con Giovanni Trapasso in regime di comunione legale e deduce l'attuale occupazione dell'immobile, per il quale corrisponde il canone di locazione all'amministratore giudiziario, ma non ha allegato, se non in termini meramente assertivi e, dunque, apparenti, la partecipazione ai lavori di costruzione dell'immobile attraverso un proprio contributo economico quale titolare di reddito autonomo.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, affermato che, in tema di confisca di beni ricadenti nella comunione legale, l'appartenenza pro quota a ciascun coniuge non può presumersi per effetto del mero regime patrimoniale, occorrendo verificare in concreto il contributo economico - proveniente da disponibilità patrimoniali lecite - investito nell'acquisto da parte di ciascun coniuge (Sez. 6, n. 19767 del 27/05/2020, Pg, Rv. 279266). Premesso che nel caso in esame il bene confiscato è intestato al proposto e la confisca è stata disposta sul presupposto che l'immobile è stato realizzato con i proventi di attività illecita di Giovanni Trapasso, non solo è rimasto indimostrato il dato che l'immobile rientrava nel regime della comunione legale tra coniugi ma, soprattutto, la ricorrente non ha dimostrato in alcun modo di avere fornito un contributo economico personale a riprova del coinvolgimento nell'operazione economica di costruzione dell'immobile, coinvolgimento che non può discendere né dal mero dato del regime dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, né dalla circostanza di fatto che la Lanatà ha continuato ad occupare l'immobile, in costanza di sequestro e confisca, corrispondendo all'amministratore il canone di locazione.
7. I ricorsi proposti da Giuseppe Trapasso (cl. 1987), Giovanni Trapasso (cl. 1981), Tommasina Trapasso (cl. 1977) e Brigitte Vehrenkenper, questi ultimi quali eredi di Vincenzo Trapasso (cl. 1951, fratello del prevenuto), deceduto il 6 marzo 2023, devono essere trasmessi alla Corte di appello di Reggio Calabria, per ulteriore corso. I predetti, con il patrocinio del difensore avvocato Salvatore Iannone, in data 28 agosto 2024 avevano proposto appello avverso il decreto del 18 settembre/14 dicembre 2023 del Tribunale di Catanzaro, di cui avevano notizia in vista della trattazione dell'udienza fissata per il 13 settembre 2024, avendo il difensore ricevuto avviso di fissazione per il terzo interessato Giuseppe Trapasso, cl. 1954.
I ricorrenti, con il ricorso in appello, allegavano di agire quali eredi di Vincenzo Trapasso, fratello del proposto, e sostenevano di essere, come il dante causa, unici proprietari del fabbricato ubicato in San Leonardo di Cutro, alla via Olivatello, ed identificato al foglio 41, particella 2530, sub 1. Dall'esame dei verbali risulta che i predetti, con il patrocinio del difensore, avvocato Iannone, erano presenti alle udienze in appello, la prima del 13 settembre 2024 (rinviata per omessa notifica a Giuseppe Trapasso (cl. 1954), la seconda del 15 novembre 2024, in cui tutte le parti presenti rassegnavano le loro conclusioni.
Il decreto impugnato, tuttavia, non esamina in alcun modo le loro posizioni. Premesso che dal decreto del Tribunale di Catanzaro del 18 settembre/14 dicembre 2023 non si evince se Vincenzo Trapasso - deceduto il 6 marzo 2023, nelle more della trattazione del giudizio di primo grado- fosse costituito in giudizio, la Corte di appello dovrà esaminare la proposta impugnazione qualificandola come atto di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., ovvero appello, verifica cui, stante la incompletezza degli atti trasmessi, non può procedere questa Corte.
L'art. 23 del d. Igs. n. 159 cit. prevede, infatti, la citazione del terzo interessato che vanti diritti sul bene oggetto di sequestro, sicché l'atto di appello proposto deve essere oggetto dell'esame della Corte di merito che valuterà se lo stesso, in relazione al rapporto processuale costituito nel giudizio di primo grado, sia qualificabile come appello proposto dagli eredi del terzo interveniente, nel frattempo deceduto, ovvero come incidente di esecuzione, istituto processuale che ha riguardo alle ipotesi di riscontrata mancata partecipazione del terzo interessato al procedimento di prevenzione per non essere stato messo in grado di parteciparvi.
Nel procedimento di prevenzione patrimoniale, il terzo proprietario di un bene sottoposto a confisca, acquistato in data antecedente il sequestro, erroneamente non citato nella fase della cognizione, può, infatti, proporre incidente di esecuzione al fine di ottenere la revoca "ex tunc" del provvedimento ablatorio, gravando sull'accusa, anche in tale procedimento, l'onere della prova della eventuale fittizietà dell'intestazione (Sez. 1, n. 6745 del 05/11/2020, dep. 2021, Scerra, Rv. 280528; Sez. 1, n. 6745 del 05/11/2020, dep. 2021, Scerra, Rv. 280528).
8. Consegue al rigetto dei ricorsi di Giovanni Trapasso, Giuseppe Trapasso (cl. 1954) e Lanatà Raffaela, la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi di Trapasso Giovanni (cl. 1948), Giuseppe Trapasso (cl. 1954) e Lanatà Raffaela e li condanna al pagamento delle spese processuali